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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 2005, n. 237

Regolamento di attuazione dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/12/2005
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 4-12-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394;
  Visto l'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'8 novembre 2004
e del 25 luglio 2005;
  Sentita  la  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Vista  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, adottata nella
riunione del 9 settembre 2005;
  Ritenuta  la  necessita'  di  provvedere  alla  individuazione  dei
criteri  e delle modalita' preordinate all'istituzione dello speciale
programma  di  assistenza,  disciplinato dall'articolo 13 della legge
11 agosto 2003, n. 228;
  Sulla  proposta  del Ministro per le pari opportunita', di concerto
con  Ministri  dell'interno,  della  giustizia, dell'economia e delle
finanze e per gli affari regionali;
Emana
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
      Programma di assistenza per le vittime dei reati previsti
             dagli articoli 600 e 601 del codice penale
  1.  Il  programma  di assistenza di cui all'articolo 13 della legge
11 agosto 2003, n. 228, consiste in interventi rivolti specificamente
ad  assicurare,  in  via transitoria, alle vittime dei reati previsti
dagli  articoli 600  e  601 del codice penale, adeguate condizioni di
alloggio,  vitto  e  assistenza  sanitaria,  idonee  al loro recupero
fisico e psichico.
  2.  Il  programma  di  cui  al  comma 1 e' realizzato, a cura delle
regioni,  dagli  enti  locali  o  dai  soggetti  privati  con  questi
convenzionati,   dietro   presentazione   alla   Commissione  di  cui
all'articolo  3  di  progetti  di  fattibilita' indicanti i tempi, le
modalita'  e  gli  obiettivi  che si intendono conseguire, nonche' le
strutture organizzative e logistiche specificamente destinate.
  3.  I  progetti di cui al comma 2, che tengono altresi' conto delle
eventuali  esigenze collegate alla tipologia delle vittime, alla loro
eta' e al tipo di sfruttamento subito, devono prevedere in ogni caso:
    a) fornitura  alle vittime di alloggio e ricovero in strutture ad
indirizzo segreto;
    b) disponibilita'  per  le  vittime  di servizi socio-sanitari di
pronto intervento;
    c) convenzioni  con gli enti impegnati in programmi di assistenza
e   integrazione  sociale  ai  sensi  dell'articolo  18  del  decreto
legislativo   25 luglio   1998,  n.  286,  in  programmi  di  rientro
volontario  assistito  e  comunque  con  i servizi sociali degli enti
locali.
  4.  I  progetti  attivati  a  norma del presente articolo hanno una
durata  di  tre  mesi  e sono prorogabili per un ulteriore periodo di
pari durata da parte della Commissione di cui all'articolo 3.
  5.   I   soggetti  privati  che  intendono  svolgere  attivita'  di
assistenza per le finalita' di cui all'articolo 13 della legge n. 228
del  2003 devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo 52,
comma  1,  lettera  b),  del  decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto  1999,  n.  394,  e  successive  modificazioni, e stipulare
apposita convenzione con le regioni o gli enti locali di riferimento.
  6.  Le regioni o gli enti locali stipulano la convenzione con uno o
piu'  soggetti  privati  di  cui  al  comma  5, previa verifica della
rispondenza  dei  progetti  ai  criteri  ed  alle modalita' di cui al
presente    regolamento   e   previo   accertamento   dei   requisiti
organizzativi  e  logistici  occorrenti  per  la  realizzazione degli
interventi,  nonche'  del  possesso  dei  titoli  professionali degli
operatori.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alla premessa:
              - L'art.  87  della Costituzione conferisce tra l'altro
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 1, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;».
              - Il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, reca
          «testo  unico  delle disposizioni concernenti la disciplina
          dell'immigrazione    e   norme   sulla   condizione   dello
          straniero».
