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LEGGE 21 dicembre 2005, n. 270

Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2005
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 31-12-2005
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    (Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)
   1.  L'articolo  1 del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione  della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni,
di seguito denominato "decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957", e' sostituito dal seguente:
   "Art.  1.  -  1.  La  Camera  dei  deputati  e' eletta a suffragio
universale,  con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito
a liste di candidati concorrenti.
   2.   Il   territorio  nazionale  e'  diviso  nelle  circoscrizioni
elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.
Salvo  i  seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione
dei  seggi  e'  effettuata  in ragione proporzionale, con l'eventuale
attribuzione  di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77,
83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale".
   2. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 e' sostituito dal seguente:
   "Art.  4. - 1. Il voto e' un dovere civico e un diritto di tutti i
cittadini,  il  cui libero esercizio deve essere garantito e promosso
dalla Repubblica.
   2.  Ogni  elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai
fini   dell'attribuzione  dei  seggi  in  ragione  proporzionale,  da
esprimere  su  un'unica  scheda  recante  il contrassegno di ciascuna
lista".
   3. All'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  361  del  1957,  le  parole: "In caso di scioglimento
anticipato della Camera dei deputati" sono sostituite dalle seguenti:
"In  caso  di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi
la scadenza di oltre centoventi giorni".
   4.  All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: "candidature nei collegi uninominali
o" e: "le candidature nei collegi uninominali o" sono soppresse;
   b)  al  terzo  comma,  le  parole:  ",  sia  che  si riferiscano a
candidature  nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,"
sono  soppresse  e  dopo le parole: "con quelli riproducenti simboli"
sono  inserite  le seguenti: ", elementi e diciture, o solo alcuni di
essi,";
   c) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le parole: "anche se in
diversa composizione o rappresentazione grafica".
   5.  Dopo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, e' inserito il seguente:
   "Art.  14-bis.  -  1.  I  partiti  o i gruppi politici organizzati
possono  effettuare  il collegamento in una coalizione delle liste da
essi  rispettivamente  presentate.  Le  dichiarazioni di collegamento
debbono essere reciproche.
   2.  La dichiarazione di collegamento e' effettuata contestualmente
al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni
di  collegamento  hanno  effetto  per tutte le liste aventi lo stesso
contrassegno.
   3.   Contestualmente   al   deposito   del   contrassegno  di  cui
all'articolo  14,  i  partiti  o i gruppi politici organizzati che si
candidano  a  governare  depositano il programma elettorale nel quale
dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo
della  forza  politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra
loro  collegati in coalizione che si candidano a governare depositano
un  unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome
della  persona  da  loro  indicata  come unico capo della coalizione.
Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica
previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
   4.  Gli  adempimenti  di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai
soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
   5.  Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione,
gli  Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste
ammesse,  con  un  esemplare  del  relativo contrassegno, all'Ufficio
centrale nazionale che, accertata la regolarita' delle dichiarazioni,
provvede,   entro   il   ventesimo  giorno  precedente  quello  della
votazione,  alla  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco
dei collegamenti ammessi".
   6.  L'articolo  18-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
   "Art.  18-bis.  - 1. La presentazione delle liste di candidati per
l'attribuzione   dei  seggi  con  metodo  proporzionale  deve  essere
sottoscritta:  da  almeno  1.500  e  da  non  piu'  di 2.000 elettori
iscritti   nelle   liste   elettorali   di   comuni   compresi  nelle
circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non piu'
di  3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
nelle  circoscrizioni con piu' di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000
di abitanti; da almeno 4.000 e da non piu' di 4.500 elettori iscritti
nelle  liste  elettorali  di comuni compresi nelle circoscrizioni con
piu'  di  1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera
dei  deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni,
il   numero   delle   sottoscrizioni   e'   ridotto  alla  meta'.  Le
sottoscrizioni  devono  essere autenticate da uno dei soggetti di cui
all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve
essere  accettata  con  dichiarazione  firmata  ed  autenticata da un
sindaco,  da  un  notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14
della  legge  21  marzo  1990,  n.  53.  Per  i  cittadini  residenti
all'estero  l'autenticazione  della firma deve essere richiesta ad un
ufficio diplomatico o consolare.
