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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2006, n. 40

Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 2/3/2006
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 2-3-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80, di
conversione  in  legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo
2005,  n.  35,  concernente  delega al Governo per l'emanazione di un
decreto  legislativo  recante  modificazioni  al  codice di procedura
civile,  di cui al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, in materia
di giudizio in cassazione e di arbitrato;
  Visti   il   regio   decreto  28 ottobre  1940,  n.  1443,  recante
approvazione  del  codice  di  procedura  civile, ed il regio decreto
18 dicembre  1941, n. 1368, recante disposizioni per l'attuazione del
codicice di procedura civile e disposizioni transitorie;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 15 luglio 2005;
  Acquisito  il parere dell'Assemblea generale della Corte suprema di
cassazione, a norma del citato articolo 1, comma 2, della legge n. 80
del 2005, reso in data 21 luglio 2005;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica resi, rispettivamente, in data
22 novembre 2005 ed in data 8 novembre 2005;
  Ritenuto   di   accogliere  tutte  le  condizioni  formulate  dalla
Commisione  giustizia  della  Camera  dei  deputati  ed  esaminate le
osservazioni  formulate  da  tale medesima Commissione, nonche' dalla
Commissione giustizia del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                     Modifiche all'articolo 339
  1.  Il terzo comma dell'articolo 339 del codice di procedura civile
e' sostituito dal seguente:
  «Le  sentenze  del  giudice  di  pace pronunciate secondo equita' a
norma    dell'articolo   113,   secondo   comma,   sono   appellabili
esclusivamente  per  violazione  delle  norme  sul  procedimento, per
violazione  di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi
regolatori della materia.».
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80, di
conversione  in  legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo
2005,  n.  35,  concernente  delega al Governo per l'emanazione di un
decreto  legislativo  recante  modificazioni  al  codice di procedura
civile,  di cui al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, in materia
di giudizio in cassazione e di arbitrato;
  Visti   il   regio   decreto  28 ottobre  1940,  n.  1443,  recante
approvazione  del  codice  di  procedura  civile, ed il regio decreto
18 dicembre  1941, n. 1368, recante disposizioni per l'attuazione del
codicice di procedura civile e disposizioni transitorie;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 15 luglio 2005;
  Acquisito  il parere dell'Assemblea generale della Corte suprema di
cassazione, a norma del citato articolo 1, comma 2, della legge n. 80
del 2005, reso in data 21 luglio 2005;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica resi, rispettivamente, in data
22 novembre 2005 ed in data 8 novembre 2005;
  Ritenuto   di   accogliere  tutte  le  condizioni  formulate  dalla
Commisione  giustizia  della  Camera  dei  deputati  ed  esaminate le
osservazioni  formulate  da  tale medesima Commissione, nonche' dalla
Commissione giustizia del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                     Modifiche all'articolo 339
  1.  Il terzo comma dell'articolo 339 del codice di procedura civile
e' sostituito dal seguente:
  «Le  sentenze  del  giudice  di  pace pronunciate secondo equita' a
norma    dell'articolo   113,   secondo   comma,   sono   appellabili
esclusivamente  per  violazione  delle  norme  sul  procedimento, per
violazione  di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi
regolatori della materia.».