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LEGGE 24 febbraio 2006, n. 85

Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/3/2006
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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  28-3-2006

Art. 13

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;»;
b) alla lettera b), la parola: «incita» è sostituita dalla seguente: «istiga».
Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966) come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 3. - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'art. 4 della convenzione, è punito:
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;».