stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 30 settembre 2005, n. 225

Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/11/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/06/2016)
nascondi
Testo in vigore dal: 18-11-2005
al: 30-6-2016
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1019/2002 della  Commissione,  del  13
giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio  di
oliva, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunita'  europee,  legge  comunitaria  per  il  2003,  ed  in
particolare l'articolo 3; 
  Vista la legge 24  novembre  1981,  n.  689,  recante  modifica  al
sistema penale; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1999,  n.  507,  recante
depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio
ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali
in data  29  aprile  2004  concernente  disposizioni  applicative  di
controllo delle norme di commercializzazione dell'olio  di  oliva  di
cui al regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio  2004,
che  attribuisce  all'Ispettorato  centrale  repressione  frodi   del
Ministero delle politiche agricole  e  forestali  la  competenza  nei
controlli di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali
in data 4 giugno 2004 di attuazione del citato  decreto  ministeriale
in data 29 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  143
del 21 giugno 2004; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 18 novembre 2004; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 settembre 2005; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle  politiche
agricole e forestali, delle attivita' produttive  e  per  gli  affari
regionali; 
 
             E m a n a il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
               Imballaggi per le vendite al dettaglio 
 
  1. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  detenga  per
vendere o venda gli oli di  cui  all'articolo  1,  paragrafo  1,  del
regolamento (CE)  n.  1019/2002  in  imballaggi  preconfezionati  non
conformi all'articolo 2, paragrafo 1, del medesimo  regolamento  (CE)
n. 1019/2002, e' sottoposto alla sanzione  amministrativa  pecuniaria
del pagamento di una somma: 
    a) da cento euro a seicento euro,  nel  caso  di  imballaggi  non
conformi  in  quanto  di  capacita'  superiore   a   quelle   massime
consentite; 
    b) da ottocento euro a quattromilaottocento  euro,  nel  caso  di
imballaggi non conformi in quanto non  provvisti  di  un  sistema  di
chiusura che perde la propria integrita' dopo la prima utilizzazione. 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  Il  regolamento  (CE)  n. 1019/2002 e' pubblicato in
          GUCE n. L 155 del 14 giugno 2002.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  3,  della  legge
          31 ottobre   2003,   n.   306,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 15 novembre 2003, n. 266, supplemento ordinario:
              «Art.   3   (Delega   al   Governo  per  la  disciplina
          sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
          1.  Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
          comunitarie  nell'ordinamento  nazionale, il Governo, fatte
          salve  le  norme  penali  vigenti, e' delegato ad adottare,
          entro  due  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge,  disposizioni  recanti  sanzioni  penali o
          amministrative  per  le violazioni di direttive comunitarie
          attuate  in  via  regolamentare  o  amministrativa ai sensi
          della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile
          1998,  n.  128,  e  della  presente legge, e di regolamenti
          comunitari  vigenti  alla  data  di entrata in vigore della
          presente  legge,  per  i  quali  non  siano  gia'  previste
          sanzioni penali o amministrative.
              2.  La  delega  di  cui  al  comma 1, e' esercitata con
          decreti  legislativi  adottati  ai sensi dell'art. 14 della
          legge  23 agosto  1988,  n. 400, su proposta del Presidente
          del  Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
          comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con
          i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si
          informeranno   ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
          all'art. 2, comma 1, lettera c).
              3.  Sugli  schemi  di  decreto  legislativo  di  cui al
          presente  articolo  il  Governo  acquisisce  i  pareri  dei
          competenti  organi  parlamentari che devono essere espressi
          entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi. Decorso
          inutilmente  il  termine  predetto,  i  decreti legislativi
          possono essere comunque emanati.».
              -  La  legge  24 novembre  1981,  n. 689, e' pubblicata
          nella   Gazzetta   Ufficiale  30  novembre  1981,  n.  329,
          Supplemento Ordinario.
              -  Il  decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 31 dicembre 1999, n.
          306, supplemento ordinario.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  della  legge
          25 giugno  1999, n. 205, recante: «Delega al Governo per la
          depenalizzazione  dei  reati  minori e modifiche al sistema
          penale e tributario».
              «Art.  1  (Delega).  -  1.  Il  Governo  e' delegato ad
          adottare,  entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore
          della   presente  legge,  un  decreto  legislativo  per  la
          trasformazione    da    illecito    penale    in   illecito
          amministrativo   e   per   la   riforma   della  disciplina
          sanzionatoria  nelle  materie indicate negli articoli 3, 4,
          5,  6,  7  e  8,  e  per attribuire al giudice di pace, nel
          rispetto   dei   principi   e  criteri  direttivi  previsti
          dall'art.  2,  la  competenza  in  materia  di  opposizione
          all'ordinanza-ingiunzione, di cui agli articoli 22, 23 e 24
          della legge 24 novembre 1981, n. 689».
          Nota all'art. 1:
              -  Il  regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione,
          del  13 giugno 2002, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 126 del 31 maggio 2004.
              (Omissis).