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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 2005, n. 254

Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2005
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vigente al 27/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 31-12-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sui  consigli  provinciali
dell'economia  corporativa  e  sugli uffici provinciali dell'economia
corporativa, di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;
  Visto  il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n.
315,   recante   la   soppressione   dei   consigli  e  degli  uffici
dell'economia e la istituzione delle camere di commercio, industria e
agricoltura,   nonche'  degli  uffici  provinciali  del  commercio  e
dell'industria;
  Vista  la  legge  26 settembre  1966,  n.  792,  con  la  quale  la
denominazione di dette camere e' stata modificata in quella di camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  Vista  la  legge  29 dicembre  1993,  n. 580, recante riordinamento
delle  camere  di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed
in  particolare  l'articolo 4,  comma 3,  il  quale  dispone  che  il
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  stabilisce, con proprio decreto, le norme
che  disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere
di commercio;
  Visto  l'articolo 37 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
concernente  la  nuova  disciplina  sulla  vigilanza  sulle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  Visto  l'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
come  modificato  dall'articolo 5  del decreto legislativo 29 ottobre
1999,  n.  443,  con  il  quale  tra i compiti conservati allo Stato,
previa intesa con la Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato,
le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, e' stata
prevista  la  disciplina  della  gestione  patrimoniale e finanziaria
delle  camere  di commercio, ivi inclusi i termini per l'approvazione
del conto consuntivo e del bilancio preventivo;
  Visto  l'articolo 13,  comma 1, lettera o), del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 419;
  Visto l'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 274, con il quale
e'  stato  stabilito  che  le  disposizioni in materia di giudizio di
conto di cui all'articolo 10 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono
estese   ai   rendiconti  degli  agenti  contabili  delle  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  Vista   la   legge   11 febbraio   1994,   n.   109,  e  successive
modificazioni, nonche' il relativo regolamento di attuazione, emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente la
disciplina  degli  strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi,
dei   rendimenti   e  dei  risultati  delle  attivita'  svolte  dalle
amministrazioni pubbliche;
  Visti  gli  articoli 11,  comma  5, e 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;
  Ritenuta  la necessita' di modificare il regolamento concernente la
disciplina  della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di
commercio,  approvato  con  decreto  del Ministro dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  23 luglio  1997,  n.  287, al fine di
recepire  le disposizioni legislative e regolamentari successivamente
emanate;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'8 novembre 2002;
  Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 14 ottobre 2004;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2005;
  Ritenuto  di non recepire le osservazioni espresse dal Consiglio di
Stato in merito agli articoli 56, 62 e 73 del regolamento;
  Tenuto  conto,  in merito alle osservazioni degli articoli 56 e 62,
che  con  il  decreto del Ministro delle attivita' produttive in data
3 dicembre  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 293 del
15 dicembre  2004,  sono state specificate le tipologie dei contratti
ed i limiti dell'importo delle singole voci di spesa per la fornitura
dei  beni  e  servizi  e  per  l'esecuzione dei lavori per i quali e'
ammesso operare in economia;
  Tenuto  conto,  in  merito  all'osservazione  dell'articolo 73, che
affidare  il  controllo di regolarita' amministrativa e contabile per
piu'  aziende  speciali  della  stessa  camera  di commercio ad unico
organo  comporterebbe un eccessivo carico di lavoro sull'unico organo
di controllo e che il risparmio economico sarebbe di modesta entita',
poiche'  gli  emolumenti  attualmente  riconosciuti  ai  collegi  dei
revisori  dei conti delle aziende speciali di piccole dimensioni sono
di   limitato   importo;   peraltro  la  maggiore  responsabilita'  e
l'aggravio  del  carico  di lavoro portano a concludere che all'unico
organo   di   controllo   dovrebbero  essere  corrisposti  anche  gli
emolumenti dei collegi soppressi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 ottobre 2005;
  Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                          Principi generali

  1.  La gestione delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura,   di  seguito  denominate:  «camere  di  commercio»,  e'
informata   ai  principi  generali  della  contabilita'  economica  e
patrimoniale    e    risponde   ai   requisiti   della   veridicita',
universalita', continuita', prudenza, chiarezza.
  2. Agli effetti del presente regolamento si intendono per:
    a) consiglio:  il  consiglio  definito  ai sensi dell'articolo 10
della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
    b) giunta:  la  giunta  definita  ai sensi dell'articolo 14 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580;
    c) segretario  generale: il segretario generale nominato ai sensi
dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
    d) organo  di  valutazione  strategica:  l'organo  di valutazione
strategica  definito ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286.