   2.  Nessuna  sottoscrizione  e'  richiesta  per i partiti o gruppi
politici  costituiti  in  gruppo  parlamentare  in entrambe le Camere
all'inizio  della  legislatura in corso al momento della convocazione
dei  comizi.  Nessuna  sottoscrizione  e'  altresi'  richiesta  per i
partiti  o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di
collegamento  ai  sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno due
partiti  o  gruppi  politici  di  cui  al  primo  periodo  e  abbiano
conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il
Parlamento  europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai
sensi  dell'articolo  14.  In tali casi, la presentazione della lista
deve  essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito
o   gruppo   politico   ovvero  da  uno  dei  rappresentanti  di  cui
all'articolo  17,  primo  comma. Il Ministero dell'interno provvede a
comunicare  a  ciascun  Ufficio  elettorale  circoscrizionale  che la
designazione   dei  rappresentanti  comprende  anche  il  mandato  di
sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma
del  sottoscrittore  deve  essere  autenticata  da  un notaio o da un
cancelliere   di   tribunale.   Nessuna  sottoscrizione  e'  altresi'
richiesta   per  i  partiti  o  gruppi  politici  rappresentativi  di
minoranze  linguistiche  che  abbiano  conseguito almeno un seggio in
occasione  delle  ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il
Senato della Repubblica.
   3.  Ogni  lista,  all'atto  della presentazione, e' composta da un
elenco  di  candidati,  presentati  secondo un determinato ordine. La
lista  e'  formata  complessivamente  da  un  numero di candidati non
inferiore  a  un  terzo  e  non  superiore  ai  seggi  assegnati alla
circoscrizione".
   7.  All'articolo  19,  comma  1,  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  361  del  1957,  il secondo periodo e' sostituito dal
seguente:  "A  pena  di nullita' dell'elezione, nessun candidato puo'
accettare  la  candidatura  contestuale alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica".
   8.  L'articolo  31  del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
   "Art. 31. - 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a
cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del
modello  descritto  nelle  tabelle A-bis e A-ter allegate al presente
testo  unico  e  riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le
liste   regolarmente  presentate  nella  circoscrizione,  secondo  le
disposizioni di cui all'articolo 24.
   2.  Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti
alla   stessa   coalizione  sono  riprodotti  di  seguito,  in  linea
verticale,  uno  sotto  l'altro,  su un'unica colonna. L'ordine delle
coalizioni  e delle singole liste non collegate, nonche' l'ordine dei
contrassegni  delle  liste  di ciascuna coalizione sono stabiliti con
sorteggio   secondo   le  disposizioni  di  cui  all'articolo  24.  I
contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di
centimetri tre".
   9.  Al  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 361 del 1957,
dopo  la  tabella  A,  sono  inserite le tabelle A-bis e A-ter di cui
all'allegato 1 alla presente legge.
   10. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
   "Riconosciuta  l'identita'  personale dell'elettore, il presidente
estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore
opportunamente piegata insieme alla matita copiativa";
   b)  al secondo comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"L'elettore,  senza  che  sia  avvicinato  da alcuno, esprime il voto
tracciando,  con  la  matita,  sulla  scheda  un solo segno, comunque
apposto,  nel  rettangolo  contenente  il  contrassegno  della  lista
prescelta";  al terzo periodo, le parole: "le schede secondo le linee
in  esse  tracciate  e chiuderle" sono sostituite dalle seguenti: "la
scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla";
   c) il sesto comma e' abrogato.
   11.  L'articolo  77 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
   "Art.  77.  -  1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le
operazioni  di  cui  all'articolo  76,  facendosi  assistere,  ove lo
ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente:
   1)  determina  la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista.
Tale cifra e' data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa
nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
   2)  comunica  all'Ufficio  centrale nazionale, a mezzo di estratto
del  verbale,  la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista
nonche',  ai  fini  di  cui  all'articolo  83, comma 1, numero 3), il
totale dei voti validi della circoscrizione".