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
          1999,  n. 394 reca «Regolamento recante norme di attuazione
          del   testo   unico   delle   disposizioni  concernenti  la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  del decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  13  della  legge
          11 agosto  2003,  n.  228  («Misure  contro  la  tratta  di
          persone»):
              «Art.  13  (Istituzione  di  uno  speicale programma di
          assistenza   per   le  vittime  dei  reati  previsti  dagli
          articoli 600  e 601 del codice penale). - 1. Fuori dei casi
          previsti  dall'art.  16-bis  del  decreto-legge  15 gennaio
          1991,  n.  8,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge
          15 marzo  1991,  n.  82, e successive modificazioni, per le
          vittime  dei  reati  previsti  dagli articoli 600 e 601 del
          codice  penale,  come  sostituiti,  rispettivamente,  dagli
          articoli 1  e  2  della  presente  legge, e' istituito, nei
          limiti  delle  risorse  di  cui  al  comma  3, uno speciale
          programma di assistenza che garantisce, in via transitoria,
          adeguate  condizioni  di alloggio, di vitto e di assistenza
          sanitaria.  Il  programma  e'  definito  con regolamento da
          adottare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  1,  della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  su proposta del Ministro per le
          pari  opportunita' di concerto con il Ministro dell'interno
          e con il Ministro della giustizia.
              2.  Qualora  la  vittima  del  reato  di  cui ai citati
          articoli 600  e 601 del codice penale sia persona straniera
          restano  comunque  salve  le  disposizioni dell'art. 18 del
          citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
          1998.
              3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
          articolo,  determinato  in  2,5  milioni  di  euro  annui a
          decorrere  dal  2003,  si  provvede mediante corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  2003-2005,  nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
          previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per
          l'anno    2003,   allo   scopo   parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.
              4.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».
              - Il  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca
          «Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.».
          Note all'art. 1:
              - Il  reato previsto dall'art. 600 del codice penale e'
          quello   di  «Riduzione  o  mantenimento  in  schiavitu'  o
          servitu»; il reato previsto dall'art. 601 del codice penale
          e' quello di «Tratta di persone».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  18  del  decreto
          legislativo  25 luglio  1998,  n.  286  («testo unico delle
          disposizioni  concernenti la disciplina dell'immigrazione e
          norme sulla condizione dello straniero»).
              «Art.  18 (Soggiorno per motivi di protezione sociale).
          -  1. Quando,  nel  corso  di  operazioni  di  polizia,  di
          indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui
          all'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli
          previsti  dall'art.  380  del  codice  di procedura penale,
          ovvero  nel  corso  di interventi assistenziali dei servizi
          sociali  degli  enti  locali, siano accertate situazioni di
          violenza  o  di  grave  sfruttamento  nei  confronti di uno
          straniero,   ed  emergano  concreti  pericoli  per  la  sua
          incolumita',  per  effetto  dei  tentativi  di sottrarsi ai
          condizionamenti   di  un'associazione  dedita  ad  uno  dei
          predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle
          indagini  preliminari o del giudizio, il questore, anche su
          proposta  del Procuratore della Repubblica, o con il parere
          favorevole  della  stessa  autorita', rilascia uno speciale
          permesso  di  soggiorno  per  consentire  allo straniero di
          sottrarsi    alla    violenza    ed    ai   condizionamenti
          dell'organizzazione   criminale  e  di  partecipare  ad  un
          programma di assistenza ed integrazione sociale.
              2.  Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono
          comunicati  al  questore  gli  elementi  da  cui risulti la
          sussistenza  delle condizioni ivi indicate, con particolare
          riferimento  alla  gravita'  ed  attualita' del pericolo ed
          alla  rilevanza  del contributo offerto dallo straniero per
          l'efficace  contrasto  dell'organizzazione criminale ovvero
          per  la  individuazione  o  cattura  dei  responsabili  dei
          delitti  indicati  nello  stesso  comma.  Le  modalita'  di
          partecipazione  al  programma di assistenza ed integrazione
          sociale sono comunicate al sindaco.
              3.  Con  il regolamento di attuazione sono stabilite le
          disposizioni    occorrenti    per    l'affidamento    della
          realizzazione  del  programma  a soggetti diversi da quelli
          istituzionalmente  preposti  ai  servizi  sociali dell'ente
          locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo
          stesso  regolamento  sono  individuati i requisiti idonei a
          garantire   la   competenza  e  la  capacita'  di  favorire
          l'assistenza   e   l'integrazione   sociale,   nonche'   la
          disponibilita'  di  adeguate  strutture  organizzative  dei
          soggetti predetti.
