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LEGGE 20 febbraio 2006, n. 77

Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/3/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2017)
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Testo in vigore dal: 25-3-2006
al: 20-4-2017
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  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
Promulga la seguente legge: 
                               Art. 1. 
              Valore simbolico dei siti italiani UNESCO 
 
  1. I siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio  mondiale»,
sulla base delle  tipologie  individuate  dalla  Convenzione  per  la
salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale firmata a
Parigi il 16 novembre 1972,  dai  Paesi  aderenti  all'Organizzazione
delle Nazioni  Unite  per  l'educazione,  la  scienza  e  la  cultura
(UNESCO), di seguito denominati «siti italiani UNESCO», sono, per  la
loro  unicita',  punte  di  eccellenza  del   patrimonio   culturale,
paesaggistico e naturale italiano  e  della  sua  rappresentazione  a
livello internazionale. 
          Nota all'art. 1:

          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   in  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.