   12.  L'articolo  83 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
   "Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti
dei  verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi
assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal
presidente:
   1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale
cifra  e'  data  dalla  somma delle cifre elettorali circoscrizionali
conseguite   nelle  singole  circoscrizioni  dalle  liste  aventi  il
medesimo contrassegno;
   2)  determina  poi  la  cifra  elettorale  nazionale  di  ciascuna
coalizione   di   liste  collegate,  data  dalla  somma  delle  cifre
elettorali  nazionali  di tutte le liste che compongono la coalizione
stessa,  nonche'  la  cifra  elettorale  nazionale  delle  liste  non
collegate  ed  individua quindi la coalizione di liste o la lista non
collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;
   3) individua quindi:
   a)  le  coalizioni  di  liste  che  abbiano  conseguito  sul piano
nazionale  almeno  il  10  per  cento  dei voti validi espressi e che
contengano  almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano
nazionale  almeno  il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una
lista    collegata    rappresentativa   di   minoranze   linguistiche
riconosciute,  presentata  esclusivamente in una delle circoscrizioni
comprese  in  regioni il cui statuto speciale prevede una particolare
tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il
20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;
   b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano
nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le singole
liste   non   collegate  rappresentative  di  minoranze  linguistiche
riconosciute,  presentate  esclusivamente in una delle circoscrizioni
comprese  in  regioni il cui statuto speciale prevede una particolare
tutela  di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno
il  20  per  cento  dei  voti  validi  espressi nella circoscrizione,
nonche'   le  liste  delle  coalizioni  che  non  hanno  superato  la
percentuale  di  cui  alla  lettera  a) ma che abbiano conseguito sul
piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero
che  siano  rappresentative  di  minoranze linguistiche riconosciute,
presentate  esclusivamente  in  una  delle circoscrizioni comprese in
regioni  il  cui  statuto  speciale prevede una particolare tutela di
tali  minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per
cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;
   4)  tra  le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e
le  liste  di  cui  al  numero 3), lettera b), procede al riparto dei
seggi  in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A
tale  fine  divide  il  totale  delle  cifre  elettorali nazionali di
ciascuna  coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per
il  numero  dei  seggi  da  attribuire,  ottenendo cosi' il quoziente
elettorale  nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto
dell'eventuale  parte  frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra
elettorale  nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista
per  tale  quoziente.  La  parte  intera del quoziente cosi' ottenuta
rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di
liste  o  singola  lista.  I seggi che rimangono ancora da attribuire
sono  rispettivamente  assegnati  alle  coalizioni di liste o singole
liste  per  le  quali  queste  ultime divisioni hanno dato i maggiori
resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano conseguito
la  maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si
procede a sorteggio;
   5)  verifica  poi se la coalizione di liste o la singola lista che
ha   ottenuto  il  maggior  numero  di  voti  validi  espressi  abbia
conseguito almeno 340 seggi;
   6)  individua  quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste
collegate  di  cui  al  numero  3),  lettera a), le liste che abbiano
conseguito  sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi
espressi   e  le  liste  rappresentative  di  minoranze  linguistiche
riconosciute,  presentate  esclusivamente in una delle circoscrizioni
comprese  in  regioni il cui statuto speciale prevede una particolare
tutela  di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno
il  20  per  cento  dei  voti  validi  espressi nella circoscrizione,
nonche'  la  lista  che  abbia  ottenuto la maggiore cifra elettorale
nazionale  tra  quelle  che  non hanno conseguito sul piano nazionale
almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;
   7)  qualora  la  verifica  di  cui  al  numero 5) abbia dato esito
positivo,  procede,  per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei
seggi  in  base  alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di
cui  al  numero  6).  A  tale fine, per ciascuna coalizione di liste,
divide  la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse
al  riparto  di  cui  al  numero  6)  per  il  numero  di  seggi gia'
individuato  ai  sensi  del numero 4). Nell'effettuare tale divisione
non  tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente cosi'
ottenuto.  Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista
ammessa  al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente
cosi'  ottenuta  rappresenta  il  numero  dei  seggi  da  assegnare a
ciascuna  lista.  I  seggi  che  rimangono  ancora da attribuire sono
rispettivamente  assegnati  alle  liste  per  le  quali queste ultime
divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti,
alle  liste  che  abbiano  conseguito  la  maggiore  cifra elettorale
nazionale;  a  parita'  di  quest'ultima  si  procede  a sorteggio. A
ciascuna  lista  di  cui  al numero 3), lettera b), sono attribuiti i
