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DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2005, n. 286

Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-1-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-1-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  1, comma 1, lettera b), e l'articolo 2, comma 1,
lettere  a), b), c) e d), e comma 2, lettera b), della legge 1° marzo
2005, n. 32;
  Vista  la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo
1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
  Vista   la  direttiva  2003/59/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  15  luglio  2003,  sulla  qualificazione  iniziale e
formazione  periodica  dei  conducenti  di  taluni  veicoli  stradali
adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;
  Visto  il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo
codice della strada, e successive modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n.  495,  concernente  regolamento  di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada, e successive modificazioni;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 settembre 2005;
  Acquisiti  i  pareri delle competenti Commissioni V, IX e XIV della
Camera dei deputati;
  Considerato  che  le  competenti  Commissioni  del Senato non hanno
espresso  il  parere  nel  termine previsto dall'articolo 1, comma 3,
della legge 18 aprile 2005, n. 62;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 novembre 2005;
  Sulla  proposta dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e
per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari
esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze  e delle
attivita' produttive;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                              Finalita'
  1.  Il  presente  Capo  ha per oggetto la liberalizzazione regolata
dell'esercizio  dell'attivita'  di autotrasporto di cose per conto di
terzi ed il contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e
dei  prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi,
in  attuazione  della  delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b),  della  legge  1°  marzo  2005,  n. 32, sulla base dei principi e
criteri  direttivi  generali  previsti dall'articolo 2, comma 1 e dei
principi  e  criteri  direttivi  specifici  previsti dall'articolo 2,
comma 2, lettera b), della medesima legge.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Si riporta il testo dell'art.1, comma 1, lettera b) e
          l'art.  2,  comma  1,  lettere  a), b) c), e d), e comma 2,
          lettera  b),  della  legge  1° marzo  2005, n. 32, recante:
          «Delega  al  Governo per il riassetto normativo del settore
          dell'autotrasporto di persone e cose».
              «Art.  1  (Delega al Governo per il riassetto normativo
          in  materia  di  autotrasporto  di persone e cose). - 1. Il
          Governo  e'  delegato  ad adottare, entro il termine di sei
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          uno  o  piu'  decreti  legislativi  per  il riassetto delle
          disposizioni vigenti in materia di:
                a) (omissis);
                b) liberalizzazione  regolata  secondo i principi e i
          criteri   direttivi   di   cui  all'art.  2  dell'esercizio
          dell'attivita'  di autotrasporto e contestuale raccordo con
          la  disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di
          autotrasporto di merci per conto di terzi.».
              «Art.  2 (Principi e criteri direttivi). - 1. I decreti
          legislativi  di  cui  all'art. 1 sono informati ai seguenti
          principi e criteri direttivi generali:
                a) riordino   delle  normative  e  adeguamento  delle
          stesse alla disciplina comunitaria, in un'ottica di mercato
          aperto e concorrenziale;
                b) salvaguardia  della  concorrenza  fra  le  imprese
          operanti   nei   settori   dell'autotrasporto  di  merci  e
          dell'autotrasporto di viaggiatori;
                c) tutela  della sicurezza della circolazione e della
          sicurezza sociale;
                d) introduzione di una normativa di coordinamento fra
          i principi della direttiva n. 2003/59/CE del 15 luglio 2003
          del    Parlamento    europeo   e   del   Consiglio,   sulla
          qualificazione   iniziale   e   formazione   periodica  dei
          conducenti  di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto
          di  merci  o  passeggeri, e l'apparato sanzionatorio di cui
          all'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
          285, e successive modificazioni.
