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DECRETO-LEGGE 30 novembre 2005, n. 245

Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-12-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 gennaio 2006, n. 21 (in G.U. 28/01/2006, n.23).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2018)
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Testo in vigore dal: 1-12-2005
al: 28-1-2006
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di definire un
quadro di adeguate iniziative volte al superamento dell'emergenza nel
settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania;
  Considerata  la  gravita'  del  contesto socio-economico-ambientale
derivante  dalla  situazione  di  emergenza  in atto, suscettibile di
compromettere  gravemente  i  diritti  fondamentali della popolazione
della  regione  Campania,  anche  rispetto a possibili conseguenze di
natura igienico-sanitaria ed a ripercussioni sull'ordine pubblico;
  Tenuto  conto  dei  reiterati  e  motivati provvedimenti giudiziari
cautelari   che   hanno  disposto  il  sequestro  degli  impianti  di
produzione  dei combustibili da rifiuti (CDR) esistenti nella regione
Campania  ed  in  particolare  il decreto di sequestro preventivo del
Giudice  per  le  indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 12
maggio 2004, nonche', da ultimo, il provvedimento della Procura della
Repubblica  presso  lo  stesso  Tribunale  del  28  ottobre 2005, per
effetto del quale a decorrere dal 15 dicembre 2005 sara' ripristinata
la  piena efficacia esecutiva del sequestro preventivo degli impianti
predetti;
  Tenuto  conto  infine delle conseguenti oggettive difficolta' nella
gestione  del  servizio  di  smaltimento  dei  rifiuti  nella regione
Campania;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 novembre 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente
e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'interno;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
 Risoluzione del contratto e affidamento del servizio di smaltimento
                 dei rifiuti nella regione Campania
  1. Al fine di assicurare la regolarita' del servizio di smaltimento
dei  rifiuti  nella  regione  Campania,  a decorrere dal quindicesimo
giorno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, i
contratti  stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti
nella regione Campania con le affidatarie del servizio di smaltimento
dei  rifiuti  solidi  urbani  in  regime  di  esclusiva nella regione
medesima  sono  risolti,  fatti salvi gli eventuali diritti derivanti
dai rapporti contrattuali risolti.
  2.  Il  Commissario  delegato procede, in termini di somma urgenza,
all'individuazione  dei  nuovi  affidatari del servizio sulla base di
procedure  accelerate  di  evidenza  comunitaria  e  definisce con il
Presidente  della regione Campania, sentito il Ministro dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio,  gli adeguamenti del vigente piano
regionale  di  smaltimento  dei  rifiuti,  anche  per  incrementare i
livelli   della   raccolta  differenziata  ed  individuare  soluzioni
compatibili  con  le  esigenze  ambientali  per  i  rifiuti  trattati
accumulati nei siti di stoccaggio provvisorio.
  3.  Il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il
Commissario   delegato,   nell'ambito   delle  rispettive  competenze
istituzionali,  assicurano la massima divulgazione delle informazioni
relative  all'impatto  ambientale delle opere necessarie per il ciclo
integrato  di  smaltimento  dei  rifiuti  assicurando  altresi'  alle
popolazioni  interessate  ogni elemento informativo sul funzionamento
di  analoghe strutture gia' esistenti nel territorio nazionale, senza
che ne derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
  4.  E'  istituita la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti
nella  regione  Campania,  presieduta  dal  Presidente  della regione
Campania, di cui fanno parte i presidenti delle province, con compiti
consultivi  in ordine alla equilibrata localizzazione dei siti per le
discariche  e  per  lo stoccaggio dei rifiuti trattati, nonche' degli
impianti  per  il  trattamento  e  la  combustione  dei rifiuti. Alle
riunioni  della Consulta sono invitati a partecipare i rappresentanti
dei   comuni  interessati  alla  localizzazione  dei  siti  predetti.
Dall'attuazione  del  presente  comma,  non devono derivare ulteriori
oneri a carico della finanza pubblica.
