stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 2005, n. 252

Disciplina delle forme pensionistiche complementari.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2007.
N.B.: l'entrata in vigore del presente D.Lgs. prevista al 1/1/2008, salvo le disposizioni di cui agli artt. 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il 14/12/2005, è stata anticipata al 1/1/2007 dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2019)
Testo in vigore dal: 1-2-2019
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, commi 1, lettera c), 2, lettere e), h), i),  l)
e v), 44, 45 e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243, recante  norme
in materia pensionistica e  deleghe  al  Governo  nel  settore  della
previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare  e
all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed
assistenza obbligatoria; 
  Visto il decreto  legislativo  21  aprile  1993,  n.  124,  recante
disciplina  delle  forme  pensionistiche   complementari,   a   norma
dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n.
421; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 1° luglio 2005; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 5 ottobre 2005; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 novembre 2005; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1.  Il  presente  decreto  legislativo  disciplina  le   forme   di
previdenza   per   l'erogazione    di    trattamenti    pensionistici
complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi  quelli  gestiti
dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno
1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di assicurare  piu'
elevati livelli di copertura previdenziale. 
  ((1-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui  al  presente
decreto limitano le proprie attivita' alla previdenza complementare e
a quelle ad essa collegate.)) 
  2. L'adesione alle forme pensionistiche complementari  disciplinate
dal presente decreto e' libera e volontaria. 
  3. Ai fini del presente decreto s'intendono per: 
    a) "forme pensionistiche complementari collettive": le  forme  di
cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h),  e  12,  che  hanno
ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da parte della
COVIP, e di cui all'articolo 20,  iscritte  all'apposito  albo,  alle
quali e' possibile aderire collettivamente o  individualmente  e  con
l'apporto di quote del trattamento di fine rapporto; 
    b) "forme pensionistiche complementari individuali": le forme  di
cui  all'articolo  13,  che   hanno   ottenuto   l'approvazione   del
regolamento da parte della COVIP alle quali  e'  possibile  destinare
quote del trattamento di fine rapporto; 
    c) "COVIP": la  Commissione  di  vigilanza  sui  fondi  pensione,
istituita ai sensi dell'articolo 18, di seguito denominata: "COVIP"; 
    c-bis) "SEVIF":  il  Sistema  europeo  di  vigilanza  finanziaria
composto dalle seguenti parti: 
      1) "AEAP" ((o "EIOPA")): Autorita' europea delle  assicurazioni
e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento
(UE) n. 1094/2010; 
      2) "ABE" ((o "EBA")): Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010; 
      3) "AESFEM" ((o "ESMA")):  Autorita'  europea  degli  strumenti
finanziari  e  dei  mercati,  istituita  con  regolamento   (UE)   n.
1095/2010; 
      4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle  Autorita'
europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento  (UE)
n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE)
n. 1095/2010; 
      5)  "CERS"  ((o  "ESRB")):  Comitato  europeo  per  il  rischio
sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
      6) "Autorita' di vigilanza degli Stati  membri":  le  autorita'
competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate  negli  atti
dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento  (UE)
n. 1093/2010, del regolamento (UE) n.  1094/2010  e  del  regolamento
(UE) n. 1095/2010; 
    ((c-ter)  "aderenti"  o  "iscritti":  le  persone,  diverse   dai
beneficiari,  che   hanno   aderito   a   una   forma   pensionistica
complementare; 
    c-quater)  "beneficiari":  le   persone   che   percepiscono   le
prestazioni pensionistiche; 
    c-quinquies) "funzione fondamentale": nell'ambito del sistema  di
governo  di  una  forma  pensionistica  complementare  una  capacita'
interna di svolgere compiti pratici: un sistema di governo comprende,
tra le funzioni fondamentali, la funzione di gestione dei rischi,  la
funzione di revisione interna e la funzione attuariale; 
    c-sexies) "impresa promotrice": un'impresa o un altro  organismo,
a prescindere dal fatto che comprenda o sia composto da  una  o  piu'
persone giuridiche o fisiche, che agisce in  qualita'  di  datore  di
lavoro o di lavoratore autonomo, oppure una loro combinazione, e  che
offre una forma pensionistica o versa contributi a una forma; 
    c-septies) "potenziali aderenti": le persone che hanno diritto ad
aderire a una forma pensionistica complementare; 
    c-octies)  "rischi  biometrici":   rischi   relativi   a   morte,
invalidita' e longevita'; 
    c-nonies) "rischio operativo": il rischio  di  perdite  derivanti
dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure interne,  risorse
umane o sistemi oppure da eventi esogeni; 
    c-decies) "Stato membro": uno Stato membro dell'Unione europea  o
uno  Stato  aderente  allo  Spazio  economico  europeo,   come   tale
equiparato allo Stato membro dell'Unione europea; 
    c-undecies) "Stato membro di origine": lo Stato membro in cui  la
forma pensionistica e' stata registrata o autorizzata  e  in  cui  e'
situata la sua amministrazione principale e, cioe', il luogo  in  cui
sono adottate le principali decisioni strategiche; 
    c-duodecies) "Stato membro ospitante": lo  Stato  membro  il  cui
diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di
schemi pensionistici aziendali o professionali si applica al rapporto
tra l'impresa promotrice e gli aderenti o i beneficiari; 
    c-terdecies) "Stato aderente allo Spazio economico europeo":  uno
Stato aderente all'accordo di estensione della normativa  dell'Unione
europea in materia, fra l'altro, di  circolazione  delle  merci,  dei
servizi e  dei  capitali  agli  Stati  appartenenti  all'Associazione
europea di libero scambio firmato  ad  Oporto  il  2  maggio  1992  e
ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300; 
    c-quaterdecies)  "attivita'  transfrontaliera":  l'attivita'  che
comporta la gestione di uno schema pensionistico in cui  il  rapporto
tra impresa promotrice e gli aderenti e i beneficiari e' disciplinato
dal diritto della  sicurezza  sociale  e  del  lavoro  pertinente  in
materia di schemi pensionistici  aziendali  o  professionali  di  uno
Stato membro diverso dallo Stato membro di origine; 
    c-quinquiesdecies)  "supporto  durevole":   uno   strumento   che
permetta ai potenziali aderenti, aderenti o beneficiari di conservare
le informazioni a loro fornite in modo che possano essere accessibili
per la futura consultazione e per un periodo  di  tempo  adeguato  ai
fini  cui  sono  destinate  le  informazioni,  e  che   consenta   la
riproduzione senza modifiche delle informazioni conservate;)) 
    d) "TFR": il trattamento di fine rapporto; 
    e) "TUIR": il testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  4. Le forme pensionistiche complementari sono attuate  mediante  la
costituzione, ai sensi  dell'articolo  4,  di  appositi  fondi  o  di
patrimoni separati, la cui denominazione deve contenere l'indicazione
di "fondo pensione", la quale non puo'  essere  utilizzata  da  altri
soggetti.