              2. I decreti legislativi di cui all'art. 1 sono inoltre
          informati   ai   seguenti   principi  e  criteri  direttivi
          specifici:
                a) (omissis);
                b) per la materia di cui all'art. 1, comma 1, lettera
          b):
                  1)    superamento   del   sistema   delle   tariffe
          obbligatorie a forcella per l'autotrasporto di merci;
                  2)  libera  contrattazione dei prezzi per i servizi
          di autotrasporto di merci;
                  3)  responsabilita' soggettiva del vettore ai sensi
          della  normativa vigente e, ove accertata, del committente,
          del  caricatore  e  del  proprietario  delle merci, i quali
          agiscono  nell'esercizio  di  un'attivita'  di impresa o di
          pubbliche  funzioni,  per  la violazione delle disposizioni
          sulla sicurezza della circolazione, per quanto riguarda, in
          particolare,  il  carico dei veicoli, i tempi di guida e di
          riposo dei conducenti e la velocita' massima consentita;
                  4) previsione, di regola, della forma scritta per i
          contratti di trasporto;
                  5)   previsione   della   nullita'   degli  effetti
          derivanti  da  comportamenti  diretti  a  far  gravare  sul
          vettore  il  peso  economico  delle  sanzioni  a carico del
          committente per effetto delle violazioni di cui al n. 3);
                  6)  previsione,  in  caso  di  controversie  legali
          relative    a    contratti    non    in    forma   scritta,
          dell'applicazione  degli  usi e delle consuetudini raccolti
          nei  bollettini  predisposti  dalle  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura;
                  7)  previsione di criteri per definire i limiti del
          risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate;
                  8)  individuazione  di un sistema di certificazione
          di  qualita'  per  particolari  tipologie  di  trasporti su
          strada,  come  quelle delle merci pericolose, delle derrate
          deperibili,   dei   rifiuti   industriali  e  dei  prodotti
          farmaceutici,  con  definizione  dei  modi  e dei tempi per
          attuare  tale  disposizione  nel rispetto dell'autonomia di
          impresa  e  della  normativa  nazionale  e  comunitaria  in
          materia di certificazione;
                  9)   nel  rispetto  della  disciplina  nazionale  e
          comunitaria   in   materia  di  tutela  della  concorrenza,
          possibilita'  di  previsione di accordi di diritto privato,
          definiti  fra le organizzazioni associative di vettori e di
          utenti  dei  servizi  di trasporto, a seguito di autonome e
          concordi iniziative negoziali, nell'interesse delle imprese
          rispettivamente associate;
                  10)  introduzione  di  strumenti  che consentano il
          pieno  rispetto  e  il puntuale controllo della regolarita'
          amministrativa di circolazione.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  commi 1 e 3, e
          l'allegato  B,  della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante:
          «Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
          comunitaria 2004».
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comuni-tarie).  -  1.  Il Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A e B.
              2. (Omissis).
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
          organi  parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
          trasmissione,  i decreti sono emanati anche in mancanza del
          parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere
          parlamentare  di  cui  al  presente comma, ovvero i diversi
          termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
          che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
          5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
          novanta giorni.».
                                                          «Allegato B
                                                (Art. 1, commi 1 e 3)
              2001/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
          determinati piani e programmi sull'ambiente.
              2001/84/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 settembre  2001,  relativa  al  diritto  dell'autore  di
          un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
              2002/14/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'11 marzo  2002,  che  istituisce  un  quadro  generale
          relativo   all'informazione   e   alla   consultazione  dei
          lavoratori.
              2002/15/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'11    marzo    2002,    concernente   l'organizzazione
          dell'orario   di   lavoro   delle  persone  che  effettuano
          operazioni mobili di autotrasporto.
              2003/10/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          6  febbraio  2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e
          di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
          derivanti  dagli  agenti  fisici  (rumore) (diciassettesima
          direttiva  particolare  ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,
          della direttiva n. 89/391/CEE).
              2003/18/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 marzo  2003, che modifica la direttiva n. 83/477/CEE del
          Consiglio  sulla  protezione dei lavoratori contro i rischi
          connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
              2003/20/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva n. 91/671/CEE
          del  Consiglio  per  il  ravvicinamento  delle legislazioni
          degli  Stati  membri  relative  all'uso  obbligatorio delle
          cinture  di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a
          3,5 tonnellate.
              2003/35/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26  maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico
          nell'elaborazione  di  taluni  piani e programmi in materia
          ambientale   e  modifica  le  direttive  del  Consiglio  n.
          85/337/CEE  e n. 96/61/CE relativamente alla partecipazione
          del pubblico e all'accesso alla giustizia.
              2003/41/CE del Parlamento europeo, e del Consiglio, del
          3  giugno 2003, relativa alle attivita' e alla supervisione
          degli enti pensionistici aziendali o professionali.
              2003/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi
          nel settore dell'aviazione civile.
              2003/51/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          18 giugno 2003, che modifica le direttive n. 78/660/CEE, n.
          83/349/CEE, n. 86/635/CEE e n. 91/674/CEE relative ai conti
          annuali  e ai conti consolidati di taluni tipi di societa',
          delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di
          assicurazione.
              2003/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26  giugno  2003,  relativa  a  norme comuni per il mercato
          interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva n.
          96/92/CE.
              2003/55/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26  giugno  2003,  relativa  a  norme comuni per il mercato
          interno  del  gas  naturale  e  che  abroga la direttiva n.
          98/30/CE.
              2003/58/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 luglio 2003, che modifica la direttiva n. 68/151/CEE del
          Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicita' di
          taluni tipi di societa'.
              2003/59/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 luglio  2003, sulla qualificazione iniziale e formazione
          periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti
          al  trasporto  di  merci  o  passeggeri,  che  modifica  il
          regolamento  (CEE)  n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva
          n.  91/439/CEE  del  Consiglio e che abroga la direttiva n.
          76/914/CEE del Consiglio.
              2003/72/CE  del  Consiglio,  del  22 luglio  2003,  che
          completa  lo statuto della societa' cooperativa europea per
          quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
              2003/74/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          22 settembre  2003,  che  modifica la direttiva n. 96/22/CE
          del  Consiglio  concernente  il divieto di utilizzazione di
          talune  sostanze  ad  azione ormonica, tireostatica e delle
          sostanze b-agoniste nelle produzioni animali.