  5.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  puo'  avvalersi,  per  tutte le opere e gli
interventi  attinenti  all'emergenza  nel  settore  dei  rifiuti, del
Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici. Fatta salva la normativa
comunitaria   e  nazionale  in  materia  di  valutazione  di  impatto
ambientale, per le esigenze connesse allo svolgimento della procedura
di  valutazione  e  di consulenza nell'ambito di progetti di opere di
cui all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni,  il cui valore sia di entita' superiore a 5 milioni di
euro,  per  le  relative  verifiche  tecniche  e  per  le conseguenti
necessita'  operative,  e' posto a carico del soggetto committente il
versamento  all'entrata  del  bilancio  dello Stato di una somma pari
allo  0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. Le predette
entrate  sono  riassegnate  con  decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  su  proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti,  ad  apposita  unita'  previsionale  di base del Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  L'obbligo di versamento si
applica  ai  progetti presentati successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
  6.  Lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti
nella regione Campania e' prorogato fino al 31 maggio 2006.
  7.  In  funzione  del  necessario  passaggio  di  consegne ai nuovi
affidatari del servizio, ivi comprese quelle relative al personale ed
agli  eventuali  beni  mobili  ed immobili che appare utile rilevare,
fino al momento dell'aggiudicazione dell'appalto di cui al comma 2, e
comunque  entro  il termine di cui al comma 6, le attuali affidatarie
del  servizio  di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania sono
tenute  ad  assicurarne  la  prosecuzione  e provvedono alla gestione
delle imprese ed all'utilizzo dei beni nella loro disponibilita', nel
puntuale  rispetto dell'azione di coordinamento svolta da un soggetto
di  comprovata  e  qualificata  esperienza professionale, nominato ai
sensi  dell'articolo  5  della legge 24 febbraio 1992, n. 225; con le
medesime  modalita'  ne  sono definiti i poteri ed il compenso che e'
posto  a  carico  della  gestione commissariale. Alla copertura degli
oneri  connessi  con  le  predette  attivita'  svolte  dalle  attuali
affidatarie  del  servizio  provvede il Dipartimento della protezione
civile   della   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  mediante
l'utilizzo   delle   risorse   di  cui  all'articolo  7.  Le  attuali
affidatarie  del  servizio  prestano,  con  le  medesime  modalita' e
condizioni   definite   nei   contratti   risolti,   ogni  necessaria
prestazione,  al  fine  di  evitare  interruzioni  o turbamenti della
regolarita'  del servizio di smaltimento dei rifiuti e della connessa
realizzazione  dei  necessari  interventi  ed  opere,  ivi compresi i
termovalorizzatori, le discariche di servizio ed i siti di stoccaggio
provvisorio.
  8.  Per  il  perseguimento  delle  finalita'  del presente decreto,
nonche'  per  l'espletamento delle ulteriori attivita' istituzionali,
il   Dipartimento   della  protezione  civile  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  si  avvale,  previa  intesa con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, del supporto del Comando
carabinieri  per  la  tutela  dell'ambiente,  nonche', su indicazione
nominativa  del Capo del Dipartimento, di non piu' di quindici unita'
di  personale  appartenente all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di
finanza  ed  al Corpo forestale dello Stato assegnate alla Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della protezione civile,
entro  trenta giorni dalla relativa richiesta, secondo le procedure e
le  modalita'  previste  dai rispettivi ordinamenti, nei limiti delle
risorse  e  delle attribuzioni previste dalla normativa vigente. Tale
personale  svolge  attivita'  di monitoraggio e di accertamento delle
iniziative  adottate  dalle strutture commissariali nell'ambito delle
situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
della  legge  24  febbraio  1992,  n. 225, per il conseguimento degli
obiettivi  e  per  il  rispetto  degli  impegni  assunti  in  base ad
ordinanze  di  protezione  civile.  Il Ministro dell'ambiente e della
tutela   del  territorio,  anche  in  relazione  alle  competenze  da
esercitarsi  in  base  al  presente  decreto, provvede allo studio di
programmi   e   piani  per  l'individuazione  di  soluzioni  ottimali
attinenti  al  ciclo  integrato  della  gestione  dei rifiuti, con le
risorse previste a legislazione vigente.
  9.  Con successive ordinanze di protezione civile adottate ai sensi
dell'articolo  5  della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' ridefinita
la  struttura  commissariale,  al  fine di adeguarne la funzionalita'
agli  obiettivi  di  cui al presente decreto, senza ulteriori oneri a
carico della finanza pubblica.