seggi gia' determinati ai sensi del numero 4);
   8)  salvo  quanto  disposto  dal  comma  2,  procede  quindi  alla
distribuzione  nelle  singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle
varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale
fine,  per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre
elettorali  circoscrizionali  di tutte le liste che la compongono per
il  quoziente  elettorale  nazionale  di  cui al numero 4), ottenendo
cosi'  l'indice  relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione
alle  liste  della  coalizione  medesima.  Analogamente, per ciascuna
lista  di  cui  al  numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale
circoscrizionale  per  il  quoziente  elettorale nazionale, ottenendo
cosi'  l'indice  relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione
alla   lista  medesima.  Quindi,  moltiplica  ciascuno  degli  indici
suddetti  per  il  numero  dei  seggi assegnati alla circoscrizione e
divide  il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera
dei  quozienti  di  attribuzione cosi' ottenuti rappresenta il numero
dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di
liste  o  lista  di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da
attribuire  sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o
singole  liste  per  le  quali  le  parti  decimali  dei quozienti di
attribuzione siano maggiori e, in caso di parita', alle coalizioni di
liste  o  singole  liste  che  abbiano  conseguito  la maggiore cifra
elettorale  circoscrizionale;  a parita' di quest'ultima si procede a
sorteggio.  Successivamente  l'Ufficio accerta se il numero dei seggi
assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o
singola  lista  corrisponda  al numero dei seggi determinato ai sensi
del  numero  4).  In caso negativo, procede alle seguenti operazioni,
iniziando  dalla  coalizione  di  liste  o singola lista che abbia il
maggior  numero  di  seggi  eccedenti,  e in caso di parita' di seggi
eccedenti  da parte di piu' coalizioni o singole liste, da quella che
abbia  ottenuto  la  maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo
poi  con  le  altre  coalizioni  di  liste o liste singole, in ordine
decrescente  di  seggi  eccedenti:  sottrae  i  seggi  eccedenti alla
coalizione  di  liste  o singola lista in quelle circoscrizioni nelle
quali  essa  li  ha  ottenuti  con le parti decimali dei quozienti di
attribuzione,  secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre
le  coalizioni  di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il
numero  di  seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non
utilizzate.  Conseguentemente,  assegna  i seggi a tali coalizioni di
liste  o  singole  liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o
piu'  coalizioni  di  liste o singole liste abbiano le parti decimali
dei quozienti non utilizzate, il seggio e' attribuito alla coalizione
di  liste  o  alla  singola lista con la piu' alta parte decimale del
quoziente  non  utilizzata.  Nel  caso  in cui non sia possibile fare
riferimento  alla  medesima  circoscrizione ai fini del completamento
delle  operazioni  precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da
cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono
sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti
con  le  minori  parti  decimali del quoziente di attribuzione e alla
coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente
attribuiti  seggi  in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano
le   maggiori  parti  decimali  del  quoziente  di  attribuzione  non
utilizzate;
   9)  salvo  quanto  disposto  dal comma 2, l'Ufficio procede quindi
all'attribuzione  nelle  singole  circoscrizioni  dei seggi spettanti
alle  liste  di  ciascuna  coalizione.  A  tale  fine,  determina  il
quoziente  circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo
il  totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui
al  numero  6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella
circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione
non  tiene  conto  dell'eventuale  parte  frazionaria  del quoziente.
Divide  quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista
della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera
del  quoziente  cosi'  ottenuta  rappresenta  il  numero dei seggi da
assegnare   a  ciascuna  lista.  I  seggi  che  rimangono  ancora  da
attribuire   sono   assegnati  alle  liste  seguendo  la  graduatoria
decrescente  delle  parti  decimali  dei quozienti cosi' ottenuti; in
caso  di  parita',  sono  attribuiti alle liste con la maggiore cifra
elettorale  circoscrizionale; a parita' di quest'ultima, si procede a
sorteggio.  Successivamente  l'Ufficio accerta se il numero dei seggi
assegnati  in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al
numero  dei  seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso
negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che
abbia  il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parita' di
seggi  eccedenti da parte di piu' liste, da quella che abbia ottenuto
la  maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre
liste,  in  ordine  decrescente  di  seggi eccedenti: sottrae i seggi
eccedenti  alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha
ottenuti  con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine
crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il
numero  di  seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non
utilizzate.  Conseguentemente,  assegna i seggi a tali liste. Qualora
nella  medesima  circoscrizione  due  o  piu'  liste abbiano le parti
decimali  dei  quozienti non utilizzate, il seggio e' attribuito alla
lista  con  la piu' alta parte decimale del quoziente non utilizzata.
