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DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1

Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-1-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 gennaio 2006, n. 22 (in G.U. 28/01/2006, n.23).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2009)
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Testo in vigore dal: 8-5-2009
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di assicurare
l'esercizio  del  diritto  di  voto per gli elettori affetti da gravi
patologie  che  comportano  una  dipendenza vitale da apparecchiature
elettromedicali  tale  da renderne impossibile il trasferimento dalla
propria  dimora,  nonche'  di  consentire  una  parziale  rilevazione
informatizzata  degli  esiti dello scrutinio nelle elezioni politiche
del 2006 e l'accesso agli uffici elettorali di sezione ad osservatori
elettorali della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in
Europa (OSCE);
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 dicembre 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per l'innovazione e
le  tecnologie,  per le riforme istituzionali e la devoluzione, della
salute,  della  giustizia, degli affari esteri e per gli italiani nel
Mondo;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
       (( Voto domiciliare per elettori affetti da infermita'
   che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione ))

  ((  1.  Gli  elettori  affetti  da  gravissime infermita', tali che
l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile,
anche  con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermita' che
si  trovino  in  condizioni  di  dipendenza  continuativa e vitale da
apparecchiature  elettromedicali  tali  da impedirne l'allontanamento
dall'abitazione  in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette
dimore. ))
  2.  Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione
delle   elezioni   della   Camera  dei  deputati,  del  Senato  della
Repubblica,  dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e
delle  consultazioni  referendarie disciplinate da normativa statale.
Per  le  elezioni  dei  presidenti  delle  province  e  dei  consigli
provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del
presente  articolo  si  applicano  soltanto  nel caso in cui l'avente
diritto  al  voto  domiciliare  dimori  nell'ambito  del  territorio,
rispettivamente, del comune o della provincia per cui e' elettore.
  ((  3.  Gli  elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un
periodo   compreso   tra   il  quarantesimo  e  il  ventesimo  giorno
antecedente  la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui
liste elettorali sono iscritti:
    a)  una  dichiarazione in carta libera, attestante la volonta' di
esprimere  il  voto  presso  l'abitazione  in  cui dimorano e recante
l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
    b)  un  certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato
dai  competenti  organi  dell'azienda  sanitaria  locale, in data non
anteriore  al  quarantacinquesimo  giorno  antecedente  la data della
votazione,  che attesti l'esistenza delle condizioni di infermita' di
cui  al  comma  1,  con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti
dalla  data  di  rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di
dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
  3-bis.  Fatta  salva  ogni altra responsabilita', nei confronti del
funzionario  medico  che  rilasci  i  certificati  di cui al comma 3,
lettera b), in assenza delle condizioni di infermita' di cui al comma
1  l'azienda  sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di
servizio  per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e
comunque per un periodo non superiore a nove mesi. ))
  4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non
sia  gia'  inserita  l'annotazione  del diritto al voto assistito, il
certificato di cui al comma 3 (( , lettera b), )) attesta l'eventuale
necessita' di un accompagnatore per l'esercizio del voto.
  5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3,
previa verifica della sua regolarita' e completezza, provvede:
    a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio
in   appositi   elenchi   distinti  per  sezioni;  gli  elenchi  sono
consegnati,  nelle  ore  antimeridiane  del  giorno  che  precede  le
elezioni,  al  presidente  di  ciascuna  sezione,  il quale, all'atto
stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla
lista elettorale sezionale;
    b)  a  rilasciare  ai  richiedenti  un'attestazione dell'avvenuta
inclusione negli elenchi;
    c)  a  pianificare  e  organizzare,  sulla  base  delle richieste
pervenute,  il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici
elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.
  6.  Per  gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora
ubicata  in  un  comune  diverso  da  quello d'iscrizione nelle liste
elettorali,   il   sindaco   del   comune  d'iscrizione,  oltre  agli
adempimenti  di  cui  alle  lettere  a)  e b) del comma 5, comunica i
relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del
voto   a   domicilio.   Questi  ultimi  provvedono  a  predisporre  i
conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno
che  precede  le  elezioni,  ai presidenti degli uffici elettorali di
sezione  nelle  cui  circoscrizioni  sono  ubicate  le  dimore  degli
elettori ammessi al voto a domicilio.
  7.  Il  voto  viene  raccolto,  durante  le ore in cui e' aperta la
votazione,  dal  presidente  dell'ufficio elettorale di sezione nella
cui  circoscrizione  e'  ricompresa  la dimora espressamente indicata
dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza
di  uno  degli  scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del
segretario.  Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono
partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.
  8.  Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni
mezzo  idoneo,  che  siano assicurate la liberta' e la segretezza del
voto  nel  rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute
dell'elettore.
  9.  Le  schede  votate  sono  raccolte  e  custodite dal presidente
dell'ufficio elettorale di sezione in uno o piu' plichi distinti, nel
caso   di   piu'  consultazioni  elettorali,  e  sono  immediatamente
riportate  presso  l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse
nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del
loro  numero  con  quello  degli  elettori  che  sono  stati iscritti
nell'apposito  elenco.  I  nominativi  degli  elettori il cui voto e'
raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale
di  sezione  diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce
alla lista stessa e di essi e' presa nota nel verbale.
  ((  9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale,
su    proposta   dell'Ufficiale   elettorale,   puo',   con   proprio
provvedimento,  disporre  che  il  voto di taluni elettori ammessi al
voto  a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso
l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni
dei suddetti elettori. ))