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DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 2005, n. 252

Disciplina delle forme pensionistiche complementari.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2007.
N.B.: l'entrata in vigore del presente D.Lgs. prevista al 1/1/2008, salvo le disposizioni di cui agli artt. 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il 14/12/2005, è stata anticipata al 1/1/2007 dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2019)
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Testo in vigore dal: 1-1-2007
al: 1-1-2007
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, commi 1, lettera c), 2, lettere e), h), i),  l)
e v), 44, 45 e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243, recante  norme
in materia pensionistica e  deleghe  al  Governo  nel  settore  della
previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare  e
all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed
assistenza obbligatoria; 
  Visto il decreto  legislativo  21  aprile  1993,  n.  124,  recante
disciplina  delle  forme  pensionistiche   complementari,   a   norma
dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n.
421; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 1° luglio 2005; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 5 ottobre 2005; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 novembre 2005; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1.  Il  presente  decreto  legislativo  disciplina  le   forme   di
previdenza   per   l'erogazione    di    trattamenti    pensionistici
complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi  quelli  gestiti
dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno
1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di assicurare  piu'
elevati livelli di copertura previdenziale. 
  2. L'adesione alle forme pensionistiche complementari  disciplinate
dal presente decreto e' libera e volontaria. 
  3. Ai fini del presente decreto s'intendono per: 
    a) "forme pensionistiche complementari collettive": le  forme  di
cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h),  e  12,  che  hanno
ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da parte della
COVIP, e di cui all'articolo 20,  iscritte  all'apposito  albo,  alle
quali e' possibile aderire collettivamente o  individualmente  e  con
l'apporto di quote del trattamento di fine rapporto; 
    b) "forme pensionistiche complementari individuali": le forme  di
cui  all'articolo  13,  che   hanno   ottenuto   l'approvazione   del
regolamento da parte della COVIP alle quali  e'  possibile  destinare
quote del trattamento di fine rapporto; 
    c)   "COVIP":   la   Commissione   di   vigilanza   sulle   forme
pensionistiche complementari, istituita ai sensi dell'articolo 18, di
seguito denominata: "COVIP"; 
    d) "TFR": il trattamento di fine rapporto; 
    e) "TUIR": il testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  4. Le forme pensionistiche complementari sono attuate  mediante  la
costituzione, ai sensi  dell'articolo  4,  di  appositi  fondi  o  di
patrimoni separati, la cui denominazione deve contenere l'indicazione
di "fondo pensione", la quale non puo'  essere  utilizzata  da  altri
soggetti. 
 
 
--------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte  della  L.  27  dicembre  2006,  n.  296,   e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              - Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera c) e comma  2,
          lettere e), h), i), l) e v), della legge 23 agosto 2004, n. 
          243 (Norme in materia pensionistica e  deleghe  al  Governo
          nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla
          previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il
          riordino   degli   enti   di   previdenza   ed   assistenza
          obbligatoria), e' il seguente: 
              "Art. 1 - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro
          dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge, uno o  piu'  decreti  legislativi  contenenti  norme
          intese a: 
                (omissis) 
                c)  sostenere  e  favorire  lo  sviluppo   di   forme
          pensionistiche complementari; 
                (omissis). 
