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LEGGE 21 febbraio 2006, n. 49

Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonchè la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/2/2006
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Testo in vigore dal: 28-2-2006
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Il  decreto-legge  30 dicembre  2005,  n. 272, recante misure
urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime
Olimpiadi  invernali,  nonche'  la funzionalita' dell'Amministrazione
dell'interno.    Disposizioni    per    favorire   il   recupero   di
tossicodipendenti   recidivi,   e'   convertito   in   legge  con  le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
    2.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 21 febbraio 2006
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Il  decreto-legge  30 dicembre  2005,  n. 272, recante misure
urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime
Olimpiadi  invernali,  nonche'  la funzionalita' dell'Amministrazione
dell'interno.    Disposizioni    per    favorire   il   recupero   di
tossicodipendenti   recidivi,   e'   convertito   in   legge  con  le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
    2.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 21 febbraio 2006
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli