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DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 197

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 8/10/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 8-10-2005
al: 8-10-2010
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge 23 agosto 2004, n. 226, che, nell'anticipare al 1°
gennaio  2005  la  sospensione  del servizio obbligatorio di leva, ha
istituito le categorie dei volontari in ferma prefissata di un anno e
in ferma prefissata quadriennale ed in particolare l'articolo 22, che
ha  delegato  il  Governo  ad  adottare,  entro un anno dalla data di
entrata  in vigore della stessa legge, senza ulteriori oneri a carico
del  bilancio  dello  Stato  e  nel  rispetto  dei principi e criteri
direttivi  ivi  indicati,  uno  o  piu'  decreti  legislativi recanti
disposizioni  integrative  e  correttive  del  decreto  legislativo 8
maggio   2001,  n.  215,  e  successive  modificazioni,  al  fine  di
armonizzarne  e  coordinarne  le previsioni con quanto disposto dalla
stessa legge;
  Visto  il  citato decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive
modificazioni,  emanato  in  attuazione  della  delega  conferita  al
Governo  dall'articolo  3,  comma 1, della legge 14 novembre 2000, n.
331, al fine di disciplinare la graduale sostituzione dei militari in
servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale
civile del Ministero della difesa;
  Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con i
Ministri  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  per  la funzione
pubblica e dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.

Sostituzione dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 215 del 2001

  1.  L'articolo  12 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e
successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo
n. 215 del 2001", e' sostituito dal seguente:
  "Art. 12 (Volontari in ferma prefissata). - 1. Ai fini del presente
decreto,  per  volontari  in  ferma prefissata, se non specificamente
qualificati, si intendono i volontari in ferma prefissata di un anno,
in   prolungamento   della  ferma,  in  rafferma  annuale,  in  ferma
prefissata   quadriennale,   in  rafferma  biennale,  previsti  dalle
disposizioni  di  cui ai capi II e III della legge 23 agosto 2004, n.
226.
  2.  I  volontari  in  ferma  prefissata sono vincolati, per obbligo
assunto,  a  prestare  servizio  per un periodo di tempo determinato.
L'ammissione  alla  ferma ha decorrenza giuridica dalla data indicata
nel  relativo  provvedimento  adottato  dalla  Direzione generale del
personale  militare  e  decorrenza  economica dalla data di effettiva
presentazione al reparto.
  3.  Le  categorie, le specialita', le specializzazioni, nonche' gli
incarichi  relativi ai volontari in ferma prefissata sono individuati
dai  Capi  di  stato  maggiore  di Forza armata, secondo i rispettivi
ordinamenti.
  4.  Il giudizio di idoneita' per l'avanzamento al grado di caporale
ovvero  di  caporal  maggiore  o  gradi  corrispondenti,  di cui agli
articoli  7, comma 2, e 14, comma 2, della legge n. 226 del 2004, che
comporta  la  valutazione  delle  qualita', capacita' e attitudini in
rapporto  ai  compiti da svolgere nel grado superiore, e in relazione
alle  esigenze  di  quegli  incarichi nel reparto, e' espresso da una
apposita  commissione  costituita  presso  ciascun  corpo  o  reparto
d'impiego,  composta  da almeno tre membri nominati dal comandante di
corpo.  Il  grado  e'  conferito  dal  comandante  di  corpo.  Per la
partecipazione  alla commissione non e' prevista la corresponsione di
alcuna indennita' o compenso ne' rimborso spese.
  5.  Lo  stato  di  volontario in ferma prefissata e' costituito dal
complesso  dei  diritti  e  dei  doveri  inerenti  alla  categoria di
appartenenza e al grado posseduto.
  6.  Le posizioni di stato dei volontari in ferma prefissata sono le
seguenti:
    a) servizio;
    b) congedo illimitato;
    c) congedo assoluto.
  7.  Per  quanto  non diversamente disposto dal presente decreto, ai
volontari in ferma prefissata si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni  in materia di stato e avanzamento relative ai volontari
di truppa in servizio permanente.".
          Avvertenze:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Nota alle premesse:

              - Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e'
          il seguente:
              «Art.  76.  L'esercizio  della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.».
              «Art.  87.  Il  Presidente della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
              - La legge 23 agosto 2004, n. 226, recante «Sospensione
          anticipata  del  servizio obbligatorio di leva e disciplina
          dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega
          al   Governo   per  il  conseguente  coordinamento  con  la
          normativa   di   settore»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  204  del 31 agosto 2004. Si riporta il testo
          dell'art. 22:
              «Art.  22 (Conferimento di delega legislativa). - 1. Al
          fine  di  armonizzare  e  coordinare  le  disposizioni  del
          decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, e successive
          modificazioni,  con  quanto previsto dalla presente legge e
          nel  rispetto  del  principio di invarianza della spesa, il
          Governo  e'  delegato ad adottare, entro un anno dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  medesima  legge, uno o piu'
          decreti  legislativi,  recanti  disposizioni  correttive  e
          integrative  dello  stesso  decreto  legislativo n. 215 del
          2001,  e  successive  modificazioni,  informati ai seguenti
          principi e criteri direttivi:
                a) prevedere  l'adeguamento  delle  disposizioni  del
          decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, e successive
          modificazioni,  in  relazione al termine di sospensione del
          servizio di leva stabilito dall'art. 1 della presente legge
          e   alle   categorie   di  volontari  in  ferma  prefissata
          disciplinate dai capi II e III;
                b) prevedere  le  disposizioni  in  materia  di stato
          giuridico  relative  alle  categorie  di volontari in ferma
          prefissata istituite dalla presente legge, adeguando quelle
          relative  ai  volontari  in  ferma  prefissata quadriennale
          raffermati  con  le disposizioni previste per il paritetico
          personale  in  ferma volontaria di cui all'art. 2, comma 1,
          lettera b), della legge l° febbraio 1989, n. 53;
                c) prevedere     l'abrogazione     espressa     delle
          disposizioni   in   contrasto  con  le  disposizioni  della
          presente legge.
              2.  Sugli  schemi  dei  decreti  legislativi  di cui al
          comma 1,  corredati  di  relazione  tecnica e' richiesto il
          parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera
          dei   deputati  e  del  Senato  della  Repubblica,  che  si
          esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
              3.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro un anno
          dalla  data di entrata in vigore dei decreti legislativi di
          cui  al  comma 1,  uno  o  piu' decreti legislativi recanti
          disposizioni  integrative e correttive dei medesimi decreti
          legislativi,  nel rispetto dei principi e criteri direttivi
          indicati nel medesimo comma 1 e secondo le modalita' di cui
          al comma 2.».
              - Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
          «Disposizioni    per    disciplinare    la   trasformazione
          progressiva  dello  strumento  militare in professionale, a
          norma  dell'art.  3, comma 1, della legge 14 novembre 2000,
          n.  331»,  e'  pubblicato  nel  Supplemento  ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2001.
              - La legge 14 novembre 2000, n. 331, recante «Norme per
          l'istituzione  del  servizio  militare  professionale»,  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          269  del 17 novembre 2000; si riporta il testo dell'art. 3,
          comma 1:
              «1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro un anno
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge,
          previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che
          si   esprimono   entro   sessanta   giorni  dalla  data  di
          assegnazione  del  relativo  schema,  corredato  dai pareri
          previsti   dalla   legge,   un   decreto   legislativo  per
          disciplinare  la  graduale sostituzione, entro sette anni a
          decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del medesimo
          decreto  legislativo, dei militari in servizio obbligatorio
          di  leva con volontari di truppa e con personale civile del
          Ministero   della  difesa.  Il  decreto  legislativo  sara'
          informato ai seguenti principi e criteri direttivi(2):
                a) disciplinare  la  progressiva riduzione a 190 mila
          unita'   dell'organico   complessivo  delle  Forze  armate,
          secondo  un  andamento  della  consistenza del personale in
          servizio  coerente con l'evoluzione degli oneri di cui alla
          tabella  A  allegata  alla  presente  legge,  ad esclusione
          dell'Arma  dei  carabinieri,  del  Corpo  della  guardia di
          finanza  e  del  Corpo delle capitanerie di porto, entro il
          periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma,
          in modo da:
                  1)  non pregiudicare l'assolvimento delle finalita'
          di cui all'art. 1;
                  2)  prevedere  un  rapporto percentuale rispondente
          alle   esigenze  ordinativo-funzionali  di  ciascuna  Forza
          armata tra le seguenti categorie di personale:
                    2.1)  ufficiali  in  servizio  permanente, di cui
          all'art.  2  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1997, n.
