stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 18 novembre 2005, n. 247

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in materia di imposta sul reddito delle società, nonchè altre disposizioni tributarie.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 2/12/2005
nascondi
vigente al 27/04/2024
  • Articoli
  • Imposta sul reddito delle persone fisiche
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Imposta sul reddito delle società
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • Disposizioni varie
  • 13
  • ALTRE DISPOSIZIONI
    Capo I
    Ritenute alla fonte
  • 14
  • Disciplina dell'imposta sostitutiva
    sulle plusvalenze e sugli altri redditi
  • 15
  • 16
  • Disposizioni in materia di imposta
    regionale sulle attività produttive
  • 17
  • DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI
  • 18
  • 19
Testo in vigore dal: 2-12-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600,  in materia di accertamento delle imposte sui redditi, ed in
particolare l'articolo 37-bis, recante disposizioni antielusive;
  Visto  il  testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  Visto  il  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con cui e'
stata,  tra  l'altro,  istituita  l'imposta regionale sulle attivita'
produttive,  ed  in  particolare  gli  articoli 11 e 11-bis, recanti,
rispettivamente, disposizioni comuni per la determinazione del valore
della  produzione  netta  e  disposizioni  per  operare le variazioni
fiscali del valore della produzione netta;
  Visto  il  decreto  legislativo  21 novembre  1997, n. 461, recante
riordino  della  disciplina  tributaria dei redditi di capitale e dei
redditi  diversi,  a  norma  dell'articolo  3, comma 160, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare gli articoli 5 e 7, con i
quali  sono  state introdotte, rispettivamente, l'imposta sostitutiva
sulle   plusvalenze   e  sugli  altri  redditi  diversi  e  l'imposta
sostitutiva  sul  risultato  maturato  delle  gestioni individuali di
portafoglio;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322,  recante  modalita'  per  la  presentazione  delle dichiarazioni
relative  alle  imposte  sui  redditi,  all'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
  Vista  la  legge  7 aprile  2003, n. 80, con la quale il Governo e'
stato  delegato  ad  adottare  uno  o piu' decreti legislativi per la
riforma  del  sistema  fiscale statale, in modo che lo stesso risulti
basato  su  cinque  imposte  ordinate  in un unico codice denominato:
«fiscale», ed in particolare l'articolo 10, comma 6, il quale prevede
che,  nel  rispetto  degli stessi principi e criteri direttivi di cui
alla  medesima  legge  delega, possono essere emanate, con uno o piu'
decreti  legislativi,  disposizioni integrative e correttive, nonche'
tutte   le  modificazioni  legislative  necessarie  per  il  migliore
coordinamento delle disposizioni vigenti;
  Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma
dell'articolo  4  della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma
dell'imposizione  sul  reddito delle societa' mediante modifica delle
norme del testo unico delle imposte sui redditi;
  Ritenuta  la  necessita'  di  emanare  disposizioni correttive e di
coordinamento   della   disciplina  dell'imposta  sul  reddito  delle
societa';
  Considerato  che,  in  attesa della piena attuazione della predetta
delega  legislativa  e della articolazione in un codice della riforma
del  sistema  fiscale  statale,  si  e'  proceduto,  nel rispetto dei
principi  e  dei criteri direttivi della citata legge n. 80 del 2003,
alla  modificazione  delle  norme  del  testo unico delle imposte sui
redditi   direttamente   funzionali   all'attuazione   della  riforma
dell'imposta sul reddito delle societa';
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 marzo 2005;
  Acquisiti  i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 novembre 2005;
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                        Disposizioni generali
  1.  Dopo  l'articolo  20 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917,  di  seguito denominato «testo unico», e' inserito il
seguente:
  «Art.  20-bis (Redditi dei soci delle societa' personali in caso di
recesso,  esclusione, riduzione del capitale e liquidazione). - 1. Ai
fini  della  determinazione  dei  redditi  di partecipazione compresi
nelle  somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di
cui  all'articolo  17,  comma  1, lettera l), si applicano, in quanto
compatibili,    le    disposizioni   dell'articolo   47,   comma   7,
indipendentemente dall'applicabilita' della tassazione separata.».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e 3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione   legisltiva  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - La  legge  23 agosto 1988, n. 400, reca la disciplina
          dell'attivita'  di Governo e l'ordinamento della Presidenza
          del   Consiglio   dei   Ministri  e,  in  particolare,  gli
          articoli 14  e  16  riguardano, rispettivamente, l'adozione
          dei  decreti legislativi e la valutazione delle conseguenze
          finanziarie degli atti aventi valore o forza di legge.
