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DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2005, n. 242

Attuazione della direttiva 2004/6/CE, che deroga alla direttiva 2001/15/CE, sulla commercializzazione di taluni prodotti.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/12/2005
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Testo in vigore dal: 14-12-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 76 della Costituzione;
  Visto l'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 febbraio  2003,  n. 31, recante
attuazione  della  direttiva  2001/15/CE  sulle  sostanze che possono
essere  aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti destinati
ad una alimentazione particolare;
  Visto  il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n. 111, recante
attuazione   della   direttiva   89/398/CEE  concernente  i  prodotti
alimentari destinati ad una alimentazione particolare;
  Visto  il  decreto  legislativo  19 marzo 1996, n. 241, concernente
disciplina  sanzionatoria  delle  direttive 91/321/CEE e 92/52/CEE in
materia di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento;
  Vista  la  direttiva  2004/6/CE  della  Commissione, del 20 gennaio
2004, che deroga alla direttiva 2001/15/CE sulle sostanze che possono
essere  aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti destinati
ad un'alimentazione particolare;
  Vista  la  legge  18 aprile  2005,  n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  (legge comunitaria 2004), ed in particolare
l'allegato A;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2005;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso in data 22 settembre 2005;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 ottobre 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  della  salute,  di  concerto con i Ministri delle attivita'
produttive,  delle  politiche  agricole  e  forestali,  degli  affari
esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

                            E m a n a il
                    seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                    Condizioni di utilizzabilita'
  1.  In  deroga  all'articolo  3,  comma  1, del decreto legislativo
14 febbraio  2003,  n.  31,  e'  consentita la commercializzazione di
prodotti  contenenti  le  sostanze elencate nell'allegato al presente
decreto, fino al 31 dicembre 2006, a condizione che:
    a) l'Autorita'  europea  per  la  sicurezza  alimentare non abbia
emesso   parere   sfavorevole   circa   l'uso  della  sostanza  nella
fabbricazione  di  prodotti  alimentari destinati ad un'alimentazione
particolare  cui  si applica il decreto legislativo 14 febbraio 2003,
n. 31;
    b) la sostanza in questione sia utilizzata nella fabbricazione di
uno   o   piu'  prodotti  alimentari  destinati  ad  un'alimentazione
particolare   commercializzati   nella   comunita'   alla   data  del
10 febbraio 2004.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 76 della Costituzione;
  Visto l'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 febbraio  2003,  n. 31, recante
attuazione  della  direttiva  2001/15/CE  sulle  sostanze che possono
essere  aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti destinati
ad una alimentazione particolare;
  Visto  il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n. 111, recante
attuazione   della   direttiva   89/398/CEE  concernente  i  prodotti
alimentari destinati ad una alimentazione particolare;
  Visto  il  decreto  legislativo  19 marzo 1996, n. 241, concernente
disciplina  sanzionatoria  delle  direttive 91/321/CEE e 92/52/CEE in
materia di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento;
  Vista  la  direttiva  2004/6/CE  della  Commissione, del 20 gennaio
2004, che deroga alla direttiva 2001/15/CE sulle sostanze che possono
essere  aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti destinati
ad un'alimentazione particolare;
  Vista  la  legge  18 aprile  2005,  n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  (legge comunitaria 2004), ed in particolare
l'allegato A;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2005;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso in data 22 settembre 2005;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 ottobre 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  della  salute,  di  concerto con i Ministri delle attivita'
produttive,  delle  politiche  agricole  e  forestali,  degli  affari
esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

                            E m a n a il
                    seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                    Condizioni di utilizzabilita'
  1.  In  deroga  all'articolo  3,  comma  1, del decreto legislativo
14 febbraio  2003,  n.  31,  e'  consentita la commercializzazione di
prodotti  contenenti  le  sostanze elencate nell'allegato al presente
decreto, fino al 31 dicembre 2006, a condizione che:
    a) l'Autorita'  europea  per  la  sicurezza  alimentare non abbia
emesso   parere   sfavorevole   circa   l'uso  della  sostanza  nella
fabbricazione  di  prodotti  alimentari destinati ad un'alimentazione
particolare  cui  si applica il decreto legislativo 14 febbraio 2003,
n. 31;
    b) la sostanza in questione sia utilizzata nella fabbricazione di
uno   o   piu'  prodotti  alimentari  destinati  ad  un'alimentazione
particolare   commercializzati   nella   comunita'   alla   data  del
10 febbraio 2004.