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DECRETO-LEGGE 10 gennaio 2006, n. 4

Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-1-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 marzo 2006, n. 80 (in G.U. 11/03/2006, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/2019)
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Testo in vigore dal: 12-1-2006
al: 11-3-2006
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni   finalizzate  ad  ottimizzare  l'organizzazione  ed  il
funzionamento in taluni settori della pubblica amministrazione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 dicembre 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro
dell'economia e delle finanze;

                                Emana
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
              Strumenti di semplificazione e qualita',
       nonche' di monitoraggio e valutazione della regolazione

  1.  L'attivita'  di indirizzo e la guida strategica delle politiche
di  semplificazione  e  di qualita' della regolazione, anche ai sensi
della  legge 28 novembre 2005, n. 246, sono attribuite ad un Comitato
interministeriale  di  indirizzo,  di seguito denominato: "Comitato",
presieduto  dal  Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
per  la  funzione pubblica da lui delegato. I componenti del Comitato
sono  individuati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri,  su proposta del Ministro per la funzione pubblica. Possono
essere  invitati  a  partecipare  a  riunioni  del  Comitato, secondo
l'oggetto  della discussione, altri componenti del Governo, esponenti
di autorita' regionali e locali e delle associazioni di categoria.
  2. Il Comitato predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano
di azione per il perseguimento degli obiettivi del Governo in tema di
semplificazione,  di  riassetto  e  di qualita' della regolazione per
l'anno  successivo.  Il  piano,  sentito  il  Consiglio  di Stato, e'
approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alle Camere.
  3.  Il Comitato verifica, durante l'anno, lo stato di realizzazione
degli  obiettivi,  che  viene reso pubblico ogni sei mesi. Inoltre il
Comitato:
a) svolge  funzioni di indirizzo, di coordinamento e, ove necessario,
   di impulso delle amministrazioni dello Stato nelle politiche della
   semplificazione, del riassetto e della qualita' della regolazione;
b) puo'  richiedere  un  approfondimento  dell'esame delle iniziative
   normative  del  Governo  in  caso  di  proposte  che  non appaiano
   necessarie  o  giustificate  relativamente al rapporto tra costi e
   benefici  o  alla  coerenza  con gli obiettivi del piano di azione
   annuale  di  cui  al comma 2, anche avvalendosi degli strumenti di
   cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
c) individua,   assume   e   sostiene  iniziative  non  normative  di
   semplificazione, anche tramite progetti di innovazione tecnologica
   o amministrativa, di comunicazione e di formazione;
d) effettua,  con  le  opportune procedure di verifica di impatto, il
   monitoraggio    successivo    dell'efficacia   delle   misure   di
   semplificazione  introdotte  e  della loro effettiva applicazione,
   proponendo, ove necessario, interventi correttivi;
e) individua  forme  e  modalita'  stabili  di  consultazione  con le
   organizzazioni  rappresentative  degli  interessi  della  societa'
   civile,  anche prevedendo, ove possibile in via elettronica, forme
   di   pubblicizzazione   di   tale   attivita'   e  coordinando  la
   consultazione in via telematica di cui all'articolo 18 della legge
   29 luglio 2003, n. 229, ed all'articolo 55 del decreto legislativo
   7 marzo 2005, n. 82.
  4.   Ai   fini   dell'attuazione  delle  direttive  e  delle  linee
strategiche  dettate  dal  Comitato,  ciascun  Ministro  individua un
proprio  referente  per le politiche di semplificazione e di qualita'
della regolazione, dandone comunicazione al Comitato.
  5.  Ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e  successive  modificazioni, e dell'articolo 2, comma 3, della legge
29  luglio  2003, n. 229, il Comitato acquisisce indirizzi e proposte
nella  materia  della  qualita'  della regolazione e osservazioni per
l'adozione di strumenti comuni nell'ambito della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
con  particolare riguardo ai processi di semplificazione, riassetto e
codificazione,  analisi  e  verifica  dell'impatto della regolazione,
consultazione,   nonche'   alla   individuazione  di  livelli  minimi
essenziali  di  semplificazione  dell'attivita' di impresa che devono
essere  garantiti  su tutto il territorio nazionale, corrispondenti a
una  misura  massima  di  oneri burocratici che lo Stato e le regioni
possono imporre in ciascun settore di attivita'.
  6.  Il  Comitato  si  avvale  del  supporto  tecnico  fornito dalla
Commissione   di   cui   all'articolo   3,   comma   6duodecies,  del
decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  14  maggio 2005, n. 80, denominata: "Commissione per la
semplificazione  e  la  qualita'  della regolazione". I componenti di
tale  Commissione  durano in carica tre anni. Nello svolgimento delle
proprie  competenze in materia normativa il Comitato e la Commissione
