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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 4 agosto 2005, n. 205

Regolamento sulle modalità di funzionamento delle sezioni distaccate delle rappresentanze diplomatiche, in applicazione dell'articolo 30-bis, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/2005
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Testo in vigore dal: 20-10-2005
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18,     e    successive    modificazioni,    recante    l'ordinamento
dell'Amministrazione   degli   affari   esteri,  e,  in  particolare,
l'articolo 30-bis, introdotto dalla legge del 23 aprile 2003, n. 109;
  Vista  la  legge  6 febbraio  1985, n. 15 concernente la disciplina
delle  spese  da  effettuarsi  all'estero  dal Ministero degli affari
esteri;
  Visto  l'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 marzo 2000, n. 85, sul riordino
della carriera diplomatica;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n.
120,  concernente il regolamento recante norme per la semplificazione
del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da
parte  dei  funzionari  delegati  operanti  presso  le rappresentanze
all'estero;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n.
384,  recante  il  regolamento di semplificazione dei procedimenti di
spese in economia;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 giugno 2004;
  Ritenuto di uniformarsi a tale parere;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio in data 5 agosto
2004;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 30-bis, comma 3 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il
funzionario  incaricato  della  direzione della sezione distaccata e'
delegato  dal  titolare  della  rappresentanza  diplomatica da cui la
sezione  dipende  ad espletare le procedure di esame per l'assunzione
di impiegati a contratto.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si  trascrive  il  testo del comma 3 dell'art. 30-bis
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
          n.   18   (Ordinamento  dell'amministrazione  degli  affari
          esteri):
              «Art.  30-bis  (Sezioni distaccate delle rappresentanze
          diplomatiche). - 1. Per  particolari esigenze di servizio e
          di   razionalizzazione   della  rete  diplomatico-consolare
          possono  essere  istituite,  con decreto del Ministro degli
          affari  esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e
          delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
          dello   Stato,   sezioni   distaccate   di   rappresentanze
          diplomatiche  in Stati diversi da quello dove queste ultime
          hanno  sede  ma compresi nel territorio di loro competenza,
          ovvero   in   luogo  di  rappresentanze  diplomatiche  gia'
          esistenti.  Con  le  stesse modalita' si provvede alla loro
          soppressione.
              2.   L'incarico   di   dirigere  in  loco  una  sezione
          distaccata,    la    quale    dipende   gerarchicamente   e
          funzionalmente  dalla rappresentanza diplomatica competente
          per  territorio, individuata nel decreto di cui al comma 1,
          e'   conferito   nell'ambito   delle   dotazioni  organiche
          esistenti  ad  un  funzionario  diplomatico  di  grado  non
          superiore   a   consigliere  di  ambasciata,  nominato  dal
          Ministro  degli  affari  esteri  e  accreditato  presso  le
          autorita'   locali,  ai  soli  fini  formali  esterni,  con
          funzioni  di  incaricato d'affari ad interim. Il capo della
          missione  diplomatica  mantiene,  in conformita' alle norme
          del  diritto  internazionale,  l'accreditamento  come  capo
          missione  anche  nello Stato ove viene istituita la sezione
          distaccata.
              3.  Il  funzionario  incaricato  della  direzione della
          sezione  occupa, in conformita' a quanto previsto dall'art.
          101,   un   posto   di   organico   istituito   presso   la
          rappresentanza  diplomatica  da  cui la sezione dipende con
          decreto  del  Ministro degli affari esteri, di concerto con
          il  Ministro  dell'economia  e delle finanze. Con le stesse
          modalita'   vengono   istituiti   e   soppressi  presso  la
          rappresentanza   diplomatica,   nell'ambito  delle  risorse
          disponibili,  posti  di  organico  per  altro personale non
          diplomatico  dei  ruoli organici dell'amministrazione degli
          affari  esteri  destinato  a  prestare  servizio  presso la
          sezione.  L'amministrazione,  nei limiti del contingente di
          cui all'art. 152, puo' autorizzare altresi' l'assunzione da
          parte  della  rappresentanza  diplomatica  di  impiegati  a
          contratto reclutati nella sede dove e' istituita la sezione
          e a quest'ultima assegnati.
              4.  Il  decreto  che  istituisce  la sezione distaccata
          determina il numero e la ripartizione dei posti di organico
          della rappresentanza diplomatica da cui la sezione dipende,
          da   utilizzare  per  le  necessita'  di  funzionamento  di
          quest'ultima.  Nel decreto vengono altresi' determinati, ai
          sensi  dell'art.  171,  i parametri relativi alla sede dove
          viene  istituita  la  sezione,  ai  fini  del  calcolo  del
          trattamento  economico  spettante  al  personale  dei ruoli
          organici  destinato  a  prestarvi  servizio. Al funzionario
          incaricato  di  dirigere  la  sezione  spetta un assegno di
          rappresentanza  determinato  ai sensi e con le modalita' di
          cui  al comma 3 dell'art. 171-bis. Lo stesso decreto dovra'
          contestualmente  indicare  le eventuali misure compensative
          idonee  per il conseguimento di corrispondenti risparmi, ai
          fini dell'invarianza della spesa.
              5.  La  sezione  distaccata, nei limiti delle direttive
          che  le vengono impartite dalla missione diplomatica da cui
          dipende,  assicura  le  funzioni  di  cui all'art. 37. Essa
          svolge altresi' le funzioni consolari di cui all'art. 39.
              6. La sezione puo' essere ubicata anche all'interno dei
          locali  degli  uffici  di  altri  Stati  membri dell'Unione
          europea   o   della   Commissione   europea   eventualmente
          disponibili   in   loco.  A  tale  fine  e'  stipulata  una
          convenzione  che  prevede  l'eventuale corresponsione di un
          canone di locazione e il rimborso diretto ai predetti Stati
          o alla Commissione europea delle spese per il funzionamento
          della sezione.
              7.  Le  altre modalita' di funzionamento delle sezioni,
          le dotazioni e le attrezzature di cui esse devono disporre,
          sono  determinate  con  decreto  del  Ministro degli affari
          esteri,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri)»:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              - Il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
          «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
              - Il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche».
          Nota all'art. 1:
              - Per   il  testo  dell'art.  30-bis  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n. 18 del 1967 si veda nelle
          note alle premesse.