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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 2005, n. 289

Regolamento recante integrazioni al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/1/2006
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 29-1-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  3,  comma  1,  lettera u), del testo unico delle
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in materia di casellario
giudiziale,  di  anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da
reato  e  dei  relativi  carichi  pendenti  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
  Visti  gli  articoli  19 e 46 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata dallo
Stato italiano con legge 4 agosto 1955, n. 848;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 24 ottobre 2005;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 novembre 2005;
  Sulla proposta del Ministro della giustizia;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Modifica   al   testo   unico   delle   disposizioni   legislative  e
   regolamentari  in  materia  di  casellario giudiziale, di anagrafe
   delle  sanzioni  amministrative dipendenti da reato e dei relativi
   carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica
   14 novembre 2002, n. 313.
  1.  All'articolo  19 del decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  "2-bis.  L'ufficio  centrale  iscrive  nel sistema l'estratto delle
decisioni   definitive  adottate  dalla  Corte  europea  dei  diritti
dell'uomo   nei   confronti   dello  Stato  italiano,  concernenti  i
provvedimenti giudiziali ed amministrativi definitivi delle autorita'
nazionali  gia' iscritti, di seguito alla preesistente iscrizione cui
esse  si riferiscono, su richiesta del Dipartimento per gli affari di
giustizia del Ministero della giustizia.
  2-ter.  L'iscrizione  puo'  essere  effettuata anche su istanza del
soggetto  o  dei  soggetti  interessati.  In  tale caso, l'istanza e'
presentata  direttamente  all'ufficio  centrale  ovvero,  qualora  si
tratti  di  decisioni  della  Corte  europea  dei  diritti  dell'uomo
relative  a  provvedimenti  giudiziari,  all'ufficio  iscrizione  del
casellario giudiziale presso l'autorita' giudiziaria che ha emesso il
provvedimento  cui  la  decisione  si riferisce. L'ufficio iscrizione
trasmette  senza  indugio  la  richiesta  all'ufficio  centrale,  che
provvede   alla   successiva  iscrizione,  acquisito  il  parere  del
Dipartimento   per  gli  affari  di  giustizia  del  Ministero  della
giustizia.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 28 novembre 2005
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 329
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al sono
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione, conferisce tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
              - Si  riporta  il  testo  del comma 1, dell'articolo 17
          della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;".
              - Si  riporta  il  testo  della  lettera u) del comma 1
          dell'art.  3  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          14 novembre  2002,  n.  313 "Testo unico delle disposizioni
          legislative   e  regolamentari  in  materia  di  casellario
          giudiziale,   di  anagrafe  delle  sanzioni  amministrative
          dipendenti  da  reato  e  dei  relativi carichi pendenti. -
          Testo A-):
              "Art.  3  (L)  (Provvedimenti  iscrivibili).  -  1. Nel
          casellario giudiziale si iscrivono per estratto:
                a)-t) (omissis);
                u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma
          di  legge  i  provvedimenti gia' iscritti, come individuato
          con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  ai sensi
          dell'art.  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          su proposta del Ministro della giustizia.".
              - La  legge  4 agosto  1955, n. 848, reca: "Ratifica ed
          esecuzione   della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei
          diritti  dell'uomo  e delle liberta' fondamentali firmata a
          Roma  il  4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla
          Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.".
