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DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 2005, n. 215

Attuazione della direttiva 2003/93/CE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 8/11/2005
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 8-11-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la direttiva 2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, e
la  direttiva  2004/56/CE del Consiglio, del 21 aprile 2004, le quali
modificano  la  direttiva  77/799/CEE  del Consiglio, del 19 dicembre
1977,  relativa alla reciproca assistenza fra le autorita' competenti
degli  Stati  membri  in  materia di imposte dirette e di imposte sui
premi assicurativi;
  Visto  l'articolo 1,  paragrafo  5,  della  direttiva 77/799/CEE il
quale  prevede che per l'Italia si intende quale autorita' competente
il   Capo   del   Dipartimento   per  le  politiche  fiscali  o  suoi
rappresentanti autorizzati;
  Visto  l'articolo  1,  comma  1, della legge 18 aprile 2005, n. 62,
recante  disposizioni  per  l'adempimento  degli  obblighi  derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria  2004),  che  ha delegato il Governo a recepire la citata
direttiva  2003/93/CE  ricompresa  nell'elenco  di cui all'allegato A
della medesima legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto;
  Vista la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante nuove disposizioni
tributarie  in  materia  di  assicurazioni  private  e  di  contratti
vitalizi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
degli affari esteri e della giustizia;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
          Disposizioni concernenti la reciproca assistenza
 tra le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo 31, il terzo e il quarto comma sono abrogati;
    b) dopo  l'articolo  31 e' inserito il seguente: «Articolo 31-bis
(Assistenza   per   lo  scambio  di  informazioni  tra  le  autorita'
competenti    degli    Stati    membri   dell'Unione   europea). - 1.
L'Amministrazione  finanziaria  provvede  allo  scambio, con le altre
autorita'  competenti  degli  Stati membri dell'Unione europea, delle
informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle
imposte  sul  reddito  e  sul  patrimonio.  Essa,  a  tale fine, puo'
autorizzare  la  presenza  nel  territorio  dello Stato di funzionari
delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.
  2.  L'Amministrazione  finanziaria  provvede  alla  raccolta  delle
informazioni  da trasmettere alle predette autorita' con le modalita'
ed  entro  i  limiti  previsti  per  l'accertamento delle imposte sul
reddito.
  3.  Le  informazioni  non sono trasmesse quando possono rivelare un
segreto   commerciale,   industriale  o  professionale,  un  processo
commerciale  o  un'informazione  la  cui  divulgazione  contrasti con
l'ordine  pubblico.  La  trasmissione delle informazioni puo' essere,
inoltre,  rifiutata  quando l'autorita' competente dello Stato membro
richiedente,  per  motivi  di  fatto o di diritto, non e' in grado di
fornire lo stesso tipo di informazioni.
  4.  Le  informazioni  ottenute  ai  sensi  del  comma 1 sono tenute
segrete  con  i  limiti e le modalita' disposti dall'articolo 7 della
direttiva  77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, modificata
dalle  direttive  2003/93/CE  del  Consiglio,  del  7 ottobre 2003, e
2004/56/CE del Consiglio, del 21 aprile 2004.
  5.   Non   e'  considerata  violazione  del  segreto  d'ufficio  la
comunicazione   da   parte   dell'Amministrazione   finanziaria  alle
autorita' competenti degli altri Stati membri delle informazioni atte
a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul
patrimonio.
  6.  Quando la situazione di uno o piu' soggetti di imposta presenta
un   interesse   comune  o  complementare  con  altri  Stati  membri,
l'Amministrazione  finanziaria puo' decidere di procedere a controlli
simultanei  con  le  Amministrazioni  finanziarie  degli  altri Stati
membri,  ciascuno  nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le
informazioni  cosi'  ottenute  quando  tali  controlli  appaiano piu'
efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.
