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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 2005, n. 303

Regolamento per l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/3/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/09/2010)
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Testo in vigore dal: 24-3-2006
al: 22-9-2010
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante  disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
concernente  nuove  norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e, in particolare,
gli articoli 2 e 4;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
riforma  dell'organizzazione  del  Governo  a  norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto   il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  come
modificato  dal  decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, recante
ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare,
l'articolo 7, commi 1, 2 e 3, secondo cui il Presidente del Consiglio
dei  Ministri  individua,  con  propri  decreti,  le  aree funzionali
omogenee   da   affidare   alle  strutture  in  cui  si  articola  il
Segretariato  generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed
indica,  per  tali  strutture  e  per  quelle  di  cui si avvalgono i
Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo
degli  uffici  e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle
strutture   medesime  affidata  alle  determinazioni  del  Segretario
generale  o  dei  Ministri  e  Sottosegretari  delegati,  secondo  le
rispettive competenze;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  e  successive  modificazioni,  recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 23
luglio 2002, e successive modificazioni, recante l'ordinamento
  delle   strutture  generali  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
  Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto
2002,  n.  249, recante individuazione dei termini e dei responsabili
dei   procedimenti  amministrativi  di  competenza  del  Segretariato
generale  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli
articoli  2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare,
l'articolo  10,  comma  2,  il quale prevede che entro due anni dalla
data   di   entrata   in   vigore   del  regolamento  sopracitato,  e
successivamente  ogni  tre  anni,  il  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri  verifica  lo  stato di attuazione della normativa emanata e
apporta,   nelle   prescritte   forme,   le   modificazioni  ritenute
necessarie;
  Considerato che, in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi
e  gestionali  avvenuti  presso  le  strutture  della  Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri, si rende necessario apportare modificazioni
al  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2002,
n. 249;
  Considerato,   inoltre,   l'articolo   3,   comma   6-quater,   del
decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  14  maggio  2005,  n.  80,  in cui si prevede che entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge
di  conversione  si  debba  provvedere  ad  emanare  i  provvedimenti
previsti  dall'articolo  2  della  legge  7  agosto  1990,  n. 241, e
successive modificazioni;
  Effettuata   la  ricognizione  delle  strutture  del  Segre-tariato
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle relative
attribuzioni  che si risolvono nell'elaborazione e nell'emanazione di
provvedimenti amministrativi;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  n. 1367/2005, Sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi,  espresso  nell'Adunanza del 4
aprile 2005;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 dicembre 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