                                  Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3  del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
                              Note alle premesse:

              - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della Repubblica il potere di promulgare leggi ed emanare i
          decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
              -  La  legge  23 agosto  1988, n. 400 (pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n. 214 del 12 settembre 1988) concerne
          «Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio dei Ministri», in particolare il
          testo dell'art. 17, comma 1 e' il seguente:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.»
              -  Il  regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 recante
          «Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi sui Consigli
          provinciali   dell'economia   corporativa  e  sugli  Uffici
          provinciali  dell'economia corporativa» e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 1934.
              -  Il  decreto  legislativo  luogotenziale 21 settembre
          1994,  n.  315  recante  «Soppressione dei Consigli e degli
          Uffici provinciali dell'economia e istituzione delle camere
          di  commercio,  industria,  e  agricoltura,  nonche'  degli
          Uffici  provinciali  del  commercio  e  dell'industria»  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 85 del 23 novembre
          1944.
              -   La   legge   26 settembre  1966,  n.  792,  recante
          «Mutamento della denominazione del Ministero dell'industria
          e del commercio, degli Uffici provinciali e delle Camere di
          commercio,  industria  ed  agricoltura» e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 252 del 10 ottobre 1966.
              -  La  legge 29 dicembre 1993, n. 580 (pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n. 7 dell'11 gennaio 1994) concernente
          «Riordinamento   delle   camere  di  commercio,  industria,
          artigianato   e   agricoltura»   in  particolare  il  testo
          dell'art. 4, comma 3, e' il seguente:
              «3.   Il   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  di  concerto con il Ministro del tesoro,
          stabilisce con proprio decreto le norme che disciplinano la
          gestione   patrimoniale   e  finanziaria  delle  camere  di
          commercio».
              -   Il   decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112
          (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 92 del 21 aprile
          1998)   recante   «Conferimento   di   funzioni  e  compiti
          amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
          n.  59»,  in particolare il testo degli articoli 37 e 38 e'
          il seguente:
              «Art.   37   (Vigilanza   sulle  camere  di  commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura). - 1. Sono aboliti
          gli  atti  di  controllo  sugli  statuti  delle  camere  di
          commercio,   industria,   artigianato  e  agricoltura,  sui
          bilanci e sulla determinazione delle piante organiche delle
          stesse, sulla costituzione di aziende speciali, nonche' gli
          atti di controllo sulle unioni regionali, i centri estero e
          le unioni interregionali delle camere stesse.
              2.  Ai  fini di quanto previsto dall'art. 4 della legge
          29 dicembre  1993,  n. 580, il Ministro dell'industria, del
          commercio   e   dell'artigianato,   sentita  la  Conferenza
          Stato-regioni,   presenta   ogni  anno  al  Parlamento  una
          relazione   generale   sulle   attivita'  delle  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura e delle
          loro  unioni  regionali,  che  riguardi  in  particolare  i
          programmi attuati e gli interventi realizzati. La relazione
          e'  redatta  sulla  base  delle  relazioni  trasmesse dalle
          regioni sentite le unioni regionali delle predette camere.
              3.  Le  regioni  esercitano  il  controllo sugli organi
          camerali,   in   particolare   per   i   casi   di  mancato
          funzionamento  o costituzione, ivi compreso lo scioglimento
          dei  consigli  camerali nei casi previsti dall'art. 5 della
          legge  29 dicembre  1993,  n.  580,  salvo  quanto previsto
          all'art.  38,  comma  1,  lettera  e), del presente decreto
          legislativo.  Nel  collegio  dei  revisori  delle camere di
          commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura  e'
          garantita  la presenza di rappresentanti della regione, del
          Ministero  del  tesoro  e del Ministero dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato».