Nel  caso  in  cui  non  sia possibile fare riferimento alla medesima
circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti,
fino   a   concorrenza   dei  seggi  ancora  da  cedere,  alla  lista
eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle
quali  li  ha  ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di
attribuzione   e   alle   liste   deficitarie  sono  conseguentemente
attribuiti  seggi  in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano
le   maggiori  parti  decimali  del  quoziente  di  attribuzione  non
utilizzate.
   2.  Qualora  la  coalizione  di  liste  o  la singola lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma
1  non  abbia  gia'  conseguito  almeno  340  seggi,  ad  essa  viene
ulteriormente   attribuito   il   numero   di  seggi  necessario  per
raggiungere  tale  consistenza.  In  tale  caso l'Ufficio assegna 340
seggi  alla  suddetta  coalizione  di  liste  o singola lista. Divide
quindi  il  totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste
della  coalizione  o  della singola lista per 340, ottenendo cosi' il
quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
   3.  L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti
277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1,
numero  3).  A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali
nazionali  per  277,  ottenendo  il quoziente elettorale nazionale di
minoranza.   Nell'effettuare   tale   divisione   non   tiene   conto
dell'eventuale  parte  frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra
elettorale  di  ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale
quoziente.  La  parte intera del quoziente cosi' ottenuta rappresenta
il  numero  di  seggi  da  assegnare a ciascuna coalizione di liste o
singola  lista.  I  seggi  che  rimangono  ancora  da attribuire sono
rispettivamente  assegnati  alle  coalizioni di liste o singole liste
per  le  quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e,
in  caso  di  parita'  di  resti,  a quelle che abbiano conseguito la
maggiore  cifra  elettorale  nazionale;  a parita' di quest'ultima si
procede a sorteggio.
   4.  L'Ufficio  procede  poi,  per ciascuna coalizione di liste, al
riparto  dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al
riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi
secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.
   5.  Ai  fini  della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei
seggi  assegnati  alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1,
numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numeri 8) e
9).  A  tale  fine,  in  luogo  del  quoziente  elettorale nazionale,
utilizza  il  quoziente  elettorale  nazionale  di maggioranza per la
coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero
di  voti  validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per
le altre coalizioni di liste o singole liste.
   6.  L'Ufficio  centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli
Uffici  centrali  circoscrizionali  il  numero  dei seggi assegnati a
ciascuna lista.
   7.  Di  tutte  le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene
redatto,  in  duplice  esemplare,  apposito  verbale: un esemplare e'
rimesso  alla  Segreteria generale della Camera dei deputati la quale
ne  rilascia  ricevuta,  un  altro  esemplare e' depositato presso la
cancelleria della Corte di cassazione".
   13.  L'articolo  84 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
   "Art.    84.    -   1.   Il   presidente   dell'Ufficio   centrale
circoscrizionale,  ricevute  da parte dell'Ufficio centrale nazionale
le  comunicazioni  di  cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti,
nei  limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati
compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.
   2.  Qualora  una  lista  abbia  esaurito  il  numero dei candidati
presentati   in   una  circoscrizione  e  non  sia  quindi  possibile
attribuire  tutti  i  seggi  ad  essa  spettanti  in  quella medesima
circoscrizione,  l'Ufficio  centrale  nazionale  assegna i seggi alla
lista  nelle  altre  circoscrizioni  in  cui la stessa lista abbia la
maggiore  parte  decimale  del  quoziente  non utilizzata, procedendo
secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione
residuino  ancora  seggi  da  assegnare  alla  lista,  questi le sono
attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la
maggiore  parte  decimale  del  quoziente gia' utilizzata, procedendo
secondo un ordine decrescente.
