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DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2006, n. 106

Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-4-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2024)
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Testo in vigore dal: 4-4-2006
al: 7-11-2006
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo
per  la  riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto
30  gennaio  1941,  n.  12,  per il decentramento del Ministero della
giustizia,  per la modifica della disciplina concernente il Consiglio
di  presidenza  della  Corte  dei  conti e il Consiglio di presidenza
della  giustizia  amministrativa,  nonche' per l'emazione di un testo
unico;
  Visti,  in  particolare,  gli articoli 1, comma 1, lettera d), e 2,
comma  4,  della  medesima  legge  n.  150  del 2005 che prevedono la
riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri
adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati,  espressi  in  data 14 dicembre 2005 ed in data 20 dicembre
2005  e  del  Senato  della  Repubblica, espressi in data 29 novembre
2005,  in  data  7  dicembre 2005 ed in data 15 novembre 2005 a norma
dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;
  Ritenuto di conformarsi alla condizione formulata dalla Commissione
giustizia  della  Camera dei deputati relativamente alla soppressione
del  comma  2  dell'articolo 2, nel testo approvato dal Consiglio dei
Ministri   in   sede   di  deliberazione  preliminare,  nonche'  alla
condizione  formulata dalla stessa Commissione giustizia della Camera
dei deputati in ordine all'articolo 1, comma 1;
  Ritenuto  di non recepire le condizioni formulate dalla Commissione
giustizia  della  Camera  dei  deputati relativamente all'articolo 1,
comma  3,  atteso che il potere di designazione del vicario, da parte
del  procuratore della Repubblica, ricomprende in se' anche il potere
di revoca della designazione medesima e relativamente all'articolo 1,
comma  4,  atteso  che la stessa previsione, contenuta nella legge di
delegazione, della possibilita', per il procuratore della Repubblica,
di "delegare" uno o piu' procuratori aggiunti o uno o piu' magistrati
addetti  all'ufficio  perche'  lo  coadiuvino  nella  gestione per il
compimento  di  singoli  atti,  per  la  trattazione  di  uno  o piu'
procedimenti o nella gestione dell'attivita' di un settore di affari,
non  puo'  avere riguardo, dato il significato giuridico del concetto
di  delega,  che  al trasferimento dell'esercizio di parte del potere
rientrante   nella   competenza  dal  procuratore  della  Repubblica,
soggetto  delegante,  ai  soggetti  delegati  sopra indicati, mentre,
d'altra parte, appare difficilmente ipotizzabile, specie nel contesto
degli   uffici   di  grandi  dimensioni,  che  il  procuratore  della
Repubblica  possa  in  prima  persona gestire l'intero ufficio cui e'
preposto, sia pure "coadiuvato" dai soggetti di cui sopra;
  Esaminate   le  osservazioni  formulate  dalla  Commissione  affari
costituzionali   e  dalla  Commissione  giustizia  del  Senato  della
Repubblica;
  Preso  atto  del  nulla  osta  espresso dalla Commissione bilancio,
tesoro  e  programmazione  della  Camera  dei  deputati  e del parere
favorevole   espresso  dalla  Commissione  programmazione  economica,
bilancio del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 febbraio 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
            Attribuzioni del procuratore della Repubblica

  1.  Il procuratore della Repubblica, quale preposto all'ufficio del
pubblico  ministero,  e'  titolare  esclusivo dell'azione penale e la
esercita  sotto  la  propria  responsabilita'  nei modi e nei termini
fissati dalla legge.
  2.  Il  procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale
ed  uniforme  esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme
sul giusto processo da parte del suo ufficio.
  3.   Il   procuratore   della  Repubblica  puo'  designare,  tra  i
procuratori  aggiunti,  il  vicario,  il  quale  esercita le medesime
funzioni  del  procuratore  della  Repubblica  per il caso in cui sia
assente o impedito ovvero l'incarico sia rimasto vacante.