              2. Il Governo, nell'esercizio della delega  di  cui  al
          comma 1, fatte salve le competenze delle regioni a  statuto
          speciale e delle province autonome di Trento e di  Bolzano,
          previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione  e
          dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterra'
          ai seguenti principi e criteri direttivi: 
                (omissis) 
                e)  adottare  misure  finalizzate   ad   incrementare
          l'entita'  dei   flussi   di   finanziamento   alle   forme
          pensionistiche complementari, collettive e individuali, con
          contestuale  incentivazione  di   nuova   occupazione   con
          carattere di stabilita', prevedendo a tale fine: 
                  1)  il  conferimento,   salva   diversa   esplicita
          volonta' espressa dal lavoratore, del trattamento  di  fine
          rapporto maturando alle forme pensionistiche  complementari
          di cui al decreto  legislativo  21  aprile  1993,  n.  124,
          garantendo che il  lavoratore  stesso  abbia  una  adeguata
          informazione sulla tipologia, le condizioni per il  recesso
          anticipato, i rendimenti stimati dei  fondi  di  previdenza
          complementare per i quali e'  ammessa  l'adesione,  nonche'
          sulla facolta' di scegliere le forme pensionistiche  a  cui
          conferire  il  trattamento   di   fine   rapporto,   previa
          omogeneizzazione delle stesse in materia di  trasparenza  e
          tutela, e anche in deroga alle disposizioni legislative che
          gia' prevedono l'accantonamento  del  trattamento  di  fine
          rapporto e altri accantonamenti  previdenziali  presso  gli
          enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  509,
          per titoli diversi dalla previdenza complementare di cui al
          citato decreto legislativo n. 124 del 1993; 
                  2)  l'individuazione   di   modalita'   tacite   di
          conferimento del trattamento  di  fine  rapporto  ai  fondi
          istituiti o promossi dalle regioni, tramite loro  strutture
          pubbliche o a partecipazione pubblica  all'uopo  istituite,
          oppure in base ai contratti e  accordi  collettivi  di  cui
          alla lettera a) del comma  1  dell'art.  3  e  al  comma  2
          dell'art. 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
          e successive modificazioni, nonche' ai fondi  istituiti  in
          base alle lettere c) e c-bis) dell'art.  3,  comma  1,  del
          medesimo decreto legislativo, nel caso in cui il lavoratore
          non esprima la volonta' di  non  aderire  ad  alcuna  forma
          pensionistica  complementare  e  non  abbia  esercitato  la
          facolta' di scelta in favore di una  delle  forme  medesime
          entro il termine di sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del relativo decreto legislativo, emanato  ai  sensi
          del comma 1 e del presente comma,  ovvero  entro  sei  mesi
          dall'assunzione; 
                  3) la possibilita' che, qualora il lavoratore abbia
          diritto ad un contributo del datore di lavoro da  destinare
          alla previdenza complementare, detto  contributo  affluisca
          alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso  o
          alla quale egli intenda trasferirsi ovvero  alla  quale  il
          contributo debba essere conferito ai sensi del numero 2); 
                  4) l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono
          alla  libera  adesione  e   circolazione   dei   lavoratori
          all'interno del  sistema  della  previdenza  complementare,
          definendo regole comuni,  in  ordine  in  particolare  alla
          comparabilita' dei costi, alla trasparenza e  portabilita',
          al fine di tutelare  l'adesione  consapevole  dei  soggetti
          destinatari; la rimozione dei vincoli  posti  dall'art.  9,
          comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,  e
          successive modificazioni, al fine della  equiparazione  tra
          forme pensionistiche; l'attuazione di quanto necessario  al
          fine di favorire le adesioni in forma collettiva  ai  fondi
          pensione aperti, nonche' il  riconoscimento  al  lavoratore
          dipendente che si trasferisca volontariamente da una  forma
          pensionistica all'altra del diritto  al  trasferimento  del
          contributo del datore di lavoro in precedenza goduto, oltre
          alle quote del trattamento di fine rapporto; 
                  5)  che  la  contribuzione  volontaria  alle  forme
          pensionistiche possa proseguire anche oltre i  cinque  anni
          dal raggiungimento del limite dell'eta' pensionabile; 
                  6) il ricorso a persone particolarmente qualificate
          e  indipendenti  per  il  conferimento   dell'incarico   di
          responsabile dei fondi  pensione  nonche'  l'incentivazione
          dell'attivita'  di  eventuali  organismi  di   sorveglianza
          previsti nell'ambito delle  adesioni  collettive  ai  fondi
          pensione aperti, anche ai sensi dell'art. 5, comma  3,  del
          decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; 
                  7)  la  costituzione,  presso  enti  di  previdenza
          obbligatoria, di forme pensionistiche alle quali  destinare
          in via residuale le quote del trattamento di fine  rapporto
          non altrimenti devolute; 
                  8)   l'attribuzione   ai   fondi   pensione   della
          contitolarita' con  i  propri  iscritti  del  diritto  alla
          contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui
          e' tenuto il datore di  lavoro,  e  la  legittimazione  dei
          fondi stessi, rafforzando le modalita' di riscossione anche
          coattiva,  a  rappresentare   i   propri   iscritti   nelle
