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DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2006, n. 19

Misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/1/2006.
Decreto-Legge convertito dalla L. 8 marzo 2006, n. 108 (in G.U. 21/03/2006, n.67).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/03/2006)
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Testo in vigore dal: 27-1-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'attuazione
della  direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica;
  Visto   il   decreto   legislativo  23 maggio  2000,  n.  164,  per
l'attuazione  della  direttiva  98/30/CE  recante norme comuni per il
mercato interno del gas naturale, ed in particolare l'articolo 28;
  Visto   il  decreto  legislativo  29 dicembre  2003,  n.  387,  per
l'attuazione  della  direttiva  2001/77/CE  relativa  alla promozione
dell'energia  elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricita';
  Vista   la  direttiva  2003/87/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  13 ottobre  2003,  che  istituisce un sistema per lo
scambio  di  quote  di  emissioni  dei  gas  a  effetto  serra  nella
Comunita', ed in particolare l'articolo 29;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle attivita' produttive in data
12 dicembre  2005, recante aggiornamento della procedura di emergenza
per  far  fronte  alla  mancanza  di  copertura del fabbisogno di gas
naturale,  in  caso di eventi climatici sfavorevoli, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2005;
  Considerato  che  le  condizioni  climatiche eccezionalmente fredde
degli  ultimi  mesi hanno interessato e ancora interessano l'Italia e
l'Europa,  determinando uno straordinario incremento della domanda di
gas naturale ed una riduzione delle importazioni dall'estero;
  Considerato  che,  al  fine  di  salvaguardare la continuita' delle
forniture di gas naturale e di energia elettrica alle famiglie e alle
imprese,  sono state adottate misure di emergenza per la salvaguardia
delle  condizioni di sicurezza di funzionamento del sistema nazionale
del gas naturale;
  Considerato  che le misure di emergenza finora attivate, tra cui la
massimizzazione  delle  importazioni  e della produzione nazionale di
gas  naturale, l'interruzione delle forniture a particolari classi di
clienti  finali,  la  sostituzione nei casi previsti dell'uso del gas
naturale  con altri combustibili, risultano insufficienti a garantire
l'affidabilita' e la sicurezza di funzionamento del sistema nazionale
del gas naturale nel corso dei prossimi mesi;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
immediate e piu' incisive disposizioni per fare fronte all'emergenza,
al  fine  di  garantire,  per un periodo strettamente transitorio, la
sicurezza  di  funzionamento  del  sistema  del  gas naturale e delle
forniture,  riducendo la quota dell'offerta nazionale di gas naturale
attualmente destinata alla produzione di energia elettrica;
  Ritenuta   altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
controllare   e   contenere   le  emissioni  di  sostanze  inquinanti
nell'atmosfera;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 gennaio 2006;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  attivita'  produttive,  di  concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
Modifiche temporanee delle condizioni di esercizio e di funzionamento
   delle centrali termoelettriche alimentate ad olio combustibile

  1.  Al  fine  di  ridurre  il  consumo  di gas naturale nel settore
termoelettrico  e  di  garantire  la  sicurezza  delle forniture alle
famiglie e alle imprese, e' autorizzato in via di urgenza il riavvio,
per  il solo periodo di tempo necessario e fino al 31 marzo 2006, nel
rispetto   dei  limiti  di  emissioni  in  atmosfera  previsti  dalla
normativa  vigente, degli impianti di produzione di energia elettrica
con potenza termica nominale superiore a 300 MW alimentabili con olio
combustibile,   qualora   tali  impianti  non  siano  attualmente  in
esercizio   a  motivo  di  specifiche  prescrizioni  contenute  nelle
relative autorizzazioni ministeriali.
  2.  Il  titolare  di  ciascun  impianto  di  cui  al comma 1 invia,
contestualmente al riavvio dell'impianto, la documentazione sui tempi
e sulle modalita' delle operazioni e sull'alimentazione dell'impianto
al Ministero delle attivita' produttive ed al Ministero dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio,  i  quali  possono  impartire, con
provvedimento  adottato d'intesa, eventuali prescrizioni di esercizio
entro cinque giorni dal ricevimento della documentazione stessa.