  7.   L'Amministrazione   finanziaria  individua,  autonomamente,  i
soggetti   d'imposta   sui   quali   intende  proporre  un  controllo
simultaneo,  informando  le  autorita'  competenti  degli altri Stati
membri   interessati  circa  i  casi  suscettibili  di  un  controllo
simultaneo.  A tale fine, essa indica, per quanto possibile, i motivi
per  cui  detti casi sono stati scelti e fornisce le informazioni che
l'hanno  indotta  a  proporli,  indicando il termine entro il quale i
controlli devono essere effettuati.
  8. Qualora l'autorita' competente di un altro Stato membro proponga
di   partecipare   ad   un  controllo  simultaneo,  l'Amministrazione
finanziaria  comunica alla suddetta autorita' l'adesione o il rifiuto
ad  eseguire  il  controllo  richiesto, specificando, in quest'ultimo
caso, i motivi che si oppongono all'effettuazione di tale controllo.
  9.  Nel  caso  di  adesione  alla  proposta di controllo simultaneo
avanzata   dall'autorita'   competente  di  un  altro  Stato  membro,
l'Amministrazione  finanziaria  designa un rappresentante cui compete
la direzione e il coordinamento del controllo.
  10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o   maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica  e  l'Amministrazione
competente provvede all'espletamento delle attivita' ivi previste con
le  risorse  umane  strumentali e finanziarie previste a legislazione
vigente.»;
    c) dopo  l'articolo  60 e' inserito il seguente: «Articolo 60-bis
(Assistenza  per le richieste di notifica tra le autorita' competenti
degli   Stati  membri  dell'Unione  europea). - 1.  L'Amministrazione
finanziaria  puo' chiedere all'autorita' competente di un altro Stato
membro   di  notificare  al  destinatario,  secondo  le  norme  sulla
notificazione  dei  corrispondenti  atti  vigenti  nello Stato membro
interpellato,   tutti   gli   atti   e   le  decisioni  degli  organi
amministrativi    dello   Stato   relativi   all'applicazione   della
legislazione  interna  sulle  imposte  indicate nell'articolo 1 della
direttiva  77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, modificata
dalle  direttive  2003/93/CE  del  Consiglio,  del  7 ottobre 2003, e
2004/56/CE del Consiglio, del 21 aprile 2004.
  2.  Su  domanda dell'autorita' competente di un altro Stato membro,
l'Amministrazione  finanziaria  procede, secondo le norme di legge in
vigore  per  la  notifica  dei  corrispondenti  atti  nel  territorio
nazionale,  alla  notifica  al  destinatario  di  tutti gli atti e le
decisioni   delle   autorita'   amministrative   dello  Stato  membro
richiedente  relativi  all'applicazione,  nel  suo  territorio, della
legislazione  sulle  imposte indicate nell'articolo 1 della direttiva
77/799/CEE.
  3.  La  domanda  di  notifica indica il contenuto dell'atto o della
decisione   da   notificare  e  contiene  il  nome,  l'indirizzo  del
destinatario    e    qualsiasi    altro    dato    utile    ai   fini
dell'identificazione dello stesso.
  4. L'Amministrazione finanziaria informa immediatamente l'autorita'
richiedente   circa   il  seguito  dato  alla  domanda  di  notifica,
comunicando  la  data  in  cui  l'atto  o  la  decisione  sono  stati
notificati al destinatario.»;
    d) all'articolo 68, l'ultimo comma e' abrogato.
  2. All'articolo 66, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, le parole: «in attuazione della
direttiva  del  Consiglio  delle  Comunita' europee n. 77/799/CEE del
19 dicembre  1977,  modificata  dalla  direttiva n. 79/1070/CEE del 6
dicembre  1979»  sono sostituite dalle seguenti: «in attuazione della
direttiva 2003/93/CE e del regolamento (CE) n. 1798/2003.».
  3.  Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) nella  rubrica  del titolo V dopo la parola: «violazioni» sono
aggiunte,  in  fine,  le seguenti: «e la reciproca assistenza fra gli
Stati membri dell'Unione europea»;
    b) dopo  l'articolo  28 e' inserito il seguente: «Articolo 28-bis
(Assistenza   per   lo  scambio  di  informazioni  tra  le  autorita'
competenti    degli    Stati    membri   dell'Unione   europea). - 1.