          controversie aventi ad oggetto i contributi omessi  nonche'
          l'eventuale danno derivante dal mancato  conseguimento  dei
          relativi rendimenti; 
                  9)   la   subordinazione   del   conferimento   del
          trattamento di fine rapporto, di cui ai  numeri  1)  e  2),
          all'assenza   di   oneri   per   le   imprese,   attraverso
          l'individuazione delle necessarie compensazioni in  termini
          di facilita' di accesso al credito, in particolare  per  le
          piccole e medie imprese, di equivalente riduzione del costo
          del lavoro e di eliminazione  del  contributo  relativo  al
          finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine
          rapporto; 
                  10) che i fondi pensione possano dotarsi  di  linee
          d'investimento tali da garantire rendimenti comparabili  al
          tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto; 
                  11)   l'assoggettamento   delle   prestazioni    di
          previdenza complementare a vincoli in tema di  cedibilita',
          sequestrabilita'  e  pignorabilita'   analoghi   a   quelli
          previsti per la previdenza di base; 
                  (omissis) 
                h) perfezionare  l'unitarieta'  e  l'omogeneita'  del
          sistema di vigilanza sull'intero settore  della  previdenza
          complementare,   con   riferimento   a   tutte   le   forme
          pensionistiche   collettive    e    individuali    previste
          dall'ordinamento,    e    semplificare     le     procedure
          amministrative tramite: 
                  1) l'esercizio da parte del Ministero del lavoro  e
          delle politiche sociali dell'attivita'  di  alta  vigilanza
          mediante  l'adozione,  di   concerto   con   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze,  di  direttive  generali  in
          materia; 
                  2) l'attribuzione alla Commissione di vigilanza sui
          fondi pensione, ferme restando le competenze attualmente ad
          essa attribuite,  del  compito  di  impartire  disposizioni
          volte  a  garantire   la   trasparenza   delle   condizioni
          contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e
          individuali, ivi comprese quelle di cui all'art. 9-ter  del
          decreto  legislativo  21  aprile  1993,  n.   124,   e   di
          disciplinare e di vigilare sulle modalita'  di  offerta  al
          pubblico  di  tutti  i  predetti  strumenti  previdenziali,
          compatibilmente con le disposizioni per  la  sollecitazione
          del pubblico risparmio,  al  fine  di  tutelare  l'adesione
          consapevole dei soggetti destinatari; 
                  3)   la   semplificazione   delle   procedure    di
          autorizzazione  all'esercizio,  di   riconoscimento   della
          personalita' giuridica dei fondi pensione e di approvazione
          degli  statuti  e  dei  regolamenti  dei  fondi   e   delle
          convenzioni per la gestione delle risorse, prevedendo anche
          la possibilita' di utilizzare strumenti quale  il  silenzio
          assenso e  di  escludere  l'applicazione  di  procedure  di
          approvazione  preventiva  per   modifiche   conseguenti   a
          sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari; 
                i) ridefinire la disciplina fiscale della  previdenza
          complementare  introdotta  dal   decreto   legislativo   18
          febbraio 2000, n.  47,  in  modo  da  ampliare,  anche  con
          riferimento ai lavoratori dipendenti e ai soggetti titolari
          delle piccole e medie  imprese,  la  deducibilita'  fiscale
          della    contribuzione    alle     forme     pensionistiche
          complementari,  collettive  e   individuali,   tramite   la
          fissazione di  limiti  in  valore  assoluto  ed  in  valore
          percentuale del  reddito  imponibile  e  l'applicazione  di
          quello  piu'  favorevole  all'interessato,  anche  con   la
          previsione di meccanismi di rivalutazione e di salvaguardia
          dei livelli contributivi dei fondi  preesistenti;  superare
          il condizionamento fiscale nell'esercizio della facolta' di
          cui  all'art.  7,  comma  6,  lettera   a),   del   decreto
          legislativo  21  aprile  1993,   n.   124,   e   successive
          modificazioni; rivedere la tassazione dei rendimenti  delle
          attivita'  delle  forme  pensionistiche   rendendone   piu'
          favorevole  il  trattamento  in  ragione  della   finalita'
          pensionistica; individuare il soggetto tenuto ad  applicare
          la ritenuta sulle prestazioni pensionistiche corrisposte in
          forma di rendita in quello che eroga le prestazioni; 
                l)  prevedere  che  tutte  le  forme   pensionistiche
          complementari  siano  tenute  ad  esporre  nel   rendiconto
          annuale e, in modo sintetico, nelle  comunicazioni  inviate
          all'iscritto,  se  ed  in  quale  misura  siano  presi   in
          considerazione aspetti sociali, etici ed  ambientali  nella
          gestione  delle   risorse   finanziarie   derivanti   dalle
          contribuzioni degli iscritti cosi' come nell'esercizio  dei
          diritti legati alla proprieta' dei titoli in portafoglio; 
                (omissis) 
                v)    abrogare    espressamente    le    disposizioni
          incompatibili  con  la  disciplina  prevista  nei   decreti
          legislativi.". 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 76 della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire,  se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
              -  L'art.  87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti. 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 1, lettera c) e comma
          2, lettere e), h), i), l) e v), della citata legge  n.  243
          del 2004, si veda nota al titolo. 
