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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 2005, n. 232

Regolamento recante: «Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748, in materia di dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati».

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/11/2005
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 29-11-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  16,  commi  1  e  8,  del decreto legislativo 12
febbraio  1993,  n.  39,  che,  tra  l'altro,  demanda  ad uno o piu'
regolamenti l'individuazione di particolari modalita' di applicazione
del   medesimo   decreto   in   relazione  all'Amministrazione  della
giustizia;
  Visto l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748;
  Visto  l'articolo  17,  comma  1, lettera b), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
  Acquisita  l'intesa  del  Centro  nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione deliberata nell'adunanza del 4 agosto 2005;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 ottobre 2005;
  Sulla proposta del Ministro della giustizia;
                                Emana
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

  1.  All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente
della  Repubblica  28 ottobre 1994, n. 748, le parole: "il magistrato
equiparato  a dirigente generale di cui all'articolo 10, comma 1, del
decreto  legislativo"  sono  sostituite dalle seguenti: "il dirigente
generale  di  cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo o
il magistrato ad esso equiparato".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 25 ottobre 2005
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 368
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione, conferisce tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  16  del  decreto
          legislativo  12 febbraio  1993,  n. 39 (Norme in materia di
          sistemi  informativi  automatizzati  delle  amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421):
              "Art. 16. - 1. Entro il 31 dicembre 1993 sono adottati,
          su   proposta   dei   Ministri   competenti,  d'intesa  con
          l'Autorita',  uno o piu' regolamenti governativi emanati ai
          sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  al  fine  di  coordinare le disposizioni del presente
          decreto con le esigenze di gestione dei sistemi informativi
          automatizzati  concernenti  la  sicurezza  dello  Stato, la
          difesa  nazionale,  l'ordine  e  la  sicurezza pubblica, lo
          svolgimento   di   consultazioni  elettorali  nazionali  ed
          europee.
              2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
          sistemi  informativi  automatizzati  di  cui  al  comma  1,
          contestualmente  ai  regolamenti  ivi previsti, a decorrere
          dal 1° gennaio 1994. Restano comunque ferme le disposizioni
          di  cui agli articoli da 6 a 12 della legge 1° aprile 1981,
          n.   121,   e  dei  relativi  provvedimenti  di  attuazione
          concernenti  il  funzionamento del centro elaborazione dati
          di cui all'art. 8 della stessa legge.
              3.  Per ragioni di assoluta urgenza, le amministrazioni
          di   cui   al   comma   1   hanno   facolta'  di  procedere
          indipendentemente dal parere dell'Autorita' di cui all'art.
          8,  dandone  comunicazione  all'Autorita' medesima. In tali
          casi   le   amministrazioni   richiedono   direttamente  al
          Consiglio  di  Stato  il  parere  di  competenza, che viene
          espresso  nei  termini  di cui all'art. 8, comma 4, ridotti
          della meta'.
              4.   Le   comunicazioni  all'Autorita'  concernenti  la
          progettazione,  lo  sviluppo  e  la  gestione  dei  sistemi
          informativi  automatizzati  di  cui al comma 1 sono coperte
          dal  segreto  d'ufficio  o  dal  segreto  di Stato, secondo
          l'indicazione dell'amministrazione interessata.
              5.  Dall'applicazione del presente decreto sono esclusi
          gli  enti  che  svolgono la loro attivita' nelle materie di
          cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio
          dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
              6.  Sono  fatte salve le disposizioni di legge relative
          al trattamento di dati personali.
              7.  Ai  fini  dell'integrazione e dell'interconnessione
          dei  sistemi  informativi  automatizzati resta fermo quanto
          previsto dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
              8.  Con  i  regolamenti di cui al comma 1 sono altresi'
          individuate   particolari  modalita'  di  applicazione  del
          presente  decreto  in  relazione  all'Amministrazione della
          giustizia.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  28 ottobre  1994,  n.  748
          (Regolamento  recante  modalita'  applicative  del  decreto
          legislativo  12 febbraio  1993,  n.  39,  recante  norme in
          materia   di   sistemi   informativi   automatizzati  delle
          amministrazioni pubbliche, in relazione all'Amministrazione
          della  giustizia),  come  modificato  dal  regolamento  qui
          pubblicato:
              "Art. 1 (Definizioni e finalita). - 1. Agli effetti del
          presente regolamento, si intende per:
                a) "decreto   legislativo",  il  decreto  legislativo
          12 febbraio 1993, n. 39;
                b) "Amministrazione  della  giustizia",  il complesso
          degli  uffici centrali e periferici del Ministero di grazia
          e  giustizia  e  degli  archivi notarili, nonche' l'insieme
          degli  organi  giudiziari facenti parte della giurisdizione
          ordinaria;
                c) "dirigente responsabile", il dirigente generale di
          cui  all'art.  10,  comma  1,  del decreto legislativo o il
          magistrato ad esso equiparato;
                d) "Autorita'",  l'Autorita'  per l'informatica nella
          pubblica amministrazione.
              2.  Il  presente  regolamento  si  applica  ai  sistemi
          informativi    automatizzati   dell'Amministrazione   della
          giustizia  rispondenti  alle finalita' di dotare gli organi
          giudiziari ed ogni altra articolazione dell'Amministrazione
          di  idonei  supporti  conoscitivi  ed  operativi  intesi  a
          potenziare   i   mezzi   necessari  per  l'esercizio  della
          giurisdizione,      denominati     "sistemi     informativi
          automatizzati" negli articoli successivi.".
              -  Si  riporta  il testo del comma 1 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;".
          Nota all'art. 1:
              -  Per  il  testo  dell'art.  1  del citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748, vedi
          note alle premesse.