L'Amministrazione  finanziaria  provvede  allo  scambio, con le altre
autorita'  competenti  degli  Stati membri dell'Unione europea, delle
informazioni  necessarie  per  assicurare  il  corretto  accertamento
dell'imposta  sulle  assicurazioni;  a  tal fine, puo' autorizzare la
presenza   nel   territorio   dello   Stato   di   funzionari   delle
amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.
  2.  L'Amministrazione  finanziaria  provvede  alla  raccolta  delle
informazioni  da trasmettere alle predette autorita' con le modalita'
ed  entro  i  limiti  previsti  per  l'accertamento  dell'imposta  di
registro.
  3.  Per  quanto  non previsto dal presente articolo si applicano le
disposizioni concernenti la reciproca assistenza tra gli Stati membri
dell'Unione   europea,   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La  direttiva  2003/93/CE  e'  pubblicata  in GUCE n.
          L 264 del 15 ottobre 2003.
              - La  direttiva  2004/56/CE  e'  pubblicata  in GUCE n.
          L 127 del 29 aprile 2004.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  1,  comma  1,  e
          l'allegato  A,  della  legge 8 aprile 2005, n. 62, recante:
          «Disposizioni  per  l'adempimento  degli obblighi derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge
          comunitaria 2004).»:
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato ad
          adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A e B.»
                                                          «Allegato A
                                                (Art. 1, commi 1 e 3)
              2001/83/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          6 novembre  2001, recante un codice comunitario relativo ai
          medicinali per uso umano.
              2003/38/CE  del  Consiglio,  del  13 maggio  2003,  che
          modifica  la direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali
          di  taluni tipi di societa' per quanto concerne gli importi
          espressi in euro.
              2003/73/CE   della  Commissione,  del  24 luglio  2003,
          recante   modifica   dell'allegato   III   della  direttiva
          1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
              2003/93/CE  del  Consiglio,  del  7 ottobre  2003,  che
          modifica  la  direttiva  77/799/CEE relativa alla reciproca
          assistenza  fra  le autorita' competenti degli Stati membri
          nel settore delle imposte dirette e indirette.
              2003/94/CE  della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che
          stabilisce  i  principi  e  le linee direttrici delle buone
          prassi  di  fabbricazione  relative  ai  medicinali per uso
          umano   e   ai   medicinali   per  uso  umano  in  fase  di
          sperimentazione.
              2003/98/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          17 novembre  2003, relativa al riutilizzo dell'informazione
          del settore pubblico.
              2003/122/Euratom  del  Consiglio, del 22 dicembre 2003,
          sul  controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta
          attivita' e delle sorgenti orfane.
              2004/6/CE  della  Commissione, del 20 gennaio 2004, che
          deroga  alla  direttiva  2001/15/CE  al  fine  di differire
          l'applicazione del divieto di commercio di taluni prodotti.
              2004/28/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante
          un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari.
              2004/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 aprile 2004 relativa alla limitazione delle emissioni di
          composti  organici  volatili  dovute  all'uso  di  solventi
          organici  in  talune pitture e vernici e in taluni prodotti
          per   carrozzeria   e   recante  modifica  della  direttiva
          1999/13/CE.».
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  600, reca: «Disposizioni comuni in
          materia di accertamento delle imposte sui redditi.».
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972,  n. 633, reca: «Istituzione e disciplina dell'imposta
          sul valore aggiunto.».
              - La  legge  29 ottobre  1961,  n.  1216,  reca: «Nuove
          disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private
          e di contratti vitalizi.».