              «Art.  38 (Funzioni e compiti conservati allo Stato). -
          1. Sono conservate allo Stato, in tema di ordinamento delle
          camere  di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
          le funzioni amministrative concernenti:
                a) l'approvazione    dello    statuto,   e   relative
          modifiche,  dell'Unione italiana delle camere di commercio,
          industria, artigianato e agricoltura;
                b) la  vigilanza  sull'attivita' dell'Unione italiana
          delle   camere   di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura;
                c) l'emanazione,  con  regolamento  adottato ai sensi
          dell'art.  17  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, delle
          norme  di  attuazione  dell'art.  8 della legge 29 dicembre
          1993,  n.  580, relativo alla disciplina del registro delle
          imprese   istituito   presso   ogni  camera  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura;
                d) la  determinazione  delle  voci  e  degli  importi
          massimi    dei   diritti   di   segreteria   sull'attivita'
          certificatoria svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi,
          registri   ed  albi  tenuti  ai  sensi  delle  disposizioni
          vigenti;
                e) lo  scioglimento  degli  organi camerali per gravi
          motivi di ordine pubblico;
                f) la  tenuta  dell'elenco  dei  segretari  generali,
          l'iscrizione allo stesso e la nomina dei segretari generali
          ai sensi dell'art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
              2.  Sono  conservate allo Stato, che le esercita previa
          intesa   con   la  Conferenza  Stato-regioni,  le  funzioni
          concernenti:
                a) l'istituzione    delle    camere   di   commercio,
          industria,     artigianato    e    agricoltura    derivanti
          dall'accorpamento  delle circoscrizioni territoriali di due
          o piu' camere;
                b) la  fissazione  dei criteri per la determinazione,
          da  parte  del  consiglio  camerale,  degli  emolumenti  da
          corrispondere ai componenti degli organi camerali;
                c) l'emanazione  delle  norme di attuazione dell'art.
          12,  commi 1  e  2,  e  dell'art.  14, comma 1, della legge
          29 dicembre  1993,  n.  580, relativi alla costituzione del
          consiglio   camerale   e,   rispettivamente,  della  giunta
          camerale;
                d) la   disciplina   della  gestione  patrimoniale  e
          finanziaria  delle  camere  di  commercio,  ivi  inclusi  i
          termini  per  l'approvazione  del  conto  consuntivo  e del
          bilancio preventivo.
              3.   Su   proposta  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio   e  dell'artigianato,  la  Conferenza  unificata
          delibera sulle seguenti materie:
                a) la  determinazione  dei  diritti  annuali  e della
          quota  destinata  al  fondo  perequativo  delle  camere  di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura;
                b) la   definizione   dei  criteri  generali  per  la
          ripartizione dei componenti i consigli camerali;
                c) la  determinazione  delle modalita' per l'elezione
          diretta dei consigli camerali, ai sensi dell'art. 12, comma
          5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.»
              - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, lettera o)
          del   decreto   legislativo   29 ottobre   1999,   n.   419
          (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a
          norma  degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n.
          59)  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1999,
          n. 268:
              «Art.    13    (Revisione    statutaria).   -   1.   Le
          amministrazioni  dello  Stato  che  esercitano la vigilanza
          sugli  enti  pubblici  cui  si  applica il presente decreto
          promuovono,  con  le modalita' stabilite per ogni entedalle
          norme  vigenti,  la  revisione  degli statuti. La revisione
          adegua  gli  statuti  stessi  alle seguenti norme generali,
          regolatrici della materia:
                a) - n) (omissis);
                o) facolta'  dell'ente  di  adottare  regolamenti  di
          contabilita' ispirati a principi civilistici e recanti, ove
          necessario,  deroghe,  anche  in materia contrattuale, alle
          disposizioni  del  decreto  del Presidente della RepubbIica
          18 dicembre  1979,  n.  696,  e successive modificazioni; i
          predetti   regolamenti   sono   soggetti   all'approvazione
          dell'autorita'  di  vigilanza,  di concerto con il Ministro
          del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
              -  La  legge  30 luglio  1998, n. 274 (pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  186  dell'11 agosto  1998) recante
          «Disposizioni  in  materia  di  attivita'  produttive»;  in
          particolare il testo dell'art. 4 e' il seguente:
              «Le disposizioni in materia di giudizio di conto di cui
          all'art. 10 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono estese
          ai  rendiconti  degli  agenti  contabili  delle  camere  di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura».
              - La legge 11 febbraio 1994, n. 109, concernente «Legge
          quadro  in  materia di lavori pubblici» e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1994.
              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  21
          dicembre  1999,  n. 554, recante «Regolamento di attuazione
          della  legge  11  febbraio  1994,  n.  109, legge quadro in
          materia  di lavori pubblici, e successive modificazioni» e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 98 del 28 aprile
          2000.
              - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 recante
          «Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi e strumenti di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti, e dei
          risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche,  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18
          agosto 1999.
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  11, comma 5 e 14 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n.
          384  (Regolamento  di  semplificazione  dei procedimenti di
          spese  in economia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          248 del 24 ottobre 2001).