          490;
                    2.2) sottufficiali in servizio permanente, di cui
          all'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
                    2.3)  volontari  di  truppa,  parte  in  servizio
          permanente ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995,
          n.  196,  e  parte  in  ferma  prefissata, di cui garantire
          l'immissione  anche  in  deroga  all'art.  39  della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
                b)  prevedere il soddisfacimento delle esigenze delle
          Forze  armate,  nel periodo di sette anni di cui all'alinea
          del  presente  comma,  ricorrendo  ai giovani soggetti alla
          leva   nati  entro  il  1985,  rispettando  la  progressiva
          riduzione  dell'organico  complessivo delle Forze armate ai
          sensi della lettera a);
                c) disciplinare    il    progressivo   raggiungimento
          dell'entita' dell'organico delle singole categorie indicate
          alla lettera a), prevedendo anche il transito del personale
          in  esubero  rispetto  all'organico  delle Forze armate nei
          ruoli  di altre amministrazioni in relazione alle esigenze,
          ai   profili   di   impiego  e  alla  programmazione  delle
          assunzioni da parte delle amministrazioni stesse o, in caso
          di  mancato reimpiego, il collocamento in ausiliaria se con
          meno  di  cinque  anni  dai  limiti  di  eta'  previsti per
          ciascuna categoria di personale;
                d) prevedere l'emanazione di norme e l'individuazione
          di  incentivi  di  carattere giuridico per il reclutamento,
          anche  decorso  il  periodo di sette anni di cui all'alinea
          del  presente  comma,  di  ufficiali  ausiliari delle Forze
          armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia
          di  finanza, da trarre anche dagli ufficiali di complemento
          in congedo;
                e) nell'ambito     del     progressivo     incremento
          dell'entita' dell'organico dei volontari, assicurare per il
          triennio  2000-2002  un  reclutamento di volontari in ferma
          prefissata   nella   misura  massima  di  30.506  unita'  e
          l'immissione  in  servizio permanente di non piu' di 10.450
          volontari  ad  incremento della consistenza massima fissata
          dall'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
                f) prevedere  norme  riguardanti i volontari in ferma
          prefissata delle Forze armate, con esclusione dell'Arma dei
          carabinieri. In particolare il decreto legislativo:
                  1)  prevede  il  reclutamento di volontari in ferma
          prefissata di durata di uno o cinque anni, da impiegare sia
          sul  territorio  nazionale  sia  all'estero, modificando in
          funzione  di tali previsioni le corrispondenti disposizioni
          del  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, nonche' la
          possibilita'  di differenziare le modalita' di reclutamento
          in   relazione   alla  durata  della  ferma  contratta,  di
          alimentare  con i volontari in ferma di un anno i volontari
          in  ferma  prefissata  di  cinque  anni  e  di  rimanere in
          servizio  dopo  la  ferma di cinque anni per due successive
          rafferme biennali;
                  2)  prevede modalita' per consentire, al termine di
          una ferma minima di cinque anni, l'immissione dei volontari
          in  ferma  prefissata  nel  ruolo dei volontari in servizio
          permanente,   in   relazione  alle  esigenze  organiche  da
          soddisfare annualmente;
                  3)  prevede che per l'accesso alla ferma prefissata
          di  cinque anni, per le rafferme biennali e per il transito
          nei   ruoli   dei   volontari   in   servizio   permanente,
          costituiscano  titoli  da  valutare  l'espletamento,  senza
          demerito,  della  ferma  di  un  anno  e  le  qualifiche  e
          specializzazioni acquisite durante tale periodo;
                  4) incentiva il reclutamento dei volontari in ferma
          prefissata di cinque anni prevedendo che le possibilita' di
          accesso  dei  volontari di truppa in servizio permanente al
          ruolo  dei  marescialli  dell'Esercito,  esclusa l'Arma dei
          carabinieri,  della  Marina  e  dell'Aeronautica,  previste
          dall'art.  11  del  decreto  legislativo 12 maggio 1995, n.