              4.  Il  permesso  di  soggiorno  rilasciato a norma del
          presente  articolo  ha  la durata di sei mesi e puo' essere
          rinnovato  per un anno, o per il maggior periodo occorrente
          per  motivi  di  giustizia.  Esso  e'  revocato  in caso di
          interruzione  del programma o di condotta incompatibile con
          le  finalita' dello stesso, segnalate dal Procuratore della
          Repubblica  o,  per  quanto  di  competenza,  dal  servizio
          sociale   dell'ente   locale,   o  comunque  accertate  dal
          questore,  ovvero  quando  vengono meno le altre condizioni
          che ne hanno giustificato il rilascio.
              5.  Il  permesso  di  soggiorno  previsto  dal presente
          articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo
          studio,  nonche' l'iscrizione nelle liste di collocamento e
          lo   svolgimento  di  lavoro  subordinato,  fatti  salvi  i
          requisiti  minimi  di  eta'.  Qualora,  alla  scadenza  del
          permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso
          un   rapporto   di   lavoro,   il   permesso   puo'  essere
          ulteriormente  prorogato  o  rinnovato  per  la  durata del
          rapporto  medesimo  o,  se questo e' a tempo indeterminato,
          con le modalita' stabilite per tale motivo di soggiorno. Il
          permesso  di  soggiorno previsto dal presente articolo puo'
          essere  altresi'  convertito  in  permesso di soggiorno per
          motivi  di  studio  qualora  il titolare sia iscritto ad un
          corso regolare di studi.
              6.  Il  permesso  di  soggiorno  previsto  dal presente
          articolo  puo'  essere  altresi' rilasciato, all'atto delle
          dimissioni  dall'istituto  di  pena,  anche su proposta del
          Procuratore  della Repubblica o del giudice di sorveglianza
          presso  il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha
          terminato  l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per
          reati  commessi  durante  la minore eta', e gia' dato prova
          concreta  di  partecipazione a un programma di assistenza e
          integrazione sociale.
              7.  L'onere derivante dal presente articolo e' valutato
          in  lire  5  miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi
          annui a decorrere dall'anno 1998.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  52 del decreto del
          Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394:
              «Art.  52 (Registro delle associazioni e degli enti che
          svolgono  attivita'  a favore degli immigrati). - 1. Presso
          il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, e'
          istituito  il  registro  delle  associazioni,  degli enti e
          degli  altri  organismi privati che svolgono le attivita' a
          favore degli stranieri immigrati, previste dal testo unico.
          Il registro e' diviso in due sezioni:
                a) nella  prima  sezione  sono iscritti associazioni,
          enti  e  altri organismi privati che svolgono attivita' per
          favorire  l'integrazione  sociale degli stranieri, ai sensi
          dell'art. 42 del testo unico;
                b) nella  seconda sezione sono iscritti associazioni,
          enti    ed   altri   organismi   privati   abilitati   alla
          realizzazione  dei  programmi  di  assistenza  e protezione
          sociale degli stranieri di cui all'art. 18 del testo unico.
              2.   L'iscrizione  al  registro  di  cui  al  comma  1,
          lettera a),   e'   condizione   necessaria   per   accedere
          direttamente o attraverso convenzioni con gli enti locali o
          con  le  amministrazioni  statali,  al contributo del Fondo
          nazionale  per  l'integrazione di cui all'art. 45 del testo
          unico.
              3.   Non   possono  essere  iscritti  nel  registro  le
          associazioni,   enti  o  altri  organismi  privati  il  cui
          rappresentante  legale o uno o piu' componenti degli organi
          di  amministrazione  e  di  controllo,  siano  sottoposti a
          procedimenti   per   l'applicazione   di   una   misura  di
          prevenzione  o  a  procedimenti  penali  per  uno dei reati
          previsti   dal   testo   unico  o  risultino  essere  stati
          sottoposti  a misure di prevenzione o condannati, ancorche'
          con  sentenza  non  definitiva,  per uno dei delitti di cui
          agli  articoli 380  e  381  del codice di procedura penale,
          salvo  che i relativi procedimenti si siano conclusi con un
          provvedimento  che  esclude  il  reato o la responsabilita'
          dell'interessato,  e  salvi  in ogni caso gli effetti della
          riabilitazione.».