              - Il testo del decreto legislativo 21 aprile  1993,  n.
          124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a
          norma dell'art. 3, comma 1,  lettera  v),  della  legge  23
          ottobre  1992,  n.  421),  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97, S.O. 
              - Il testo dell'art. 3,  comma  1,  lettera  v),  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega  al  Governo  per  la
          razionalizzazione  e  la  revisione  delle  discipline   in
          materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di
          finanza territoriale), e' il seguente: 
              "Art. 3 (Previdenza). - 1. Il Governo della  Repubblica
          e' delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  salvo  quanto
          previsto al comma 2  del  presente  articolo,  uno  o  piu'
          decreti   legislativi   per   il   riordino   del   sistema
          previdenziale dei lavoratori dipendenti privati e pubblici,
          salvaguardando  i  diritti  quesiti,  con   lo   scopo   di
          stabilizzare al  livello  attuale  il  rapporto  tra  spesa
          previdenziale e prodotto interno lordo e di  garantire,  in
          base  alle  disposizioni   di   cui   all'art.   38   della
          Costituzione e ferma restando la pluralita' degli organismi
          assicurativi,   trattamenti    pensionistici    obbligatori
          omogenei, nonche' di  favorire  la  costituzione,  su  base
          volontaria,  collettiva  o   individuale,   di   forme   di
          previdenza per l'erogazione  di  trattamenti  pensionistici
          complementari, con l'osservanza  dei  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
                (omissis) 
                v) previsione di piu' elevati  livelli  di  copertura
          previdenziali, disciplinando la costituzione, la gestione e
          la vigilanza  di  forme  di  previdenza,  anche  articolate
          secondo criteri di  flessibilita'  e  diversificazione  per
          categorie di beneficiari, per la erogazione di  trattamenti
          pensionistici  complementari   del   sistema   obbligatorio
          pubblico per i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi
          ed i liberi professionisti, su base volontaria,  collettiva
          o individuale, con  garanzia  di  autonomia  e  separazione
          contabile  e  patrimoniale,  mediante  gestioni  dirette  o
          convenzionate affidate,  in  regime  di  concorrenza,  agli
          organismi gestori delle forme obbligatorie di previdenza  e
          assistenza ivi compresi quelli cui si applica l'articolo  1
          della legge 9 marzo  1989,  n.  88,  nonche'  alle  imprese
          assicurative abilitate alla gestione del ramo  VI,  di  cui
          alla tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986,  n.  742,
          alle societa'  di  intermediazione  mobiliare  (SIM)  e  ad
          operatori pubblici e privati, con l'osservanza  di  sistemi
          di capitalizzazione, con la partecipazione negli organi  di
          amministrazione e di controllo  interno  di  rappresentanti
          dei  soggetti  che  concorrono   al   finanziamento   delle
          gestioni, prevedendosi la possibilita'  di  concessione  di
          agevolazioni  fiscali  in  coerenza   con   gli   obiettivi
          stabiliti dall'art. 17 della legge  29  dicembre  1990,  n.
          408.". 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo del decreto legislativo 30 giugno  1994,  n.
          509 (Attuazione della delega conferita dall'art.  1,  comma
          32, della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  in  materia  di
          trasformazione  in  persone  giuridiche  private  di   enti
          gestori di forme obbligatorie di previdenza e  assistenza),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto  1994,  n.
          196. 
              - Il testo del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
          103 (Attuazione della delega conferita dall'art.  2,  comma
          25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela
          previdenziale  obbligatoria  dei  soggetti   che   svolgono
          attivita' autonoma di libera  professione),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1996, n. 52, S.O. 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n.  917  (Approvazione  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.