          Note all'art. 1:
              - Il  testo  dell'art.  31  del  decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato
          dal presente decreto, e' il seguente:
              «Art.    31    (Attribuzioni    degli    Uffici   delle
          imposte). - Gli   uffici   delle   imposte  controllano  le
          dichiarazioni  presentate  dai contribuenti e dai sostituti
          d'imposta,  ne  rilevano l'eventuale omissione e provvedono
          alla  liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute;
          vigilano   sull'osservanza  degli  obblighi  relativi  alla
          tenuta  delle  scritture  contabili  e degli altri obblighi
          stabiliti  nel  presente decreto e nelle altre disposizioni
          relative   alle   imposte   sui  redditi;  provvedono  alla
          irrogazione  delle  pene pecuniarie previste nel titolo V e
          alla  presentazione  del rapporto all'autorita' giudiziaria
          per le violazioni sanzionate penalmente.
              La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui
          circoscrizione   e'   il  domicilio  fiscale  del  soggetto
          obbligato  alla  dichiarazione  alla  data in cui questa e'
          stata o avrebbe dovuto essere presentata.».
              -  Il  testo  dell'art.  68  del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato
          dal presente regolamento, e' il seguente:
              «Art.    68   (Segreto   d'ufficio). - E'   considerata
          violazione  del  segreto  di ufficio qualunque informazione
          comunicazione riguardante l'accertamento, data senza ordine
          del  giudice,  salvo i casi previsti dalla legge, a persone
          estranee   alle  rispettive  amministrazioni,  diverse  dal
          contribuente   o  da  chi  lo  rappresenta,  dal  personale
          dell'amministrazione finanziaria e dalla guardia di finanza
          nonche'  dai  componenti  delle commissioni di cui all'art.
          45,  dai  membri  dei  consigli  comunali  e  dei  consigli
          tributari,  dai  membri  dei  comitati  che  esercitano  il
          controllo  di  legittimita'  sugli  atti  dei  comuni e dal
          personale  dei comuni che partecipano all'accertamento. Non
          e'   considerata   violazione   del  segreto  d'ufficio  la
          comunicazione  dei  dati  contenuti nelle dichiarazioni dei
          redditi.
              Qualora  l'Amministrazione finanziaria si avvalga delle
          facolta'  previste  nel  successivo  art. 69, quarto comma,
          nell'art.   12  della  legge  13 giugno  1952,  n.  693,  e
          nell'art. 12, sesto comma, del decreto del Presidente della
          Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, non sono considerate
          violazioni  del  segreto  di  ufficio  la  trasmissione  al
          consorzio  obbligatorio  tra  gli  esattori  delle  imposte
          dirette   in  carica  delle  dichiarazioni  presentate  dai
          contribuenti e la comunicazione di dati e notizie necessari
          per  l'esecuzione  dei  compiti  affidati  al consorzio. Le
          persone  che comunque attendono agli adempimenti relativi a
          tali   compiti  sono  tenute  a  mantenere  il  segreto  di
          ufficio».
              - Il  testo  dell'art.  66  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, come modificato
          dal presente decreto, e' il seguente:
              «Art.    66    (Segreto   d'ufficio). - Gli   impiegati
          dell'Amministrazione  finanziaria  e gli ufficiali e agenti
          della  guardia  di  finanza  sono  obbligati al segreto per
          tutto  cio' che riguarda i dati e le notizie di cui vengono
          a  conoscenza nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio
          dei poteri previsti dal presente decreto.
              Non  e' considerata violazione del segreto d'ufficio la
          comunicazione  da  parte  dell'Amministrazione  finanziaria
          alle   competenti   autorita'   degli  Stati  membri  della
          Comunita'  economica  europea  delle  informazioni  atte  a
          permettere il corretto accertamento dell'IVA, in attuazione
          della  direttiva  2003/93/CE  e  del  regolamento  (CE)  n.
          1798/2003.».
              - Il  titolo  V  della  legge  29 ottobre 1961, n. 1216
          (Nuove  disposizioni tributarie in materia di assicurazioni
          private  e  di  contratti  vitalizi),  come  modificato dal
          presente  decreto,  reca:  «Disposizioni per la risoluzione
          delle  controversie,  per  la  riscossione  coattiva  e per
          l'accertamento  delle  violazioni e la reciproca assistenza
          fra gli Stati membri dell'Unione europea».