              «5. Ai   fini   della   disciplina  dei  sistema  delle
          procedure in economia delle camere di commercio, industria,
          artigianato   e   agricoltura,  il  provvedimento  previsto
          dall'art.  2, comma 1, e' adottato con decreto del Ministro
          delle  attivita'  produttive,  di  concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze».
              «Art.  14  (Abrogazioni).  -  1. Ai sensi dell'art. 20,
          comma  4,  della  legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di
          entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati:
                il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  10
          dicembre 2000, n. 421;
                i  commi 2 e 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente
          della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120;
                gli  articoli  da  9  a 13 del decreto del Presidente
          della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550;
                l'art. 43 del decreto ministeriale 23 luglio 1997, n.
          287;
                il  decreto  del Presidente della Repubblica 5 luglio
          1995, n. 389;
                il  decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
          1994, n. 442;
                l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
          18 aprile 1994, n. 573;
                il  decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
          1994, n. 359;
                il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  1°
          dicembre 1993, n. 600;
                il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  11
          novembre 1992, n. 552;
                il  decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio
          1991, n. 354;
                il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  27
          febbraio  1991,  n.  153,  come  modificato dal decreto del
          Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 523;
                il  decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
          1990, n. 299;
                il  decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno
          1990, n. 450;
                gli articoli 61 e 63 del decreto del Presidente della
          Repubblica 19 novembre 1990, n. 451;
                il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  15
          novembre 1989, n. 391;
                il  regolamento  approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 8 febbraio 1988, n. 71;
                il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  30
          settembre 1986, n. 746;
                il  decreto  del Presidente della Repubblica 15 marzo
          1986, n. 139;
                il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio
          1986, n. 36;
                il  decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno
          1985,  n.  478,  come modificato dal decreto del Presidente
          della Repubblica 6 ottobre 1987, n. 464;
                il  regolamento  approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  7  febbraio  1985,  n.  90, ad eccezione
          dell'art. 13;
                il  decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
          1984, n. 830;
                il  decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio
          1984, n. 721;
                il  regolamento  approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 25 settembre 1981, n. 758, come modificato
          dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 dicembre
          1988, n. 571;
                il  regolamento  approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  17  maggio 1978, n. 509, come modificato
          dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 21 settembre
          1995, n. 469;
                il  regolamento  approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  11 gennaio 1977, n. 359, come modificato
          dal  decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1980,
          n. 393;
                gli  articoli da 131 a 134 del decreto del Presidente
          della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077;
                il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre
          1976,  n. 967, come modificato ed integrato dal decreto del
          Presidente della Repubblica 5 ottobre 1989, n. 343;
                l'art.10  del decreto del Presidente della Repubblica
          18 novembre 1965, n. 1481;
                il  decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio
          1965, n. 993;
                il regio decreto 6 aprile 1933, n. 805;
                l'art. 12 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;
                l'art.  16  del  regio  decreto  29 dicembre 1927, n.
          2452;
                il comma 1, dell'art. 61, del regio decreto 23 maggio
          1924,  n. 827, limitatamente alle parole: «o ad economia» e
          il comma 3 dello stesso articolo limitatamente alle parole:
          «o   per   l'esecuzione   delle   occorrenti  forniture  ad
          economia»;   l'art.   121   del   medesimo   regio  decreto
          limitatamente alle parole: «o in economia»;
                l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
              2.  Sono altresi' abrogate le disposizioni, relative al
          sistema  di  spese  in economia di cui all'art. 1, comma 1,
          del presente regolamento, recate dal decreto del Presidente
          della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116.».
          - Il  decreto  ministeriale  23 luglio 1997, n. 287 recante
          «Regolamento   concernente  la  disciplina  della  gestione
          patrimoniale  finanziaria  delle  camere  di  commercio» e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre
          1997.
          - Il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive,
          adottato  di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze  3  dicembre 2004 reca: «Disciplina delle procedure
          in  economia  delle  camere di commercio, per l'acquisto di
          beni e servizi».
          Note all'art. 1.
              - Si  riporta il testo degli articoli 10, 14 e 20 della
          citata legge n. 580 del 1993:
              «Art. 10 (Consiglio). - 1. Il numero dei componenti del
          consiglio  e'  determinato  in base al numero delle imprese
          iscritte  nel  registro  delle imprese o nel registro delle
          ditte ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:
                a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri;
                b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri;
                c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri.