          Note all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 19 del citato testo
          unico   14 novembre  2002,  n.  313,  come  modificato  dal
          regolamento qui pubblicato:
              "Art.  19  (R) Ufficio centrale, (art. 3, regio decreto
          n.  778/1931).  -  1. L'ufficio  centrale svolge i seguenti
          compiti:
                a) raccoglie  e  conserva  i dati immessi nel sistema
          del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, trattando
          separatamente   quelli   delle   iscrizioni   relative   ai
          minorenni;
                b) raccoglie  e conserva i dati immessi nell'anagrafe
          delle   sanzioni   amministrative  dipendenti  da  reato  e
          nell'anagrafe   dei   carichi   pendenti   delle   sanzioni
          amministrative dipendenti da reato;
                c) conserva  i dati suddetti adottando le piu' idonee
          modalita'  tecniche  al  fine  di  consentirne  l'immediato
          utilizzo  per  la  reintegrazione  di  quelli eventualmente
          andati  persi  e  per  la  compilazione  dei certificati di
          emergenza;
                d) conserva  ai  fini  statistici, in modo anonimo, i
          dati eliminati;
                e) concorre  ad  elaborare  le  modalita' tecniche di
          funzionamento  del  sistema  di  cui  all'art. 42, relative
          all'iscrizione,   eliminazione,   scambio,  trasmissione  e
          conservazione  dei  dati  nelle  procedure  degli e tra gli
          uffici;
                f) vigila  sull'attivita'  degli uffici, adottando le
          misure  necessarie  per  prevenire  o  rimuovere  eventuali
          irregolarita';
                g) adotta  le  iniziative  necessarie  e promuove gli
          interventi  opportuni  per  garantire  il pieno svolgimento
          delle  funzioni  del  casellario giudiziale, del casellario
          dei   carichi   pendenti,   dell'anagrafe   delle  sanzioni
          amministrative   dipendenti  da  reato,  dell'anagrafe  dei
          carichi  pendenti  delle sanzioni amministrative dipendenti
          da reato.
              2. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto ed
          elimina   dal   sistema  le  iscrizioni  dei  provvedimenti
          amministrativi di espulsione e dei provvedimenti giudiziari
          che decidono il ricorso avverso questi.
              2-bis.   L'ufficio   centrale   iscrive   nel   sistema
          l'estratto  delle decisioni definitive adottate dalla Corte
          europea  dei  diritti  dell'uomo  nei confronti dello Stato
          italiano,   concernenti   i   provvedimenti  giudiziali  ed
          amministrativi  definitivi  delle  autorita' nazionali gia'
          iscritti,  di seguito alla preesistente iscrizione cui esse
          si  riferiscono,  su  richiesta  del  Dipartimento  per gli
          affari di giustizia del Ministero della giustizia.
              2-ter.  L'iscrizione  puo'  essere  effettuata anche su
          istanza  del  soggetto  o dei soggetti interessati. In tale
          caso,  l'istanza  e'  presentata  direttamente  all'ufficio
          centrale ovvero, qualora si tratti di decisioni della Corte
          europea  dei  diritti  dell'uomo  relative  a provvedimenti
          giudiari,  all'ufficio iscrizioni del casellario giudiziale
          presso   l'autorita'   giudiziaria   che   ha   emesso   il
          provvedimento  cui  la  decisione  si  riferisce. L'ufficio
          iscrizione trasmette senza indugio la richiesta all'ufficio
          centrale,   che   provvede   alla   successiva  iscrizione,
          acquisito  il  parere  del  Dipartimento  per gli affari di
          giustizia del Ministero della giustizia.
              3.  L'ufficio  centrale  iscrive nel sistema l'estratto
          del decreto di grazia.
              4. Si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'art. 15.
              5. L'ufficio centrale elimina dal sistema le iscrizioni
          relative  a persone morte, le iscrizioni relative a persone
          che  hanno compiuto ottanta anni, nonche' le iscrizioni dei
          provvedimenti   giudiziari   relativi  a  minori  ai  sensi
          dell'art. 5, comma 4.
              6.  L'ufficio  centrale,  infine,  svolge  le  seguenti
          attivita' di supporto:
                a) fornisce  al  Ministero  della  giustizia  i  dati
          relativi  all'esecuzione  dei  provvedimenti  giudiziari in
          materia penale;
                b) fornisce all'autorita' giudiziaria e alla pubblica
          amministrazione, in modo anonimo a fini statistici, dati in
          ordine  all'andamento  dei  fenomeni criminali, utilizzando
          anche  le  informazioni relative alle iscrizioni eliminate,
          fatte  salve  le  norme  a  tutela del trattamento dei dati
          personali;
                c) in  applicazione  di  convenzioni internazionali o
          per  ragioni  di  reciprocita' e, in quest'ultimo caso, nei
          limiti   ed   alle   condizioni  di  legge,  fornisce  alle
          competenti  autorita' straniere i dati relativi a decisioni
          riguardanti cittadini stranieri.".