              - Per   il  testo  dell'art.  37-bis  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come
          modificato dal presente decreto legislativo, si rinvia alle
          note all'art. 18.
              - Per  il  testo degli articoli 11 e 11-bis del decreto
          legislativo  15 dicembre  1997, n. 446, come modificati dal
          presente  decreto legislativo, si rinvia alle note all'art.
          17.
              - Per  il  testo  degli  articoli 5  e  7  del  decreto
          legislativo  21 novembre  1997, n. 461, come modificati dal
          presente  decreto  legislativo,  si  rinvia  alle note agli
          articoli 15 e 16.
              - Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 7 aprile
          2003,  n. 80, contenente norme per la delega al Governo per
          la riforma del sistema fiscale statale:
              «Art.    10    (Attuazione,    raccordi   e   copertura
          finanziaria).  -  1. L'attuazione della riforma e' modulata
          con  piu'  decreti  legislativi,  da emanare entro due anni
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge,
          sottoposti  al  vincolo  della  sostanziale  invarianza dei
          saldi  economici  e  finanziari  netti  dei singoli settori
          istituzionali, tenuto anche conto della riforma del sistema
          previdenziale.   A  tale  fine,  la  sezione  dedicata  del
          Documento  di  programmazione economico-finanziaria, di cui
          all'art.  1, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e'
          integrata dei necessari elementi di informazione.
              1-bis.   I  decreti  legislativi  di  attuazione  degli
          articoli 3  e  4  tengono  conto  della riforma del diritto
          societario  attuata  con  il decreto legislativo 17 gennaio
          2003, n. 6.
              2.   Dai   decreti   legislativi  di  attuazione  degli
          articoli 4,  5, 6 e 7 non possono derivare oneri aggiuntivi
          per il bilancio dello Stato. Nel caso di eventuali maggiori
          oneri, si procede ai sensi dell'art. 11-ter, comma 7, della
          legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
              3. I decreti legislativi di attuazione degli articoli 3
          e   8   contengono   esclusivamente   misure   a  carattere
          ordinamentale  ovvero organizzatorio, oppure possono recare
          oneri  nei limiti della copertura finanziaria assicurata ai
          sensi dei commi 4 e 5.
              4.       Nel      Documento      di      programmazione
          economico-finanziaria    sono   indicate   annualmente   le
          variazioni  dell'ammontare  delle  entrate  connesse con le
          modifiche  da introdurre al regime di imposizione personale
          e con la progressiva eliminazione dell'IRAP.
              5.  In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 4, la
          legge   finanziaria   reca   le   modifiche  al  regime  di
          imposizione  personale  e  quelle relative alla progressiva
          eliminazione  dell'IRAP che comportano effetti finanziari e
          definisce  la  copertura  degli  eventuali  ulteriori oneri
          derivanti  dai  decreti  legislativi  di  attuazione  degli
          articoli 3 e 8.
              6.   Fino   alla  data  di  scadenza  del  termine  per
          l'esercizio  della  delega di cui al comma 1, continuano ad
          applicarsi  le disposizioni vigenti, in quanto compatibili,
          non  espressamente abrogate. Per lo stesso periodo, e per i
          due  anni  successivi, nel rispetto degli stessi principi e
          criteri  direttivi  di  cui  alla  presente  legge, possono
          essere   emanate,  con  uno  o  piu'  decreti  legislativi,
          disposizioni  integrative  e  correttive,  nonche' tutte le
          modificazioni   legislative   necessarie  per  il  migliore
          coordinamento    delle   disposizioni   vigenti.   Apposita
          normativa   transitoria  escludera'  inasprimenti  fiscali,
          rispetto  a  regimi  fiscali  garantiti  dalla legislazione
          pregressa.
              7.  Fino  al  completamento  del  processo  di  riforma
          costituzionale  sono  garantiti  in  termini quantitativi e
          qualitativi  gli  attuali  meccanismi  di  finanza locale e
          regionale,  nel rispetto, per le regioni a statuto speciale
          e  per  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano, dei
          rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. In
          particolare,   la  progressiva  riduzione  dell'IRAP  sara'
          compensata,  d'intesa con le regioni, da trasferimenti o da
          compartecipazioni,  da  attuare nell'ambito degli equilibri
          di  finanza pubblica. Restano salve eventuali anticipazioni
          del federalismo fiscale.».