              2.   Gli   statuti   definiscono  la  ripartizione  dei
          consiglieri  secondo  le  caratteristiche  economiche della
          circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza
          dei   settori   dell'agricoltura,  dell'artigianato,  delle
          assicurazioni,  del commercio, del credito, dell'industria,
          dei  servizi  alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del
          turismo  e  degli  altri settori di rilevante interesse per
          l'economia    della    circoscrizione    medesima.    Nella
          composizione   del  consiglio  deve  essere  assicurata  la
          rappresentanza    autonoma    delle   societa'   in   forma
          cooperativa.
              3.  Con  regolamento  emanato, entro centottanta giorni
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, ai
          sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  sono  definiti i criteri generali per la ripartizione
          di  cui  al comma 2 del presente articolo tenendo conto del
          numero  delle  imprese,  dell'indice  di  occupazione e del
          valore aggiunto di ogni settore.
              4.  Il  numero  dei  consiglieri  in rappresentanza dei
          settori  dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria
          e  del  commercio  deve  essere  pari almeno alla meta' dei
          componenti    il    consiglio   assicurando   comunque   la
          rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2.
              5.   Nei   settori   dell'industria,  del  commercio  e
          dell'agricoltura  deve essere assicurata una rappresentanza
          autonoma per le piccole imprese.
              6.   Del   consiglio  fanno  parte  due  componenti  in
          rappresentanza,   rispettivamente,   delle   organizzazioni
          sindacali  dei  lavoratori  e  delle associazioni di tutela
          degli  interessi  dei consumatori e degli utenti, designati
          dalle     organizzazioni    maggiormente    rappresentative
          nell'ambito    della    circoscrizione    territoriale   di
          competenza.
              7. Il consiglio dura in carica cinque anni.».
              «Art. 14 (Giunta). - 1. La giunta e' l'organo esecutivo
          della  camera  di commercio ed e' composta dal presidente e
          da  un  numero  di  membri  non  inferiore  a  cinque e non
          superiore  ad un terzo dei membri del consiglio arrotondato
          all'unita'   superiore,   secondo   quanto  previsto  dallo
          statuto.  Dei  suddetti membri almeno quattro devono essere
          eletti  in  rappresentanza  dei settori dell'industria, del
          commercio,     dell'artigianato     e     dell'agricoltura.
          Nell'elezione  dei  membri della giunta ciascun consigliere
          puo'  esprimere un numero di preferenze non superiore ad un
          terzo dei membri della giunta medesima.
              2.  La giunta dura in carica cinque anni in coincidenza
          con la durata del consiglio e il mandato dei suoi membri e'
          rinnovabile per due sole volte.
              3. La giunta nomina tra i suoi membri il vicepresidente
          che,  in  caso  di assenza o impedimento del presidente, ne
          assume temporaneamente le funzioni.
              4. La giunta puo' essere convocata in via straordinaria
          su  richiesta  di  quattro  membri,  con  indicazione degli
          argomenti che si intendono trattare.
              5.  La  giunta,  oltre a predisporre per l'approvazione
          del  consiglio  il bilancio preventivo, le sue variazioni e
          il conto consuntivo:
                a)   adotta   i   provvedimenti   necessari   per  la
          realizzazione  del programma di attivita' e per la gestione
          delle  risorse,  ivi  compresi  i provvedimenti riguardanti
          l'assunzione  e  la  carriera del personale, da disporre su
          proposta del segretario generale, in base a quanto previsto
          dalla presente legge e dalle relative norme di attuazione;
                b)  delibera  sulla  partecipazione  della  camera di
          commercio  a  consorzi, societa', associazioni, gestioni di
          aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni
          e di aziende speciali;
                c)  delibera  l'istituzione  di  uffici distaccati in
          altri   comuni   della   circoscrizione   territoriale   di
          competenza.
              6.  La giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento
          delle  funzioni  e  delle attivita' previste dalla presente
          legge  e  dallo  statuto  che  non rientri nelle competenze
          riservate  dalla  legge  o  dallo statuto al consiglio o al
          presidente.
              7.  La giunta delibera inoltre in casi di urgenza sulle
          materie  di  competenza  del  consiglio.  In  tali  casi la
          deliberazione  e'  sottoposta  al consiglio per la ratifica
          nella prima riunione successiva.».
              «Art.  20  (Segretario  generale).  -  1. Al segretario
          generale,  ferme restando le competenze attribuitegli dalle
          norme   vigenti,   competono   le   funzioni   di   vertice
          dell'amministrazione  delle camere di commercio, ai sensi e
          per   gli  effetti  dell'art.  27,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  3 febbraio 1993, n. 29. Il segretario generale
          sovraintende   altresi'   al   personale  delle  camere  di
          commercio.
