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DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 2005, n. 241

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recanti attuazione dell'articolo 37 dello Statuto e simmetrico trasferimento di competenze.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/12/2005
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 10-12-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visto l'articolo 87 della Costituzione;
    Visto  lo Statuto della Regione siciliana, approvato con il regio
decreto  legislativo  15  maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge
costituzionale  26  febbraio 1948, n. 2, ed in particolare l'articolo
37;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965,
n. 1074;
    Viste  le  determinazioni  della  Commissione paritetica prevista
dall'articolo 43 dello Statuto della Regione;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 ottobre 2005;
    Sulla  proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli  affari  regionali,  di  concerto  con  i Ministri
dell'economia  e  delle  finanze,  per  lo  sviluppo  e  la  coesione
territoriale, per le pari opportunita' e della difesa;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
    1. In base all'articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana,
le  relative  quote di competenza fiscale dello Stato sono trasferite
alla Regione. Simmetricamente sono trasferite alla Regione competenze
previste dallo Statuto fino ad ora esercitate dallo Stato.
    2.  Con  decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle
finanze,  d'intesa  con  l'Assessorato regionale del bilancio e delle
finanze, si provvede alla definizione delle modalita' applicative.
    Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.

      Dato a Roma, addi' 3 novembre 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Micciche',  Ministro  per lo sviluppo e
                              la coesione territoriale
                              Prestigiacomo,  Ministro  per  le  pari
                              opportunita'
                              Martino, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Castelli
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -  Si riporta il testo dell'art. 37 dello Statuto della
          Regione  siciliana  approvato con regio decreto legislativo
          15 maggio   1946,  n.  455,  e  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  10 giugno  1946,  n.  133  (edizione speciale) e
          convertito  in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58.
              "Art.  37.  - Per le imprese industriali e commerciali,
          che  hanno  la  sede  centrale  fuori  del territorio della
          Regione,  ma  che  in  essa hanno stabilimenti ed impianti,
          nell'accertamento  dei  redditi  viene determinata la quota
          del  reddito  da  attribuire  agli stabilimenti ed impianti
          medesimi.
              L'imposta  relativa  a detta quota compete alla Regione
          ed e' riscossa dagli organi di riscossione della medesima".
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma  quinto,  della  Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
          leggi e regolamenti.
              -  Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,
          che  ha  approvato  lo  Statuto della Regione siciliana, e'
          citato nella nota al titolo.
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
          1965,  n.  1074,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
          18 settembre 1965, n. 235.
              -  L'art.  43  dello  Statuto  della  Regione siciliana
          prevede  che  una  commissione paritetica di quattro membri
          nominati  dall'Alto commissario della Sicilia e dal Governo
          dello  Stato, determinera' le norme transitorie relative al
          passaggio  degli  uffici  e  del personale dello Stato alla
          regione,  nonche'  le  norme  per l'attuazione del presente
          statuto.
          Nota all'art. 1:
              L'art.  37  dello  Statuto  della  Regione siciliana e'
          riportato nella "Nota al titolo".