   3.  Qualora  al  termine  delle  operazioni  di  cui  al  comma 2,
residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione,
questi  sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria,
alla  lista  facente  parte  della  medesima  coalizione  della lista
deficitaria  che  abbia  la maggiore parte decimale del quoziente non
utilizzata,  procedendo  secondo  un  ordine  decrescente. Qualora al
termine  di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla
lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista
facente  parte  della medesima coalizione della lista deficitaria che
abbia  la  maggiore  parte  decimale  del  quoziente gia' utilizzata,
procedendo secondo un ordine decrescente.
   4.  Se  nell'effettuare  le operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o
piu'  liste  abbiano  una  uguale  parte  decimale  del quoziente, si
procede mediante sorteggio.
   5.   L'Ufficio   centrale   nazionale  comunica  gli  esiti  delle
operazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli Uffici elettorali
circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.
   6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale
circoscrizionale  invia  attestato  ai  deputati  proclamati e ne da'
immediata  notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati
nonche'  alle  singole  prefetture - uffici territoriali del Governo,
che la portano a conoscenza del pubblico".
   14.  L'articolo  86 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
   "Art.  86. - 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa,
anche   sopravvenuta,   e'  attribuito,  nell'ambito  della  medesima
circoscrizione,  al  candidato  che  nella lista segue immediatamente
l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.
   2.  Nel  caso  in  cui  una  lista  abbia  gia'  esaurito i propri
candidati  si  procede con le modalita' di cui all'articolo 84, commi
2, 3 e 4.
   3.  Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione
Valle d'Aosta si procede ad elezioni suppletive.
   4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6
dell'articolo  21-ter  del  testo unico delle leggi recanti norme per
l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              - Si  riporta  il testo integrale degli articoli 7, 14,
          19,  e  58  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
          30 marzo   1957,   n.   361,   e  successive  modificazioni
          (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per
          la  elezione  della  Camera dei deputati - pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  3 giugno  1957,  n.  139),  cosi' come
          modificati dalla presente legge:
              «Art. 7. - Non sono eleggibili:
                a) (illegittima   con   sentenza  11 giugno-28 luglio
          1993, n. 344, della Corte costituzionale);
                b) i presidenti delle giunte provinciali;
                c) i  sindaci dei comuni con popolazione superiore ai
          20.000 abitanti;
                d) il  capo e vice capo della polizia e gli ispettori
          generali di pubblica sicurezza;
                e) i capi di Gabinetto dei Ministri;
                f) il  rappresentante  del  Governo presso la regione
          autonoma  della  Sardegna, il Commissario dello Stato nella
          regione  Siciliana, i commissari del Governo per le regioni
          a  statuto  ordinario,  il  commissario  del Governo per la
          regione   Friuli-Venezia   Giulia,   il   presidente  della
          Commissione  di coordinamento per la regione Valle d'Aosta,
          i  commissari  del  Governo  per  le  province  di Trento e
          Bolzano,  i  prefetti  e  coloro  che  fanno  le veci nelle
          predette cariche;
                g) i   viceprefetti   e   i  funzionari  di  pubblica
          sicurezza;
                h) gli   ufficiali  generali,  gli  ammiragli  e  gli
          ufficiali  superiori  delle Forze armate dello Stato, nella
          circoscrizione del loro comando territoriale.
              Le  cause di ineleggibilita' di cui al primo comma sono
          riferite  anche  alla  titolarita' di analoghe cariche, ove
          esistenti,  rivestite presso corrispondenti organi in Stati
          esteri.
              Le  cause  di  ineleggibilita',  di  cui  al primo e al
          secondo  comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate
          siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di
          scadenza   del  quinquennio  di  durata  della  Camera  dei
          deputati.
              Per  cessazione  dalle  funzioni si intende l'effettiva
          astensione  da  ogni  atto  inerente all'ufficio rivestito,
          preceduta,  nei  casi previsti alle lettere a), b) e c) del
          primo  comma  e  nei  corrispondenti  casi disciplinati dal
          secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni
          e,  negli  altri  casi,  dal  trasferimento,  dalla  revoca
          dell'incarico  o  del  comando  ovvero  dal collocamento in
          aspettativa.
              L'accettazione  della candidatura comporta in ogni caso
          la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a),
          b) e c).
              Il  quinquennio decorre dalla data della prima riunione
          dell'assemblea, di cui al secondo comma del successivo art.
          11.
