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DECRETO-LEGGE 1 febbraio 2006, n. 23

Misure urgenti per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in determinati comuni.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-2-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 marzo 2006, n. 86 (in G.U. 13/03/2006, n.60).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/03/2006)
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Testo in vigore dal: 17-2-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di contenere il
disagio  abitativo  di  alcune categorie di conduttori assoggettati a
procedure esecutive di rilascio in determinati comuni;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 gennaio 2006;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
          Sospensione delle procedure esecutive di rilascio
  1.  Al  fine  di  contenere  il  disagio  abitativo  di particolari
categorie  sociali  assoggettate  a procedure esecutive di rilascio e
residenti in comuni con piu' di un milione di abitanti, sono sospese,
per sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  le  procedure  esecutive  di  sfratto contro conduttori che
hanno  nel  loro  nucleo  familiare  persone ultrasessantacinquenni o
handicappati  gravi,  purche' non dispongano di altra abitazione, ne'
di  redditi  sufficienti  ad  accedere  alla  locazione  di  un nuovo
immobile.
  2.  Ai  fini  del  presente  decreto  si considerano handicap gravi
quelli  comportanti  invalidita'  superiori al sessantasei per cento;
agli  stessi  fini  si  considerano  sufficienti  per  l'accesso alla
locazione  di  un  nuovo  immobile  requisiti  reddituali superiori a
quelli previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
dal  decreto del Ministro dei lavori pubblici di cui all'articolo 11,
comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
  3.  La sussistenza dei requisiti per la sospensione delle procedure
esecutive di rilascio e' autocertificata dai soggetti interessati con
dichiarazione  resa  nelle  forme di cui all'articolo 4, comma 4, del
decreto-legge  27  maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, e comunicata al locatore ai sensi
del comma 5 dello stesso articolo 4. La sussistenza di tali requisiti
puo'  essere  contestata dal locatore nelle forme di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.
  4.  La  sospensione non opera in caso di mancato regolare pagamento
del   canone   di  locazione  e  dei  relativi  oneri  accessori.  La
sospensione  non opera, altresi', in danno del locatore che dimostri,
nelle  forme  di  cui al comma 3, di trovarsi nelle stesse condizioni
richieste dal presente articolo per ottenere la sospensione medesima.