              2003/85/CE   del   Consiglio,  del  29 settembre  2003,
          relativa  a  misure  comunitarie  di  lotta  contro  l'afta
          epizootica,  che  abroga  la  direttiva  n. 85/511/CEE e le
          decisioni  n. 89/531/CEE e n. 91/665/CEE e recante modifica
          della direttiva n. 92/46/CEE.
              2003/86/CE   del   Consiglio,  del  22 settembre  2003,
          relativa al diritto al ricongiungimento familiare.
              2003/87/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          13  ottobre  2003, che istituisce un sistema per lo scambio
          di  quote  di  emissioni  dei  gas  a  effetto  serra nella
          Comunita'  e  che  modifica  la  direttiva  n. 96/61/CE del
          Consiglio.
              2003/88/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          4 novembre     2003,     concernente     taluni     aspetti
          dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
              2003/89/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          10 novembre  2003,  che modifica la direttiva n. 2000/13/CE
          per   quanto   riguarda   l'indicazione  degli  ingredienti
          contenuti nei prodotti alimentari.
              2003/92/CE  del  Consiglio,  del  7 ottobre  2003,  che
          modifica  la  direttiva  n.  77/388/CEE  relativamente alle
          norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.
              2003/96/CE  del  Consiglio,  del  27 ottobre  2003, che
          ristruttura  il  quadro  comunitario  per la tassazione dei
          prodotti energetici e dell'elettricita'.
              2003/99/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          17 novembre   2003,  sulle  misure  di  sorveglianza  delle
          zoonosi  e  degli  agenti zoonotici, recante modifica della
          decisione  n.  90/424/CEE  del  Consiglio  e  che abroga la
          direttiva n. 92/117/CEE del Consiglio.
              2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre 2003, che modifica la direttiva n. 96/82/CE del
          Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
          connessi con determinate sostanze pericolose.
              2003/109/CE   del   Consiglio,  del  25 novembre  2003,
          relativa  allo  status  dei  cittadini  dei paesi terzi che
          siano soggiornanti di lungo periodo.
              2003/110/CE   del   Consiglio,  del  25 novembre  2003,
          relativa  all'assistenza durante il transito nell'ambito di
          provvedimenti di espulsione per via aerea.
              2004/8/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione
          basata  su  una domanda di calore utile nel mercato interno
          dell'energia e che modifica la direttiva n. 92/42/CEE.
              2004/12/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'11   febbraio  2004,  che  modifica  la  direttiva  n.
          94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
              2004/17/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          31 marzo  2004,  che coordina le procedure di appalto degli
          enti  erogatori  di  acqua  e  di  energia,  degli enti che
          forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
              2004/18/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di
          aggiudicazione   degli   appalti  pubblici  di  lavori,  di
          forniture e di servizi.
              2004/22/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.
              2004/25/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 aprile   2004,   concernente  le  offerte  pubbliche  di
          acquisto.
              2004/35/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 aprile 2004, sulla responsabilita' ambientale in materia
          di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
              2004/38/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile   2004,   relativa   al   diritto  dei  cittadini
          dell'Unione   e  dei  loro  familiari  di  circolare  e  di
          soggiornare  liberamente nel territorio degli Stati membri,
          che  modifica  il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le
          direttive  n.  64/221/CEE, n. 68/360/CEE, n. 72/194/CEE, n.
          73/148/CEE,  n.  75/34/CEE, n. 75/35/CEE, n. 90/364/CEE, n.
          90/365/CEE e n. 93/96/CEE.
              2004/39/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 aprile   2004,   relativa  ai  mercati  degli  strumenti
          finanziari,  che  modifica  le direttive n. 85/611/CEE e n.
          93/6/CEE  del  Consiglio  e  la  direttiva  2004/12/CE  del
          Parlamento   europeo  e  del  Consiglio  e  che  abroga  la
          direttiva n. 93/22/CEE del Consiglio.
              2004/48/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile  2004,  sul  rispetto  dei  diritti di proprieta'
          intellettuale.
              2004/67/CE   del   Consiglio,   del   26 aprile   2004,
          concernente   misure   volte   a   garantire  la  sicurezza
          dell'approvvigionamento di gas naturale.
              2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 ottobre   2004,  recante  modifica  della  direttiva  n.
          2003/87/CE  che  istituisce  un  sistema  per lo scambio di
          quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita',
          riguardo  ai  meccanismi  di  progetto  del  Protocollo  di
          Kyoto.».
              - La  direttiva  n. 2003/59/CE e' pubblicata in GUCE n.
          L. 226 del 10 settembre 2003.
              - Il  decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n 285, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114,
          supplemento ordinario.
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          16 dicembre  1992,  n.  495,  e'  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, supplemento ordinario.
          Nota all'art. 1:
              - Per  la  legge 1° marzo 2005, n. 32 e gli articoli 1,
          comma  1,  lettera b)  e  2, comma 2, lettera b), vedi note
          alle premesse.