              In  caso di scioglimento della Camera dei deputati, che
          ne  anticipi  la  scadenza  di  oltre centoventi giorni, le
          cause  di ineleggibilita' anzidette non hanno effetto se le
          funzioni  esercitate  siano  cessate  entro  i sette giorni
          successivi  alla  data  di  pubblicazione  del  decreto  di
          scioglimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana.».
              «Art.  14. - I partiti o i gruppi politici organizzati,
          che   intendono  presentare  liste  di  candidati,  debbono
          depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno
          col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime
          nelle  singole  circoscrizioni.  All'atto  del deposito del
          contrassegno  deve  essere  indicata  la  denominazione del
          partito o del gruppo politico organizzato.
              I  partiti che notoriamente fanno uso di un determinato
          simbolo  sono  tenuti  a  presentare  le  loro liste con un
          contrassegno che riproduca tale simbolo.
              Non   e'   ammessa  la  presentazione  di  contrassegni
          identici o confondibili con quelli presentati in precedenza
          ovvero   con   quelli   riproducenti  simboli,  elementi  e
          diciture,  o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da
          altri partiti.
              Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di
          confondibilita',     congiuntamente     od     isolatamente
          considerati,   oltre   alla   rappresentazione   grafica  e
          cromatica  generale,  i  simboli riprodotti, i singoli dati
          grafici,  le  espressioni letterali, nonche' le parole o le
          effigi   costituenti   elementi   di  qualificazione  degli
          orientamenti  o  finalita'  politiche connesse al partito o
          alla  forza  politica  di  riferimento  anche se in diversa
          composizione o rappresentazione grafica.
              Non   e'   ammessa,   altresi',   la  presentazione  di
          contrassegni  effettuata  con  il solo scopo di precluderne
          surrettiziamente   l'uso   ad   altri   soggetti   politici
          interessati a farvi ricorso.
              Non  e'  ammessa  inoltre  la presentazione da parte di
          altri   partiti   o   gruppi   politici   di   contrassegni
          riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che
          per  essere  usati  tradizionalmente da partiti presenti in
          Parlamento possono trarre in errore l'elettore.
              Non e' neppure ammessa la presentazione di contrassegni
          riproducenti immagini o soggetti religiosi.».
              «Art.  19. - 1. Nessun candidato puo' essere incluso in
          liste  con  diversi  contrassegni  nella  stessa o in altra
          circoscrizione,  pena  la nullita' dell'elezione. A pena di
          nullita'  dell'elezione, nessun candidato puo' accettare la
          candidatura  contestuale  alla  Camera  dei  deputati  e al
          Senato della Repubblica.».
              «Art.    58. - Riconosciuta    l'identita'    personale
          dell'elettore,   il  presidente  estrae  dalla  cassetta  o
          scatola    una    scheda   e   la   consegna   all'elettore
          opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.
              L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime
          il  voto  tracciando,  con  la matita, sulla scheda un solo
          segno,  comunque  apposto,  nel  rettangolo  contenente  il
          contrassegno  della  lista  prescelta.  Sono  vietati altri
          segni  o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda
          secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone
          la  parte  gommata.  Di queste operazioni il presidente gli
          da'    preventive    istruzioni,    astenendosi   da   ogni
          esemplificazione.
              Compiuta  l'operazione  di  voto l'elettore consegna al
          presidente  la  scheda  chiusa  e  la matita. Il presidente
          constata  la  chiusura  della  scheda e, ove questa non sia
          chiusa,  invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare
          in cabina; ne verifica l'identita' esaminando la firma e il
          bollo,  e confrontando il numero scritto sull'appendice con
          quello   scritto   sulla  lista;  ne  distacca  l'appendice
          seguendo  la  linea  tratteggiata  e  pone la scheda stessa
          nell'urna.
              Uno  dei  membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha
          votato,  apponendo  la propria firma accanto al nome di lui
          nella apposita colonna della lista sopraindicata.
              Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di
          bollo  o  della  firma  dello  scrutatore  non  sono  poste
          nell'urna,  e  gli  elettori  che le abbiano presentate non
          possono  piu' votare. Esse sono vidimate immediatamente dal
          presidente  e  da  almeno  due  scrutatori  ed  allegate al
          processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli
          elettori  che,  dopo  ricevuta  la  scheda,  non  l'abbiano
          riconsegnata.».