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DECRETO-LEGGE 30 settembre 2005, n. 203

Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/10/2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 (in S.O. n.195 relativo alla G.U. 02/12/2005, n. 281).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2022)
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Testo in vigore dal: 4-10-2005
al: 2-12-2005
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  per   un   piu'   incisivo   contrasto   del   fenomeno
dell'evasione  fiscale,  nonche'  altre  disposizioni  tributarie   e
finanziarie urgenti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 settembre 2005; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
     Partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale 
 
  1. Per potenziare l'azione di contrasto  all'evasione  fiscale,  in
attuazione  dell'articolo  44  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i comuni hanno  titolo  ad  una
quota di partecipazione all'accertamento fiscale pari al 30 per cento
delle somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali. 
  2. Con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,
emanato, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto, d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, sono stabilite le  modalita'  tecniche  di  accesso
alle  banche  dati  e  di  trasmissione  ai  comuni,  anche  in   via
telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti  in
essi  residenti,  nonche'  quelle  della  partecipazione  dei  comuni
all'accertamento  fiscale  di  cui  al  comma  1.  Con  il   medesimo
provvedimento sono altresi' individuate le ulteriori materie  per  le
quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale; in  tale  ultimo
caso,  il  provvedimento,  adottato   d'intesa   con   il   direttore
dell'Agenzia del territorio per i  tributi  di  relativa  competenza,
puo' prevedere  anche  una  applicazione  graduale  in  relazione  ai
diversi tributi.