  4.  Il  procuratore  della  Repubblica  puo' delegare ad uno o piu'
procuratori  aggiunti  ovvero  anche ad uno o piu' magistrati addetti
all'ufficio  la  cura di specifici settori di affari, individuati con
riguardo  ad  aree  omogenee  di  procedimenti  ovvero  ad  ambiti di
attivita' dell'ufficio che necessitano di uniforme indirizzo.
  5.  Nella designazione di cui al comma 3 e nella attribuzione della
delega  di  cui  al  comma  4,  il  procuratore della Repubblica puo'
stabilire,  in  via  generale  ovvero  con singoli atti, i criteri ai
quali  i  procuratori  aggiunti  ed  i magistrati dell'ufficio devono
attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o della delega.
  6. Il procuratore della Repubblica determina:
a) i criteri di organizzazione dell'ufficio;
b) i criteri di assegnazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti
   e  ai  magistrati  del  suo  ufficio,  individuando  eventualmente
   settori  di  affari da assegnare ad un gruppo di magistrati al cui
   coordinamento sia preposto un procuratore aggiunto o un magistrato
   dell'ufficio;
c) le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del
   procedimento siano di natura automatica.
  7. I provvedimenti con cui il procuratore della Repubblica adotta o
modifica  i  criteri  di  cui  al  comma 6 devono essere trasmessi al
Consiglio superiore della magistratura.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazione ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.".
              - L'art.  87  conferisce al Presidente della Repubblica
          il  potere  di  promulgare  le  leggi  ed emanare i decreti
          aventi valore di legge e i regolamenti.
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 1,  comma  1,
          lettera d), e 2, comma 4 della legge 25 luglio 2005, n. 150
          (Delega   al   Governo   per  la  riforma  dell'ordinamento
          giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
          per  il decentramento del Ministero della giustizia, per la
          modifica  della  disciplina  concernente  il  Consiglio  di
          presidenza,  della  Corte  dei  conti  e  il  Consiglio  di
          presidenza  della  giustizia  amministrativa,  nonche'  per
          l'emanazione di un testo unico):
              "Art.  1  (Contenuto  della delega). - 1. Il Governo e'
          delegato  ad  adottare, entro un anno dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  con  l'osservanza  dei
          principi  e  dei criteri direttivi di cui all'art. 2, commi
          1,  2,  3,  4,  5, 6, 7 e 8, uno o piu' decreti legislativi
          diretti a:
                a)-c) (omissis);
                d) riorganizzare l'ufficio del pubblico ministero;".
              "4.  Nell'attuazione  della  delega  di cui all'art. 1,
          comma  1,  lettera d),  il  Governo  si attiene ai seguenti
          principi e criteri direttivi:
                a) prevedere  che  il  procuratore  della Repubblica,
          quale  preposto  all'ufficio del pubblico ministero, sia il
          titolare  esclusivo  dell'azione  penale  e che la eserciti
          sotto  la  sua  responsabilita'  nei  modi  e  nei  termini
          stabiliti  dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme
          esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo;
                b) prevedere  che  il  procuratore  della  Repubblica
          possa  delegare  un  procuratore aggiunto alla funzione del
          vicario, nonche' uno o piu' procuratori aggiunti ovvero uno
          o piu' magistrati del proprio ufficio perche' lo coadiuvino
          nella  gestione  per  il compimento di singoli atti, per la
          trattazione  di  uno  o  piu' procedimenti o nella gestione
          dell'attivita' di un settore di affari;
                c) prevedere  che  il  procuratore  della  Repubblica
          determini  i  criteri  per  l'organizzazione dell'ufficio e
          quelli  ai  quali  si  uniformera'  nell'assegnazione della
          trattazione  dei  procedimenti ai procuratori aggiunti o ai
          magistrati   del  proprio  ufficio,  precisando  per  quali
          tipologie  di  reato  riterra'  di  adottare  meccanismi di