                              E m a n a

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.   Il   presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi   di   competenza   del  Segretariato  generale  della
Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri,   sia  che  conseguano
obbligatoriamente  a  iniziativa  di  parte,  sia  che debbano essere
promossi d'ufficio.
  2.  I  procedimenti  di  competenza del Segretariato generale della
Presidenza   del   Consiglio   dei  Ministri  si  concludono  con  un
provvedimento   espresso   nel   termine   stabilito,   per   ciascun
procedimento,   nelle   allegate   tabelle  che  costituiscono  parte
integrante  del  presente  regolamento  e  che  contengono, altresi',
l'indicazione dell'ufficio competente e delle fonti normative.
  3.  In  caso  di mancata inclusione del procedimento nelle allegate
tabelle,  lo  stesso  si conclude nel termine indicato da altra fonte
legislativa  o  regolamentare  o, in mancanza, nel termine di novanta
giorni  di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note  per la pubblicazione del decreto del Presidente della
          Repubblica.  concernente  «Regolamento per l'individuazione
          dei   termini   e   dei   responsabili   dei   procedimenti
          amministrativi  del  Segretariato generale della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri, a norma degli articoli 2 e 4
          della legge 241/1990».
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e'
          il seguente:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'interazione  delle  leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.».
              - Il  testo  degli  articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
          1990,  n.  241:  (Nuove  norme  in  materia di procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi), e' il seguente:
              «Art.  2  (Conclusione  del  procedimento). - 1. Ove il
          procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad  una istanza,
          ovvero   debba   essere  iniziato  d'ufficio,  la  pubblica
          amministrazione   ha  il  dovere  di  concluderlo  mediante
          l'adozione di un provvedimento espresso.
              2.  Con  uno  o  piu'  regolamenti  adottati  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          su  proposta  del  Ministro  competente, di concerto con il
          Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini
          entro   i   quali   i   procedimenti  di  competenza  delle
          amministrazioni  statali  devono concludersi, ove non siano
          direttamente   previsti   per   legge.  Gli  enti  pubblici
          nazionali  stabiliscono,  secondo  i  propri ordinamenti, i
          termini  entro i quali devono concludersi i procedimenti di
          propria  competenza.  I termini sono modulati tenendo conto
          della     loro    sostenibilita',    sotto    il    profilo
          dell'organizzazione  amministrativa,  e  della natura degli
          interessi  pubblici  tutelati  e  decorrono  dall'inizio di
          ufficio  del  procedimento o dal ricevimento della domanda,
          se il procedimento e' ad iniziativa di parte.
              3.  Qualora  non  si  provveda ai sensi del comma 2, il
          termine e' di novanta giorni.
              4.  Nei  casi  in cui leggi o regolamenti prevedono per
          l'adozione    di   un   provvedimento   l'acquisizione   di
          valutazioni  tecniche  di organi o enti appositi, i termini
          di  cui  ai  commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione
          delle  valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque
          non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2
          e  3  possono  essere altresi' sospesi, per una sola volta,
          per   l'acquisizione   di   informazioni  o  certificazioni
          relative  a  fatti,  stati  o  qualita'  non  attestati  in
          documenti  gia'  in  possesso dell'amministrazione stessa o
          non   direttamente   acquisibili   presso  altre  pubbliche
          amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14,
          comma 2.
              5.  Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini
          di  cui  ai  commi 2  o  3,  il ricorso avverso il silenzio
          dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 21-bis della legge
          6 dicembre  1971, n. 1034, puo' essere proposto anche senza
          necessita'  di  diffida  all'amministrazione  inadempiente,
          fintanto  che  perdura l'inadempimento e comunque non oltre
          un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi
          2  o  3.  Il  giudice  amministrativo  puo' conoscere della
          fondatezza dell'istanza. E' fatta salva la riproponibilita'
          dell'istanza  di  avvio del procedimento ove ne ricorrano i
          presupposti.».
              «Art.   4   (Unita'   organizzativa   responsabile  del
          procedimento). - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito
          per  legge  o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
          sono  tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
          relativo  ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
          responsabile  della istruttoria e di ogni altro adempimento
          procedimentale,  nonche'  dell'adozione  del  provvedimento
          finale.
              2.  Le  disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti.».
              - Il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,
          (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11  della  legge  15 marzo  1997, n. 59), e' pubblicato nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale 30 agosto
          1999, n. 203.
              - Il  testo  dell'art.  7,  commi 1, 2 e 3, del decreto
          legislativo    30 luglio    1999,    n.    303,    (Riforma
          dell'organizzazione  del Governo a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
              «Art.   7   (Autonomia  organizzativa).  -  1.  Per  lo
          svolgimento delle funzioni istituzionali di cui all'art. 2,
          e   per  i  compiti  di  organizzazione  e  gestione  delle
          occorrenti  risorse  umane  e  strumentali,  il  Presidente
          individua con propri decreti le aree funzionali omogenee da
          affidare  alle strutture in cui si articola il Segretariato
          generale.
              2.  Con  propri  decreti,  il  Presidente  determina le
          strutture  della  cui  attivita'  si avvalgono i Ministri o
          Sottosegretari da lui delegati.
              3.  I  decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero
          massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e
          dei  servizi  in  cui  si  articola  ciascun  ufficio. Alla
          organizzazione interna delle strutture medesime provvedono,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  il  Segretario
          generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato.».
              - Il  decreto  legislativo  5  dicembre  2003,  n.  343
          (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio
          1999,   n.   303,  sull'ordinamento  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri,  a  norma dell'art. 1 della legge
          6 luglio   2002,  n.  137,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 dicembre 2003, n. 288.
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          28 dicembre  2000,  n.  445 (Testo unico delle disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in materia di documentazione
          amministrativa),   e'   stato  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario  alla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n.
          42.
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          23 luglio  2002 (Ordinamento delle strutture generali della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2002, n. 207.
              - Il  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri  7 agosto  2002,  n.  249,  abrogato  da  presente
          regolamento  recava:  «Individuazione  dei  termini  e  dei
          responsabili  dei procedimenti amministrativi di competenza
          del  Segretariato  generale  della Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri,  ai  sensi  degli articoli 2 e 4 della legge
          7 agosto 1990, n. 241».
              - L'art.  10  del  citato  decreto  del  Presidente del
          Consigli  dei  Ministri  n.  249/2002  recava:  «Art. 10. -
          Integrazioni e modificazioni del presente regolamento.».
              - Il   testo   dell'art.   3,   comma   6-quater,   del
          decreto-legge  14 marzo  2005, n. 35: (Disposizioni urgenti
          nell'ambito  del Piano di azione per lo sviluppo economico,
          sociale  e  territoriale),  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e' il seguente:
              «Art. 3 (Semplificazione amministrativa). - 6-quater. I
          regolamenti e le determinazioni di cui al comma 2 dell'art.
          2  della  legge  7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal
          comma  6-bis  del  presente  articolo,  sono adottati entro
          centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto.».
          Nota all'art. 1:
              - Per  il  testo dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990,
          n. 241, si vedano le note alle premesse.