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DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2005, n. 284

Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-1-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/09/2021)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 24-1-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visti  gli  articoli 14  e  16  della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante  disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, recante istituzione dell'albo
nazionale  degli  autotrasportatori  di  cose  per  conto  di  terzi,
disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di
tariffe  a  forcella per i trasporti di merce su strada, e successive
modificazioni;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
in  data  6 febbraio  2003,  istitutivo  della  Consulta generale per
l'autotrasporto;
  Vista  la  legge  24 novembre  2003,  n.  326,  di conversione, con
modificazioni,  del  decreto-legge  30 settembre  2003, n. 269, ed in
particolare  l'articolo  17,  comma 3-ter, che stanzia risorse per il
funzionamento della citata Consulta generale per l'autotrasporto;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n.
184,  recante  riorganizzazione  del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
  Visti  gli  articoli 1,  comma  1,  lettera  c),  e 2, commi 1 e 2,
lettera  c),  della  legge  1° marzo  2005,  n. 32, recante delega al
Governo  per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di
persone e cose;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 settembre 2006;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati;
  Considerato   che   e   competenti  Commissioni  del  Senato  della
Repubblica  non hanno espresso il proprio parere nel termine previsto
dall'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2005, n. 32;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 novembre 2005;
  Sulla  proposta  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di   concerto  con  Ministri  per  le  politiche  comunitarie,  della
giustizia e delle attivita' produttive;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                              Finalita'
  1. Il presente decreto legislativo ha per oggetto il riordino delle
strutture   e   degli   organismi   pubblici   operanti  nel  settore
dell'autotrasporto  di  merci,  in  attuazione  della  delega  di cui
all'articolo  1,  comma  1, lettera c), della legge 1° marzo 2005, n.
32,  sulla  base  dei  principi  e  criteri direttivi generali di cui
all'articolo  2,  comma  1, e dei principi e criteri specifici di cui
all'articolo  2,  comma 2, lettera c), della medesima legge n. 32 del
2005.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   compente   per   materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Gli  articoli  14 e 15 della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   recante  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri»
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recitano:
              «Art.   14   (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con la denominazione di «decreto legislativo» e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
              2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
              4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.».
              «Art.   15   (Decreti-legge).   -  1.  I  provvedimenti
          provvisori  con  forza di legge ordinaria adottati ai sensi
          dell'art.   77   della  Costituzione  sono  presentati  per
          l'emanazione   al   Presidente   della  Repubblica  con  la
          denominazione  di  «decreto-legge» e con l'indicazione, nel
          preambolo,  delle circostanze straordinarie di necessita' e
          di   urgenza   che   ne  giustificano  l'adozione,  nonche'
          dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei Ministri.
              2. Il Governo non puo', mediante decreto-legge:
                a) conferire  deleghe  legislative ai sensi dell'art.
          76 della Costituzione;
                b) provvedere  nelle  materie  indicate nell'art. 72,
          quarto comma, della Costituzione;
                c) rinnovare  le  disposizioni  di  decreti-legge dei
          quali  sia stata negata la conversione in legge con il voto
          di una delle due Camere;
                d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei
          decreti non convertiti;
                e) ripristinare     l'efficacia    di    disposizioni
          dichiarate  illegittime dalla Corte costituzionale per vizi
          non attinenti al procedimento.
              3.  I  decreti  devono  contenere  misure  di immediata
          applicazione  e  il  loro  contenuto deve essere specifico,
          omogeneo e corrispondente al titolo.
              4.  Il  decreto-legge  e'  pubblicato,  senza ulteriori
          adempimenti,  nella  Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo
          la   sua   emanazione  e  deve  contenere  la  clausola  di
          presentazione al Parlamento per la conversione in legge.
              5.    Le    modifiche    eventualmente   apportate   al
          decreto-legge  in  sede  di conversione hanno efficacia dal
          giorno  successivo a quello della pubblicazione della legge
          di   conversione,   salvo  che  quest'ultima  non  disponga
          diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge.
              6.  Il  Ministro  di  grazia  e  giustizia cura che del
          rifiuto   di  conversione  o  della  conversione  parziale,
          purche'  definitiva,  nonche' della mancata conversione per
          decorrenza  del  termine  sia  data immediata pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale.».
              - La  legge  6 giugno 1974, n. 298 recante «Istituzione
          dell'albo  nazionale  degli  autotrasportatori  di cose per
          conto  di  terzi,  disciplina degli autotrasporti di cose e
          istituzione  di  un  sistema  di  tariffe  a forcella per i
          trasporti  di merci su strada» e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 31 luglio 1974, n. 200.