              2.   Il  segretario  generale,  su  designazione  della
          giunta,   e'  nominato  dal  Ministro  dell'industria,  del
          commercio   e  dell'artigianato  tra  gli  iscritti  in  un
          apposito elenco.
              3.  Nell'elenco  di  cui  al  comma  2  possono  essere
          iscritti, a domanda:
                a)  i  dirigenti  delle  camere  di  commercio, delle
          Unioni     regionali    delle    camere    di    commercio,
          dell'Unioncamere e di altre amministrazioni o enti pubblici
          che   siano   in   possesso   dei  requisiti  professionali
          individuati  dal  decreto  di  cui  al comma 4 del presente
          articolo.
                b)  i  soggetti  in possesso del diploma di laurea in
          materie   giuridico-economiche,   dotati  della  necessaria
          professionalita'  e in ogni caso dei requisiti previsti dal
          decreto   di   cui   al  comma  4  del  presente  articolo,
          provenienti  da  imprese pubbliche o private con esperienza
          acquisita   per   almeno   un   quinquennio  in  qualifiche
          dirigenziali.
              4.   Con   decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e dell'artigianato, emanato entro novanta giorni
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, in
          conformita'  ai  principi  di cui all'art. 19, comma 1, del
          decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, sono definiti
          criteri  e modalita' per l'iscrizione nell'elenco di cui al
          comma  2  del presente articolo e per la tenuta dell'elenco
          medesimo.
              5.  Ai dirigenti di cui alla lettera a) del comma 3, al
          momento   della   cessazione  dalla  carica  di  segretario
          generale,    e'    consentito    il   rientro   nei   ruoli
          dell'amministrazione  o degli enti di provenienza, anche in
          soprannumero.  Le amministrazioni o gli enti di provenienza
          non possono procedere all'ampliamento della pianta organica
          qualora  i  dirigenti  di  cui  alla lettera a) del comma 3
          vengano  nominati  segretari generali. Nulla e' innovato in
          ordine  alla posizione giuridica e funzionale attribuita ai
          segretari  generali  in  servizio  alla  data di entrata in
          vigore della presente legge.
              6.  Sono  fatte salve le disposizioni di cui alla legge
          25 luglio 1971, n. 557, e successive modificazioni.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 6 del citato decreto
          legislativo n. 286 del 1999:
              «Art.  6  (La valutazione e il controllo strategico). -
          1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a
          verificare,   in  funzione  dell'esercizio  dei  poteri  di
          indirizzo  da  parte  dei  competenti  organi,  l'effettiva
          attuazione  delle scelte contenute nelle direttive ed altri
          atti  di  indirizzo  politico.  L'attivita' stessa consiste
          nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o
          degli  eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle
          norme,   gli   obiettivi  operativi  prescelti,  le  scelte
          operative  effettuate  e  le  risorse  umane, finanziarie e
          materiali  assegnate,  nonche'  nella identificazione degli
          eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita'
          per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
              2.  Gli  uffici ed i soggetti preposti all'attivita' di
          valutazione  e  controllo  strategico  riferiscono  in  via
          riservata   agli  organi  di  indirizzo  politico,  con  le
          relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi
          effettuate.  Essi di norma supportano l'organo di indirizzo
          politico   anche  per  la  valutazione  dei  dirigenti  che
          rispondono   direttamente   all'organo   medesimo   per  il
          conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.
              3.  Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui
          ai  commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante
          nell'ambito  delle  strutture  di cui all'art. 14, comma 2,
          del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno
          e  dotato  di  adeguata  autonomia  operativa. La direzione
          dell'ufficio  puo' essere dal Ministro affidata anche ad un
          organo   collegiale,  ferma  restando  la  possibilita'  di
          ricorrere,  anche  per  la  direzione  stessa,  ad  esperti
          estranei   alla  pubblica  amministrazione,  ai  sensi  del
          predetto  art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di
          controllo interno operano in collegamento con gli uffici di
          statistica  istituiti  ai  sensi  del decreto legislativo 6
          settembre  1989,  n.  322. Essi redigono almeno annualmente
          una  relazione  sui risultati delle analisi effettuate, con
          proposte   di   miglioramento   della  funzionalita'  delle
          amministrazioni.  Possono  svolgere, anche su richiesta del
          Ministro,   analisi  su  politiche  e  programmi  specifici
          dell'amministrazione  di appartenenza e fornire indicazioni
          e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni
          nell'amministrazione.».