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DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2005, n. 202

Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-10-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 2005, n. 244 (in G.U. 30/11/2005, n.279).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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vigente al 29/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-12-2005
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Considerati i recenti episodi verificatisi in alcuni Paesi dell'Est
europeo, nei quali sono stati riscontrati casi di animali colpiti dal
virus dell'influenza aviaria;
  Valutato   il  rischio  potenziale  di  una  catastrofica  pandemia
influenzale;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
idonee  ad  evitare  il  rischio  in  Italia  di  una  tale emergenza
sanitaria  attraverso  controlli  piu'  rigorosi alle frontiere sugli
animali  vivi  e  sugli  alimenti,  nonche'  ad elevare il livello di
protezione dei cittadini;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 16 settembre e del 23 settembre 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i Ministri della difesa,
dell'economia  e  delle  finanze,  per  gli  affari regionali e degli
affari esteri;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1
           Prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria
          le malattie degli animali e le relative emergenze

  1.  Ai  fini  del  potenziamento  e  della  razionalizzazione degli
strumenti  di lotta contro l'influenza aviaria, le malattie animali e
le  emergenze zoo-sanitarie, nonche' per incrementare le attivita' di
prevenzione,   profilassi   internazionale   e   controllo  sanitario
esercitato  dagli  uffici  centrali  e periferici del Ministero della
salute,  e'  istituito  presso  la  Direzione  generale della sanita'
veterinaria  e  degli  alimenti del Ministero della salute, il Centro
nazionale  di  lotta  ed  emergenza contro le malattie animali ((, di
seguito  denominato  "Centro  nazionale",)) che definisce e programma
gli  obiettivi  e  le  strategie di controllo e di eradicazione delle
malattie  e  svolge  mediante  l'Unita'  centrale di crisi, unica per
tutte  le  malattie  animali  e  raccordo  tecnico-operativo  con  le
analoghe   strutture   regionali  e  locali,  compiti  di  indirizzo,
coordinamento   e  verifica  ispettiva  anche  per  le  finalita'  di
profilassi  internazionale, avvalendosi direttamente ((degli Istituti
zooprofilattici  sperimentali  con  i  loro Centri di referenza ed in
particolare di quello per l'influenza aviaria di Padova)), del Centro
di  referenza  nazionale  per  l'epidemiologia,  del  Dipartimento di
veterinaria  dell'Istituto superiore di sanita' in collaborazione con
le   regioni   e   le   province  autonome,  nonche'  delle  Facolta'
universitarie  di  medicina  veterinaria e degli organi della sanita'
militare.  L'individuazione  dettagliata delle funzioni e dei compiti
del  Centro  nazionale,  unitamente  alla  sua  composizione  ed alla
organizzazione   necessaria   ad  assicurarne  il  funzionamento,  e'
effettuata  con  decreto  del  Ministro  della  salute ((, nel limite
massimo  di  spesa di 190.000 euro per l' anno 2005 e di 5 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2006)).
  2.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute e del Ministro delle
politiche  agricole  e  forestali  sono  determinate  le modalita' di
partecipazione  alle attivita' del Centro ((nazionale)) e dell'Unita'
di  crisi  delle  strutture  del Ministero delle politiche agricole e
forestali e degli enti di ricerca ad esso collegati.
  3.  E'  istituito  presso il Ministero della salute il Dipartimento
per  la  sanita'  pubblica  veterinaria, la nutrizione e la sicurezza
degli  alimenti,  articolato  in  tre  uffici di livello dirigenziale
generale,  nel quale confluiscono, tra l'altro, la Direzione generale
della  sanita'  veterinaria  e  degli  alimenti,  l'istituendo Centro
nazionale ((...)), ((nonche' il)) Comitato nazionale per la sicurezza
alimentare,  con il compito di provvedere alla riorganizzazione delle
attivita'  attribuite  a  detto  Ministero dal decreto legislativo 30
luglio  1999,  n.  300,  e  successive  modificazioni,  in materia di
sanita' veterinaria e di sicurezza degli alimenti.
  4.   Per   garantire  lo  svolgimento  dei  compiti  connessi  alla
prevenzione  e  alla  lotta  contro  l'influenza aviaria, le malattie
degli  animali  e le relative emergenze, il Ministero della salute e'
autorizzato a:
    a)  indire ((...)) concorsi pubblici mediante quiz preselettivi e
successivi  colloqui  per  il  reclutamento,  con  contratti  a tempo
determinato  di  durata triennale, ((di un numero massimo di sessanta
dirigenti)) veterinari di I livello;
    b)   bandire  concorsi  pubblici  mediante  quiz  preselettivi  e
successivi  colloqui  per  il  reclutamento,  con  contratti  a tempo
determinato  di durata triennale, ((di un numero massimo di cinquanta
operatori))  del  settore  della  prevenzione,  dell'assistenza e del
controllo sanitario.
  ((4-bis.  Alle  assunzioni  di cui al comma 4 si provvede nell'anno
2006  e,  a decorrere dal medesimo anno, e' a tal fine autorizzata la
spesa annua massima di 5.140.000 euro)).
  5.   La   dotazione   organica   del  Ministero  della  salute,  e'
incrementata di tre posti di dirigente di prima fascia.
  ((5-bis.  Gli oneri derivanti dai commi 3 e 5 sono valutati in euro
93.360  per  l'anno  2005  ed  in  euro 560.170 a decorrere dall'anno
2006)).
  ((5-ter. Il Ministro della salute adotta con ordinanza, ove occorra
e  comunque  con  un  limite  temporale  non superiore a sei mesi, la
sospensione  parziale  o totale dell'attivita' venatoria sull' intero
territorio nazionale)).