              - L'art. 17, comma 3-ter del decreto-legge 30 settembre
          2003,  n.  269,  convertito  con  modificazioni dalla legge
          24 novembre 2003, n. 326 recante: «Disposizioni urgenti per
          favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
          conti  pubblici», pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2003, n. 229, cosi' recita:
              «3-ter.  Ai  fini  dell'elaborazione delle strategie di
          ammodernamento  e  riqualificazione  dell'autotrasporto  di
          merci,   con   particolare  riguardo  allo  sviluppo  della
          logistica e dell'intermodalita', e' autorizzata la spesa di
          2   milioni   di   euro   annui  per  le  attivita'  ed  il
          funzionamento      della      Consulta     generale     per
          l'autotrasporto.».
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 2 luglio
          2004,  n.  184,  recante:  «Riorganizzazione  del Ministero
          delle  infrastrutture  e dei trasporti» e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2004, n. 174.
              - L'art.  1,  comma  1,  lettera  c), e 2, commi 1 e 2,
          lettera  c),  della  legge  1° marzo  2005,  n. 32, recante
          «Delega  al  Governo per il riassetto normativo del settore
          dell'autotrasporto  di  persone  e  cose», pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2005, n. 57, cosi' recitano:
              «Art.  1  (Delega al Governo per il riassetto normativo
          in  materia  di  autotrasporto  di persone e cose). - 1. Il
          Governo  e'  delegato  ad adottare, entro il termine di sei
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          uno  o  piu'  decreti  legislativi  per  il riassetto delle
          disposizioni vigenti in materia di:
                a) servizi    automobilistici    interregionali    di
          competenza statale;
                b) liberalizzazione  regolata  secondo i principi e i
          criteri   direttivi   di   cui  all'art.  2  dell'esercizio
          dell'attivita'  di autotrasporto e contestuale raccordo con
          la  disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di
          autotrasporto di merci per conto di terzi;
                c) organizzazione  e funzioni delle strutture e degli
          organismi  pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto
          di merci.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          di  concerto  con  i Ministri per le politiche comunitarie,
          della giustizia e delle attivita' produttive.
              3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono  trasmessi, entro la scadenza del termine previsto dal
          medesimo comma, alla Camera dei deputati ed al Senato della
          Repubblica,  perche'  su di essi sia espresso, entro trenta
          giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti
          organi   parlamentari.  Decorso  tale  termine,  i  decreti
          legislativi  sono  emanati  anche  in  mancanza del parere.
          Qualora  il  termine  previsto per il parere dei competenti
          organi  parlamentari  scada nei trenta giorni che precedono
          la  scadenza  dei  termini  previsti  ai  commi  1  o  4, o
          successivamente,  questi  ultimi sono prorogati di sessanta
          giorni.».
              Art.  2  (Principi e criteri direttivi). - 1. I decreti
          legislativi  di  cui  all'art. 1 sono informati ai seguenti
          principi e criteri direttivi generali:
                a) riordino   delle  normative  e  adeguamento  delle
          stesse alla disciplina comunitaria, in un'ottica di mercato
          aperto e concorrenziale;
                b) salvaguardia  della  concorrenza  fra  le  imprese
          operanti   nei   settori   dell'autotrasporto  di  merci  e
          dell'autotrasporto di viaggiatori;
                c) tutela  della sicurezza della circolazione e della
          sicurezza sociale;
                d) introduzione di una normativa di coordinamento fra
          i  principi  della  direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003
          del    Parlamento    europeo   e   del   Consiglio,   sulla
          qualificazione   iniziale   e   formazione   periodica  dei
          conducenti  di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto
          di  merci  o  passeggeri, e l'apparato sanzionatorio di cui
          all'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
          285, e successive modificazioni.