  3.  Per  le  finalita'  di cui al comma 1, con decreto del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente
e  della  tutela  del territorio e con il Ministro della salute, puo'
essere  autorizzata  in  via  di urgenza la sospensione, non oltre il
31 marzo  2006,  dall'obbligo  di  osservanza  dei  valori  limite di
emissioni   fissati  nei  provvedimenti  di  autorizzazione  e  nella
normativa vigente per gli impianti di produzione di energia elettrica
con  potenza  termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino olio
combustibile  senza  zolfo  o a basso tenore di zolfo, a fronte della
eventuale carenza sul mercato di tali combustibili e della necessita'
di  garantire  la  continuita'  di  esercizio dei citati impianti. Il
decreto ministeriale deve anche indicare i valori limite di emissioni
che  dovranno  essere rispettati, non oltre il 31 marzo 2006, da tali
impianti,  anche  in relazione alle complessive condizioni ambientali
del  territorio. Con provvedimenti adottati di intesa tra il Ministro
delle  attivita'  produttive  ed  il  Ministro  dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  sono  impartite  eventuali  prescrizioni  di
esercizio  e  tempi per il ritorno all'impiego di gas naturale o olio
combustibile  senza zolfo negli impianti che abbiano utilizzato altri
tipi di combustibile.
  4.  Allo  scopo  di  assicurare  efficacia alle misure di riduzione
della  domanda di gas naturale disposte dal presente decreto, nonche'
di   consentire  il  raggiungimento  degli  obiettivi  internazionali
derivanti  dal  Protocollo  di Kyoto in tema di produzione di energia
elettrica  da fonti rinnovabili, la societa' TERNA S.p.A. effettua il
dispacciamento  degli  impianti  di  generazione di energia elettrica
alimentati  ad olio combustibile e degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili,   cosi'   come  definiti  dall'articolo  2  del  decreto
legislativo  29 dicembre  2003,  n. 387, ivi inclusi quelli di cui ai
commi  1  e  3,  nel  rispetto  dei  vincoli di sicurezza della rete,
assimilandoli  alle  unita'  essenziali  per la sicurezza del sistema
elettrico fino al 31 marzo 2006.
  5.  La  societa'  TERNA  S.p.A. predispone altresi' un programma di
massimizzazione   dell'utilizzo  degli  impianti  di  generazione  di
energia elettrica alimentati ad olio combustibile che viene trasmesso
all'inizio di ogni settimana al Ministero delle attivita' produttive,
al   Ministero   dell'ambiente   e  della  tutela  del  territorio  e
all'Autorita'   per   l'energia  elettrica  e  il  gas.  Quest'ultima
definisce  per  gli  stessi impianti i corrispettivi a reintegrazione
degli eventuali maggiori costi sostenuti, quali oneri generali per la
sicurezza  del  sistema  del gas naturale. I maggiori costi sostenuti
includono l'onere delle compensazioni ambientali di cui al comma 7.
  6.   Il   Ministro   delle  attivita'  produttive  puo',  ai  sensi
dell'articolo  7  del  decreto  legislativo  31 gennaio  2001, n. 22,
autorizzare  la  riduzione  dell'ammontare  complessivo  delle scorte
obbligatorie   di   prodotti   petroliferi  di  categoria  III  (olio
combustibile),  anche  per evitare o limitare l'adozione delle misure
di cui al comma 3, primo periodo.
  7.   Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio
individua,  entro  dodici  mesi  a  decorrere  dal 31 marzo 2006, gli
interventi  sul  piano  ambientale  idonei  a  compensare il maggiore
livello  di  inquinamento  atmosferico  eventualmente  registrato per
effetto  delle  disposizioni  del  presente  decreto.  L'onere  delle
compensazioni  ambientali non puo' superare i 2 centesimi di euro per
kWh prodotto dagli impianti di cui ai commi 1 e 3.