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DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2005, n. 242

Attuazione della direttiva 2004/6/CE, che deroga alla direttiva 2001/15/CE, sulla commercializzazione di taluni prodotti.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/12/2005
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 14-12-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 76 della Costituzione;
  Visto l'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 febbraio  2003,  n. 31, recante
attuazione  della  direttiva  2001/15/CE  sulle  sostanze che possono
essere  aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti destinati
ad una alimentazione particolare;
  Visto  il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n. 111, recante
attuazione   della   direttiva   89/398/CEE  concernente  i  prodotti
alimentari destinati ad una alimentazione particolare;
  Visto  il  decreto  legislativo  19 marzo 1996, n. 241, concernente
disciplina  sanzionatoria  delle  direttive 91/321/CEE e 92/52/CEE in
materia di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento;
  Vista  la  direttiva  2004/6/CE  della  Commissione, del 20 gennaio
2004, che deroga alla direttiva 2001/15/CE sulle sostanze che possono
essere  aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti destinati
ad un'alimentazione particolare;
  Vista  la  legge  18 aprile  2005,  n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  (legge comunitaria 2004), ed in particolare
l'allegato A;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2005;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso in data 22 settembre 2005;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 ottobre 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  della  salute,  di  concerto con i Ministri delle attivita'
produttive,  delle  politiche  agricole  e  forestali,  degli  affari
esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

                            E m a n a il
                    seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                    Condizioni di utilizzabilita'
  1.  In  deroga  all'articolo  3,  comma  1, del decreto legislativo
14 febbraio  2003,  n.  31,  e'  consentita la commercializzazione di
prodotti  contenenti  le  sostanze elencate nell'allegato al presente
decreto, fino al 31 dicembre 2006, a condizione che:
    a) l'Autorita'  europea  per  la  sicurezza  alimentare non abbia
emesso   parere   sfavorevole   circa   l'uso  della  sostanza  nella
fabbricazione  di  prodotti  alimentari destinati ad un'alimentazione
particolare  cui  si applica il decreto legislativo 14 febbraio 2003,
n. 31;
    b) la sostanza in questione sia utilizzata nella fabbricazione di
uno   o   piu'  prodotti  alimentari  destinati  ad  un'alimentazione
particolare   commercializzati   nella   comunita'   alla   data  del
10 febbraio 2004.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              - Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - L'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione,
          cosi' recita:
              «Sono   materie   di  legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  Regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
              Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.».
              - Il  decreto  legislativo  14 febbraio 2003, n. 31, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 26 febbraio 2003, n.
          47.
              - La  direttiva 2001/15/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          22 febbraio 2001, n. L 52.
              - Il  decreto  legislativo  27 gennaio 1992, n. 111, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 17 febbraio 1992, n.
          39, supplemento ordinario.
              - La  direttiva  89/398/CEE e' pubblicata nella GUCE n.
          L 186 del 30 giugno 1989.
              - Il  decreto  legislativo  19 marzo  1996,  n. 241, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1996, n. 103.
              - La  direttiva  91/321/CEE e' pubblicata nella GUCE n.
          L 175 del 4 luglio 1991.
              - La  direttiva  92/52/CEE  e'  pubblicata  nella  GUCE
          1° luglio 1992, n. L 179.
              - La  direttiva  2004/6/CE  e'  pubblicata  nella  GUCE
          22 gennaio 2004, n. L 15.
              - L'allegato  A  del1a  legge  18 aprile  2005,  n. 62,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 95,
          supplemento oridinario, cosi' recita:
          «Allegato  A   (Articolo 1, commi 1 e 3)     2001/83/CE del
          Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 6 novembre 2001,
          recante  un  codice  comunitario relativo ai medicinali per
          uso umano.
              2003/38/CE  del  Consiglio,  del  13 maggio  2003,  che
          modifica  la direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali
          di  taluni tipi di societa' per quanto concerne gli importi
          espressi in euro.
              2003/73/CE   della  Commissione,  del  24 luglio  2003,
          recante   modifica   dell'allegato   III   della  direttiva
          1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
              2003/93/CE  del  Consiglio,  del  7 ottobre  2003,  che
          modifica  la  direttiva  77/799/CEE relativa alla reciproca
          assistenza  fra  le autorita' competenti degli Stati membri
          nel settore delle imposte dirette e indirette .
              2003/94/CE  della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che
          stabilisce  i  principi  e  le linee direttrici delle buone
          prassi  di  fabbricazione  relative  ai  medicinali per uso
          umano   e   ai   medicinali   per  uso  umano  in  fase  di
          sperimentazione.
              2003/98/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          17 novembre  2003, relativa al riutilizzo dell'informazione
          del settore pubblico.
              2003/122/Euratom  del  Consiglio, del 22 dicembre 2003,
          sul  controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta
          attivita' e delle sorgenti orfane.
              2004/6/CE  della  Commissione, del 20 gennaio 2004, che
          deroga  alla  direttiva  2001/15/CE  al  fine  di differire
          l'applicazione del divieto di commercio di taluni prodotti.
              2004/28/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante
          un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari.
              2004/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21  aprile  2004, relativa alla limitazione delle emissioni
          di  composti  organici  volatili dovute all'uso di solventi
          organici  in  talune pitture e vernici e in taluni prodotti
          per   carrozzeria   e   recante  modifica  della  direttiva
          1999/13/CE.».
          Note all'art. 1:
              - L'art.  3,  comma  1,  de1 citato decreto legislativo
          14 febbraio 2003, n. 31, cosi' recita:
              «Art.   3   (Norme  transitorie  e  finali).  -  1.  E'
          consentita la commercializzazione dei prodotti non conformi
          al presente decreto non oltre il 31 marzo 2004.».