              2. I decreti legislativi di cui all'art. 1 sono inoltre
          informati   ai   seguenti   principi  e  criteri  direttivi
          specifici:
                a) per la materia di cui all'art. 1, comma 1, lettera
          a):
                  1)  eliminazione  delle  rendite  e  dei diritti di
          esclusivita'  attraverso  il  graduale passaggio dal regime
          concessorio  a  quello autorizzativo senza nuovi o maggiori
          oneri per la finanza pubblica;
                  2)  introduzione di parametri intesi ad elevare gli
          standard   di   sicurezza   e  qualita'  dei  servizi  resi
          all'utenza;
                  3)  riordino  dei  servizi  esistenti  nel rispetto
          delle competenze delle regioni e delle province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  in  materia  di  trasporto pubblico
          locale;
                  4)  riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con
          riferimento,  in  particolare,  alla previsione di sanzioni
          amministrative  a  carico  delle imprese per la perdita dei
          requisiti  necessari  al  rilascio  dell'autorizzazione per
          l'esercizio  dei  servizi,  per  il  mancato rispetto delle
          condizioni  e  prescrizioni  contenute nell'autorizzazione,
          per gli adempimenti formali di carattere documentale;
                b) per la materia di cui all'art. 1, comma 1, lettera
          b):
                  1)    superamento   del   sistema   delle   tariffe
          obbligatorie a forcella per l'autotrasporto di merci;
                  2)  libera  contrattazione dei prezzi per i servizi
          di autotrasporto di merci;
                  3)  responsabilita' soggettiva del vettore ai sensi
          della  normativa vigente e, ove accertata, del committente,
          del  caricatore  e  del  proprietario  delle merci, i quali
          agiscono  nell'esercizio  di  un'attivita'  di impresa o di
          pubbliche  funzioni,  per  la violazione delle disposizioni
          sulla sicurezza della circolazione, per quanto riguarda, in
          particolare,  il  carico dei veicoli, i tempi di guida e di
          riposo dei conducenti e la velocita' massima consentita;
                  4) previsione, di regola, della forma scritta per i
          contratti di trasporto;
                  5)   previsione   della   nullita'   degli  effetti
          derivanti  da  comportamenti  diretti  a  far  gravare  sul
          vettore  il  peso  economico  delle  sanzioni  a carico del
          committente  per  effetto delle violazioni di cui al numero
          3);
                  6)  previsione,  in  caso  di  controversie  legali
          relative    a    contratti    non    in    forma   scritta,
          dell'applicazione  degli  usi e delle consuetudini raccolti
          nei  bollettini  predisposti  dalle  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura;
                  7)  previsione di criteri per definire i limiti del
          risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate;
                  8)  individuazione  di un sistema di certificazione
          di  qualita'  per  particolari  tipologie  di  trasporti su
          strada,  come  quelle delle merci pericolose, delle derrate
          deperibili,   dei   rifiuti   industriali  e  dei  prodotti
          farmaceutici,  con  definizione  dei  modi  e dei tempi per
          attuare  tale  disposizione  nel rispetto dell'autonomia di
          impresa  e  della  normativa  nazionale  e  comunitaria  in
          materia di certificazione;
                  9)   nel  rispetto  della  disciplina  nazionale  e
          comunitaria   in   materia  di  tutela  della  concorrenza,
          possibilita'  di  previsione di accordi di diritto privato,
          definiti  fra le organizzazioni associative di vettori e di
          utenti  dei  servizi  di trasporto, a seguito di autonome e
          concordi iniziative negoziali, nell'interesse delle imprese
          rispettivamente associate;
                  10)  introduzione  di  strumenti  che consentano il
          pieno  rispetto  e  il puntuale controllo della regolarita'
          amministrativa di circolazione;
                c) per la materia di cui all'art. 1, comma 1, lettera
          c):
                  1)  riordino  e razionalizzazione delle strutture e
          degli    organismi    pubblici    operanti    nel   settore
          dell'autotrasporto, con attribuzione alla Consulta generale
          per  l'autotrasporto,  istituita  con  decreto del Ministro
          delle   infrastrutture  e  dei  trasporti  n.  2284/TT  del
          6 febbraio  2003, delle funzioni di proposta di indirizzi e
          strategie  di  governo  del  settore,  anche  in materia di
          controlli,  monitoraggio  e  studio, senza nuovi o maggiori
          oneri per la finanza pubblica;
                  2)  riforma  del  comitato  centrale e dei comitati
          provinciali per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di
          cose  per  conto di terzi con attribuzione anche di compiti
          di  gestione operativa, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza pubblica;
                  3)  nell'attuazione  dei  principi e dei criteri di
          cui  ai  numeri  1)  e  2), garanzia dell'uniformita' della
          regolamentazione  e  delle  procedure, nonche' tutela delle
          professionalita' esistenti.».
              - Per l'art. 1, comma 3, della legge n. 32/2005 si veda
          nelle note alla premesse.
          Note all'art. 1:
              -   Per  gli  articoli 1  e 2 della legge n. 32/2005 si
          veda nelle note alle premesse.