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DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 2006, n. 26

Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonchè disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-2-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2024)
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vigente al 16/02/2022
Testo in vigore dal: 8-8-2021
al: 17-5-2022
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante  delega  al  Governo
per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al  regio  decreto
30 gennaio 1941, n. 12, per  il  decentramento  del  Ministero  della
giustizia, per la modifica della disciplina concernente il  Consiglio
di presidenza della Corte dei conti  e  il  Consiglio  di  presidenza
della giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un  testo
unico; 
  Visti in particolare gli articoli 1, comma  1,  lettera  b),  e  2,
comma  2,  della  citata  legge  n.   150   del   2005,   concernenti
l'istituzione della Scuola superiore della magistratura, nuove  norme
in tema di tirocinio e formazione degli  uditori  giudiziari  nonche'
nuove norme in tema di aggiornamento professionale e  formazione  dei
magistrati; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 23 settembre 2005; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati, espressi in data 29 novembre 2005 ed in  data  1°  dicembre
2005, e del Senato della Repubblica, espressi  in  data  1°  dicembre
2005 ed in data 24 novembre 2005, a norma dell'articolo 1,  comma  4,
della citata legge n. 150 del 2005; 
  Ritenuto di conformarsi alle condizioni formulate dalla Commissione
bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati  e  dalla
Commissione  programmazione  economica,  bilancio  del  Senato  della
Repubblica, con riferimento all'esigenza  di  garantire  il  rispetto
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione,  come  pure  alla
condizione formulata dalla Commissione  giustizia  della  Camera  dei
deputati in ordine all'articolo 20, comma 1; 
  Ritenuto di  conformarsi  parzialmente  alla  condizione  formulata
dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine  alla
soppressione degli articoli 9  e  16,  mediante  l'eliminazione,  dal
novero dei casi di incompatibilita' con l'ufficio di  componente  del
comitato direttivo e di componente  dei  comitati  di  gestione,  del
riferimento alla attivita' imprenditoriale o di componente di  organi
di amministrazione  di  enti  pubblici  e  privati,  fermo  restando,
invece, il mantenimento di  tale  incompatibilita',  per  ragioni  di
opportunita' ritenute non superabili e tenuto conto  di  come,  nella
parte motiva del parere,  la  stessa  Commissione  ponga  in  rilievo
criticamente non gia' l'introduzione di casi di incompatibilita',  ma
l'eccessiva  estensione  dei  medesimi,  in  relazione  alle  cariche
pubbliche elettive ed alla  attivita'  di  componente  di  organi  di
controllo di enti pubblici e privati; 
  Ritenuto, inoltre, di non recepire la  condizione  formulata  dalla
Commissione  giustizia  della  Camera  dei   deputati   relativamente
all'articolo 27, comma 1, atteso che forti e non  superabili  ragioni
di opportunita', hanno suggerito di non  includere,  nell'ambito  dei
soggetti che il comitato di gestione puo' chiamare a tenere  i  corsi
di formazione per il passaggio dei magistrati a  funzioni  superiori,
gli avvocati del libero foro; 
  Esaminate le osservazioni  formulate  dalla  Commissione  giustizia
della Camera dei deputati e dalla Commissione  giustizia  del  Senato
della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 dicembre 2005; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                        Finalita' e funzioni 
 
                               Art. 1 
            (( (Scuola superiore della magistratura). )) 
 
  ((1. E'  istituita  la  Scuola  superiore  della  magistratura,  di
seguito denominata: 'Scuola'. 
  2.  La  Scuola  ha  competenza  in  via  esclusiva  in  materia  di
formazione e aggiornamento dei magistrati. 
  3. La Scuola e' un ente autonomo,  con  personalita'  giuridica  di
diritto pubblico, piena capacita'  di  diritto  privato  e  autonomia
organizzativa,  funzionale  e  gestionale,  negoziale  e   contabile,
secondo  le  disposizioni  del  proprio  statuto  e  dei  regolamenti
interni, nel rispetto delle norme di legge. 
  4. Per il raggiungimento  delle  proprie  finalita'  la  Scuola  si
avvale di personale  dell'organico  del  Ministero  della  giustizia,
ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore  a
cinquanta unita'. 
  5. Il personale dell'Amministrazione della giustizia e' scelto  con
procedure selettive  organizzate  dalla  Scuola,  in  funzione  delle
esigenze specifiche e delle corrispondenti competenze  professionali.
Al   termine   della   procedura   selettiva   la   Scuola   richiede
l'assegnazione  del  personale   selezionato   al   Ministero   della
giustizia, che e' tenuto a provvedere  entro  quindici  giorni  dalla
richiesta.  La  Scuola,  di  propria  iniziativa  o  a  domanda   del
dipendente, puo' richiedere al Ministero della  giustizia  la  revoca
dell'assegnazione. La revoca su iniziativa dell'Amministrazione della
giustizia e' subordinata al parere favorevole della Scuola. 
  6. Il personale  in  servizio  presso  la  Scuola  superiore  della
magistratura  alla  data  di  entrata  in   vigore   della   presente
disposizione rimane assegnato alla Scuola a norma del comma 5. 
  7. Il trattamento economico accessorio del personale del  Ministero
della giustizia e di quello comandato e' a carico dalla  Scuola.  Con
decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuate fino a un massimo  di
tre sedi della Scuola. Con il medesimo decreto e' individuata la sede
della Scuola in cui si riunisce il comitato direttivo)).