          196, siano incrementate in relazione alla disponibilita' di
          personale  con  i requisiti fissati nel medesimo art. 11 ed
          in relazione alle carenze organiche;
                  5)    disciplina    le   modalita'   per   favorire
          l'inserimento  nel mondo del lavoro del personale eccedente
          rispetto  all'organico  delle  Forze  armate ai sensi della
          lettera a),  nell'ambito  degli  ordinari  stanziamenti  di
          bilancio  previsti  per gli interventi indicati al presente
          numero:
                    5.1)  prevedendo  iniziative  per il sostegno, la
          formazione  professionale,  il  completamento  di  cicli di
          studio  ed  il  collocamento  preferenziale sul mercato del
          lavoro  privato,  anche attraverso il ricorso a convenzioni
          tra  il  Ministero  della  difesa  e  le associazioni delle
          imprese  private  e  l'attivazione  di  agevolazioni  anche
          finanziarie  che  favoriscano  le assunzioni da parte delle
          imprese;
                    5.2) determinando il numero di posti da riservare
          ai  militari  volontari  che  cessano  dal  servizio  senza
          demerito  nei  ruoli  iniziali  dell'Arma  dei carabinieri,
          della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza,
          del  Corpo  di  polizia  penitenziaria, del Corpo forestale
          dello  Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei
          corpi   di  polizia  municipale  e  nei  ruoli  civili  del
          Ministero della difesa;
                    5.3)  rideterminando la percentuale della riserva
          obbligatoria  per  l'assunzione  presso  le amministrazioni
          civili   dello  Stato,  di  cui  all'art.  30  della  legge
          31 maggio  1975, n. 191, come sostituito dall'art. 19 della
          legge 24 dicembre 1986, n. 958;
                    5.4)  prevedendo  che,  qualora  la riserva per i
          volontari  nei  concorsi  per  l'assunzione  agli  impieghi
          civili  di  cui  al  numero  5.3)  e per l'accesso ai ruoli
          iniziali   di   cui  al  numero  5.2)  non  possa  operare,
          integralmente  o parzialmente, perche' da' luogo a frazione
          di posto, tale frazione si cumuli con la riserva a concorsi
          dello  stesso  tipo  banditi  dalla  stessa amministrazione
          ovvero  ne sia prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui
          l'amministrazione  proceda  ad  assunzioni attingendo dalla
          graduatoria degli idonei;
                  6) disciplina il trattamento giuridico ed economico
          dei  volontari  in  ferma  prefissata  quinquennale  ed  in
          rafferma,   armonizzandolo  con  quello  dei  volontari  in
          servizio  permanente  ed  adeguandolo  ai  diversi tempi di
          prestazione del servizio volontario;
                  7)  prevede  che  a  decorrere dalla data della sua
          entrata  in  vigore  sia modificata la disciplina di cui ai
          commi 3,  4,  4-bis  e  4-ter dell'art. 2 del decreto-legge
          21 aprile  1999,  n.  110,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, in corrispondenza delle
          previsioni da esso recate;
                  8)  detta  norme  transitorie  e  di raccordo volte
          anche  a  tutelare la posizione del personale in servizio o
          in  corso  di  arruolamento  alla data di entrata in vigore
          della  presente  legge  e  ad armonizzare le previsioni del
          decreto  legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del
          decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198;
                g) prevedere,     al     fine     di    salvaguardare
          prioritariamente   l'impiego  operativo  dei  volontari  di
          truppa,    il    progressivo   affidamento   di   incarichi
          amministrativi e logistici a personale civile del Ministero
          della  difesa,  nel  rispetto  delle  vigenti  procedure  e
          garantendo  il  soddisfacimento  delle  esigenze  organiche
          previste  dal  decreto  legislativo 16 luglio 1997, n. 265,
          avvalendosi,  nell'ambito  degli  ordinari  stanziamenti di
          bilancio,  anche  di  imprese private per lo svolgimento di
          attivita'   di   natura  logistica  attualmente  svolte  da
          personale  militare  e  non  connesse al soddisfacimento di
          esigenze di sicurezza e di difesa delle strutture militari;