si  avvalgono  del  Dipartimento degli affari giuridici e legislativi
della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri. Per l'attuazione delle
deleghe  di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246,
ci   si   puo'  avvalere  anche  del  Consiglio  di  Stato  ai  sensi
dell'articolo  14,  numero  2°,  del regio decreto 26 giugno 1924, n.
1054,  e  in  tale  caso non va acquisito il relativo parere previsto
dall'articolo  17,  comma  25,  della  legge  15 maggio 1997, n. 127,
nonche'  dall'articolo  20  della  legge 15 marzo 1997, n. 59. A tale
fine la dotazione organica dei presidenti di sezione del Consiglio di
Stato  e'  incrementata  di  una  unita'  da  destinare alla relativa
Sezione  per  gli  atti  normativi,  assicurandosi l'invarianza della
spesa mediante la contestuale riduzione di una unita' nella dotazione
organica  dei  consiglieri di Stato, ed e' altresi' costituita presso
la  stessa  Sezione  per  gli  atti normativi una segreteria tecnica,
composta   da   un   contingente   di  quindici  unita',  individuate
nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e obbligatoriamente poste
in  posizione di distacco, con oneri a carico dell'amministrazione di
appartenenza.
  7.   All'articolo  3  del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 14 maggio 2005, n. 80,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6-duodecies, dopo le parole "da un numero massimo di", la
   parola:  "venti"  e' sostituita dalla seguente: "trenta" e dopo le
   parole:  "dirigenti delle amministrazioni pubbliche" sono aggiunte
   le seguenti: ", esperti nelle materie economiche e statistiche";
b) al  comma  6-terdecies  dopo  il  primo  periodo  sono  inseriti i
   seguenti:  "Le  professionalita'  amministrative  della segreteria
   tecnica   della   Commissione   sono   rinvenute,  ove  possibile,
   all'interno  delle  amministrazioni pubbliche, nel limite numerico
   complessivo  di  trenta  unita'.  A  tale fine si provvede tramite
   comando,  anche contestualmente alla riorganizzazione di strutture
   gia'   operanti   per   finalita'   analoghe   e   utilizzando  le
   corrispondenti dotazioni finanziarie.".
  8.  Il  termine  di  cui  all'articolo  14,  comma  1,  del decreto
legislativo  30  marzo 2001, n. 165, e' prorogato di sessanta giorni,
limitatamente  alla  definizione  dei meccanismi e degli strumenti di
monitoraggio   e   valutazione   dell'attuazione   delle  indicazioni
programmatiche e degli obiettivi definiti da ciascun Ministro, di cui
all'articolo  8  del  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 286, al
fine   di  consentire  l'adeguamento  di  questi  ultimi  al  sistema
informatico messo a punto dal Ministro per l'attuazione del programma
di  Governo,  sulla  base  di  linee  guida  emanate  con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
  9.   Per   l'implementazione  del  sistema  informatico  e  per  la
definizione  delle  linee  guida  di  cui  al comma 8, nonche' per lo
svolgimento  delle  ulteriori attivita' di monitoraggio e valutazione
della regolazione e dei suoi effetti con riguardo alla attuazione del
programma  di  Governo  e  per i conseguenti aspetti di comunicazione
istituzionale,  nell'anno  2006  il  Ministro  per  l'attuazione  del
programma  di  Governo  si  avvale  di  un Comitato tecnico istituito
presso  la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'attuazione  del  programma di Governo, presieduta dal Ministro o da
un  suo  delegato  e  composta dal Capo del Dipartimento degli affari
giuridici  e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
con  funzioni  di  vicepresidente,  e  da  un  numero massimo di otto
componenti  scelti  tra  le  categorie  di  cui all'articolo 3, comma
6-duodecies,  del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Il Comitato tecnico
si  avvale  di  una  segreteria  tecnica  composta di non piu' di sei
unita'   di  personale,  scelte  anche  tra  estranei  alla  pubblica
amministrazione.
  10.   La  nomina  dei  componenti  del  Comitato  tecnico  e  della
segreteria  tecnica  di  cui  al  comma 9 e' disposta con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per l'attuazione
del  programma di Governo da lui delegato, che ne disciplina altresi'
l'organizzazione  ed il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione
di  spesa  di  cui  al  comma 12, con successivo decreto dello stesso
Ministro,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.
  11. Per l'attuazione del comma 7 e' autorizzata la spesa massima di
euro  600.000  per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Al relativo
onere     si     provvede     mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione  di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  303,  come  determinata  dalla  tabella  C  della legge 23
dicembre   2005,   n.  266;  dall'anno  2009  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo  11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  12.  Per  l'attuazione  dei  commi  9  e 10 e' autorizzata la spesa
massima di 650.000 euro per l'anno 2006, a valere sull'autorizzazione
di  spesa  per  l'anno  2006  di cui all'articolo 1, comma 261, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.