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LEGGE 21 dicembre 2005, n. 270

Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2005
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  31-12-2005

Art. 8

(Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 533 del 1993)
1. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "nei collegi uninominali" sono sostituite dalle seguenti: "nelle circoscrizioni regionali";
b) al medesimo comma 1, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
2. Alla rubrica del Titolo II del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole: "circoscrizionali e" sono soppresse.
4. La rubrica del Titolo III del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituita dalla seguente: "Della presentazione delle candidature".
5. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "di ciascun gruppo" sono sostituite dalle seguenti: "delle liste";
b) il comma 3 è abrogato;
c) al comma 5, le parole: "dei gruppi di candidati e delle candidature individuali" sono sostituite dalle seguenti: "delle liste di candidati";
d) al comma 6, le parole: "dei gruppi di candidati o delle candidature" sono sostituite dalle seguenti: "di liste o di candidati".
6. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: "dei gruppi di candidati" fino a: "le singole sezioni" sono sostituite dalle seguenti: "delle liste di candidati presso gli uffici elettorali regionali";
b) al comma 2, le parole da: "; i rappresentanti dei candidati" fino alla fine del comma sono soppresse.
7. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: "I rappresentanti" sono inserite le seguenti: "delle liste" e le parole: "del collegio" sono sostituite dalle seguenti: "della circoscrizione regionale";
b) al comma 4, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse e le parole: "del collegio senatoriale" sono sostituite dalle seguenti: "della circoscrizione regionale".
9. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, come sostituito dall'articolo 4, comma 7, della presente legge, è incluso nel Titolo VI e il Titolo V è conseguentemente abrogato.
10. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 533 del 1993, al comma 1 è premesso il seguente:
"01. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture - uffici territoriali del Governo della regione, perché a mezzo dei sindaci sia portata a conoscenza degli elettori".
11. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante "Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica" è abrogato.
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 10, 12, l3 e 18 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), come modificati dalla presente legge:
«Art. 2. - 1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nelle circoscrizioni regionali.».
«Art. 10. - 1. L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature siano state presentate in termini e nelle forme prescritte.
2. I delegati delle liste di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate.
3. (abrogato).
4. L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.
5. Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine all'ammissione delle liste di candidati sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati.
6. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati i delegati possono ricorrere all'ufficio centrale nazionale previsto dall'art. 12 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
7. Per le modalità ed i termini per la presentazione dei ricorsi nonché per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali regionali si osservano le norme di cui all'art. 23 del predetto testo unico.».
«Art. 12. - 1. La designazione dei rappresentanti delle liste di candidati presso gli uffici elettorali regionali è effettuata dai delegati con le modalità e nei termini previsti dall'art. 25 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. I rappresentanti presso gli uffici elettorali regionali devono essere iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.
«Art. 13. - 1. All'elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età.
2. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio, nonché i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ammessi a votare, rispettivamente, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per causa di servizio.
3. I rappresentanti delle liste dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori della circoscrizione regionale.
4. I rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori della circoscrizione regionale.»
«Art. 18. - 01. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture - uffici territoriali del Governo - della regione, perché a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.
1. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è inviato subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con facoltà agli elettori della regione di prenderne visione nei successivi quindici giorni.».