                h) adeguare  la  normativa  che  regola  il  servizio
          militare  obbligatorio,  fermo restando quanto previsto per
          le modalita' di chiamata alla leva o alle armi, nonche' per
          le  dispense  di  cui  agli  articoli 1  e  7  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in modo da:
                  1) consentire  una  gestione  unitaria  dei giovani
          disponibili a prestare in armi il servizio di leva, secondo
          quanto  disposto  sulla  formazione dei contingenti e sulla
          disponibilita'   dall'art.   1   del   decreto  legislativo
          30 dicembre 1997, n. 504;
                  2)  indicare  espressamente  le  norme  abrogate in
          materia  di  servizio militare obbligatorio, coordinando le
          restanti  norme  in vigore con quelle emanate in attuazione
          della presente legge;
                  3)  prevedere che sia reclutato prioritariamente il
          personale  da  assegnare  ad enti o reparti dislocati entro
          cento chilometri dal luogo di residenza ed il personale che
          risponde  per  indice  di  idoneita'  somatico-funzionale o
          titolo  di  studio  o  precedente occupazione ai profili di
          incarico  delle  Forze  armate,  prevedendo altresi' che il
          Ministro  della  difesa,  di  concerto  con il Ministro dei
          trasporti   e   della  navigazione  e  sentite  le  regioni
          interessate,   assuma  iniziative  volte  ad  agevolare  la
          fruizione  dei  mezzi  di trasporto per i militari di leva,
          con  particolare riguardo per coloro che non possono essere
          impiegati  entro i cento chilometri dal luogo di residenza,
          a  causa  della dislocazione delle unita' e delle strutture
          militari  sul territorio nazionale, allo scopo di favorirne
          il rientro periodico al luogo di residenza;
                i) coordinare   le   norme   vigenti  in  materia  di
          reclutamento del personale militare femminile;
                l) prevedere  che,  ferme  restando  le  disposizioni
          vigenti,  soddisfatte  le  esigenze delle Forze armate, ivi
          comprese quelle delle Capitanerie di porto, a decorrere dal
          (1° gennaio  2003  e relativamente al periodo di sette anni
          di  cui  all'alinea  del  presente comma, il Ministro della
          difesa stabilisca, con proprio decreto adottato di concerto
          con  i  Ministri  dell'interno,  della  giustizia  e  delle
          finanze,  i  contingenti autorizzati a prestare servizio di
          leva nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel
          Corpo  della  guardia  di  finanza,  nel  Corpo  di polizia
          penitenziaria  e  nel  Corpo nazionale dei vigili del fuoco
          tenendo conto della progressiva contrazione del contingente
          di giovani da chiamare alle armi.».

          Nota all'art. 1:
              - Per la legge n. 226 del 2004 vedi nota alle premesse.
          I   capi II   e   III   recano   disposizioni  riguardanti,
          rispettivamente, i volontari in ferma prefissata di un anno
          e  i volontari in ferma prefissata quadriennale. Si riporta
          il testo degli articoli 7, comma 2, e, 14, comma 2:
              «Art.   7   (Stato   giuridico  e  avanzamento).  -  1.
          (Omissis).
              2.  I  volontari  in  ferma  prefissata di un anno e in
          rafferma  annuale  possono  conseguire,  previo giudizio di
          idoneita',  il grado di caporale ovvero comune di 1ª classe
          o  aviere  scelto,  non prima del compimento del terzo mese
          dall'incorporazione.  I volontari giudicati non idonei sono
          sottoposti  a  nuova  valutazione,  per  una sola volta, al
          compimento del nono mese dall'incorporazione.».
              «Art.   14   (Stato  giuridico  e  avanzamento).  -  1.
          (Omissis).
              2.  I  volontari  sono  ammessi  alla  ferma prefissata
          quadriennale  con  il grado di caporale ovvero comune di 1ª
          classe  o  aviere  scelto.  Previo  giudizio  di idoneita',
          possono  conseguire  il  grado  di  caporal maggiore ovvero
          sottocapo   o  1° aviere,  non  prima  del  compimento  del
          diciottesimo  mese  dall'ammissione  alla ferma. Decorso un
          anno  dal  giudizio  di  non idoneita', il volontario viene
          sottoposto a nuova valutazione.».