          natura  automatica;  di  tali  criteri il procuratore della
          Repubblica  deve  dare comunicazione al Consiglio superiore
          della  magistratura;  prevedere  che  il  procuratore della
          Repubblica  possa  determinare  i criteri cui i procuratori
          aggiunti  o i magistrati delegati ai sensi della lettera b)
          devono   attenersi   nell'adempimento   della  delega,  con
          facolta'  di revoca in caso di divergenza o di inosservanza
          dei  criteri; prevedere che il procuratore della Repubblica
          trasmetta  al  Procuratore  generale  presso  la  Corte  di
          cassazione  il  provvedimento  di  revoca della delega alla
          trattazione  di un procedimento e le eventuali osservazioni
          formulate  dal magistrato o dal procuratore aggiunto cui e'
          stata  revocata la delega; che il provvedimento di revoca e
          le  osservazioni  vengano  acquisiti nei relativi fascicoli
          personali;  prevedere  che  il procuratore della Repubblica
          possa  determinare  i  criteri  generali  cui  i magistrati
          addetti  all'ufficio  devono  attenersi  nell'impiego della
          polizia    giudiziaria,    nell'utilizzo    delle   risorse
          finanziarie    e    tecnologiche   dell'ufficio   e   nella
          impostazione delle indagini;
                d) prevedere  che  alla data di acquisto di efficacia
          del  primo  dei  decreti legislativi emanati nell'esercizio
          della  delega  di  cui all'art. 1, comma 1, lettera d), sia
          abrogato    l'art.   7-ter,   comma   3,   dell'ordinamento
          giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
          introdotto  dall'art. 6 del decreto legislativo 19 febbraio
          1998, n. 51;
                e) prevedere  che gli atti di ufficio, che incidano o
          richiedano  di  incidere  su diritti reali o sulla liberta'
          personale,  siano  assunti  previo  assenso del procuratore
          della  Repubblica  ovvero  del  procuratore  aggiunto o del
          magistrato  eventualmente  delegato  ai sensi della lettera
          b);  prevedere  tuttavia che le disposizioni della presente
          lettera  non  si  applichino nelle ipotesi in cui la misura
          cautelare  personale  o  reale  e'  richiesta  in  sede  di
          convalida  del fermo o dell'arresto o del sequestro ovvero,
          limitatamente  alle  misure  cautelari reali, nelle ipotesi
          che  il procuratore della Repubblica, in ragione del valore
          del  bene  o  della rilevanza del fatto per cui si procede,
          riterra' di dovere indicare con apposita direttiva;
                f) prevedere  che  il  procuratore  della  Repubblica
          tenga  personalmente,  o  tramite  magistrato appositamente
          delegato,  i  rapporti con gli organi di informazione e che
          tutte  le informazioni sulle attivita' dell'ufficio vengano
          attribuite  impersonalmente  allo  stesso; prevedere che il
          procuratore  della  Repubblica segnali obbligatoriamente al
          consiglio  giudiziario, ai fini di quanto previsto al comma
          3,  lettera  r),  numero 3), i comportamenti dei magistrati
          del   proprio   ufficio  che  siano  in  contrasto  con  la
          disposizione di cui sopra;
                g) prevedere  che  il  procuratore generale presso la
          corte  di  appello,  al  fine  di verificare il corretto ed
          uniforme  esercizio dell'azione penale, nonche' il rispetto
          dell'adempimento  degli  obblighi  di  cui alla lettera a),
          acquisisca  dalle  procure  del  distretto  dati e notizie,
          relazionando  annualmente,  oltre  che  quando  lo  ritenga
          necessario,  al  Procuratore  generale  presso  la Corte di
          cassazione;
                h) prevedere,     relativamente    ai    procedimenti
          riguardanti i reati indicati nell'art. 51, comma 3-bis, del
          codice  di  procedura  penale,  che  sia fatto salvo quanto
          previsto  dall'art. 70-bis dell'ordinamento giudiziario, di
          cui  al  regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
          modificazioni.".