stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2005, n. 272

Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonchè la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 (in S.O. n. 45 relativo alla G.U. 27/02/2006, n. 48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/05/2016)
nascondi
Testo in vigore dal: 31-12-2005
al: 27-2-2006
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di prevenire e
contrastare  il  crimine  organizzato  ed  il  terrorismo  interno ed
internazionale, anche per le esigenze connesse allo svolgimento delle
prossime  Olimpiadi invernali, nonche' di assicurare la funzionalita'
dell'Amministrazione dell'interno;
  Ritenuta   altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
garantire  l'efficacia  dei  programmi terapeutici di recupero per le
tossicodipendenze anche in caso di recidiva;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
           Assunzione di personale della Polizia di Stato

  1.  Al fine di prevenire e contrastare il crimine organizzato ed il
terrorismo  interno ed internazionale, anche per le esigenze connesse
allo svolgimento delle Olimpiadi invernali, nonche' per assicurare la
funzionalita'   dell'Amministrazione  dell'interno,  nell'ambito  del
contingente  di assunzioni autorizzate per l'anno 2006 per la Polizia
di  Stato,  e'  autorizzata  l'assunzione, a decorrere dal 1° gennaio
2006, fino a 1.115 agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato
frequentatori del 61° e del 62° corso di allievo agente ausiliario di
leva della Polizia di Stato.
  2.  Le  assunzioni  di  cui  al comma 1 sono effettuate in deroga a
quanto  previsto  dall'articolo  1, comma 95, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, entro il limite di spesa di 34.676.500 euro a decorrere
dall'anno  2006.  Al  relativo onere si provvede, quanto a 14.676.500
euro  per l'anno 2006 e a 34.676.500 euro a decorrere dall'anno 2007,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo  1,  comma  96,  della medesima legge n. 311 del 2004 e,
quanto  a 20.000.000 di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente
riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 3, comma
151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  3.  Relativamente  alle ulteriori assunzioni nella Polizia di Stato
da effettuarsi nell'anno 2006 nell'ambito del contingente autorizzato
per  le  esigenze  di  cui al comma 1, e' assicurata la precedenza ai
volontari  in  ferma  breve delle Forze armate vincitori dei concorsi
per   agente  della  Polizia  di  Stato,  pubblicati  nelle  Gazzette
Ufficiali  della  Repubblica  italiana  -  4ª  serie speciale - n. 36
dell'8 maggio 2001 e n. 47 del 14 giugno 2002.
  4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  5.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio  degli oneri di cui al comma 2 ai fini dell'adozione dei
provvedimenti  correttivi  di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle
misure  correttive  da  assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera  i-quater),  della  medesima  legge.  Gli  eventuali  decreti
emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5
agosto  1978,  n.  468,  prima  della  data  di entrata in vigore dei
provvedimenti   o  delle  misure  di  cui  al  presente  comma,  sono
tempestivamente   trasmessi   alle   Camere,  corredati  da  apposite
relazioni illustrative.