stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192

((Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)).

note: Entrata in vigore del decreto: 8-10-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/06/2020)
Testo in vigore dal: 11-6-2020
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  31  ottobre  2003,  n.  306,  ed  in  particolare
l'articolo 1, commi 1, e 5 e l'allegato "A"; 
  Vista  la  direttiva  2002/91/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  16  dicembre   2002,   sul   rendimento   energetico
nell'edilizia; 
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed in particolare  il  titolo
II, recante norme per il contenimento dei consumi  di  energia  negli
edifici; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
  Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120; 
  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, di attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre  1996,
n. 660; 
  Vista  la  delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica  n.  1233  del  19  dicembre  2002,  recante
revisione delle linee guida per le politiche e  misure  nazionali  di
riduzione delle emissioni dei gas serra,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 68  del  22
marzo 2003; 
  Considerato che l'articolo 1, comma 1, della legge 23 agosto  2004,
n. 239, stabilisce che  gli  obiettivi  e  le  linee  della  politica
energetica  nazionale,  nonche'  i  criteri  generali  per   la   sua
attuazione, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche
dei meccanismi  esistenti  di  raccordo  e  di  cooperazione  con  le
autonomie regionali; 
  Considerato che le norme concernenti l'efficienza energetica  degli
edifici  integrano  esigenze   di   diversificazione   delle   fonti,
flessibilita'  e  sicurezza  degli  approvvigionamenti,  sviluppo   e
qualificazione  dei  servizi  energetici,  concorrenza  tra  imprese,
incolumita' delle persone e delle cose, sicurezza pubblica  e  tutela
dell'ambiente; 
  Considerato che la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed il  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, attuano, per  una
parte, la direttiva 2002/91/CE; 
  Ritenuto  di  dover  procedere,  ai  fini   dell'attuazione   della
direttiva  2002/91/CE  a   introdurre   modifiche,   integrazioni   e
aggiornamenti alla disciplina vigente in materia, al fine di  evitare
disarmonie con le nuove normative, fatte salve le materie oggetto  di
delegificazione ovvero  i  procedimenti  oggetto  di  semplificazione
amministrativa; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 27 maggio 2005; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 30 giugno 2005; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 luglio 2005; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli
affari  esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze,
dell'ambiente e della tutela del territorio, delle  infrastrutture  e
dei trasporti e per gli affari regionali; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                            (Finalita'). 
 
  1. Il presente decreto promuove il miglioramento della  prestazione
energetica degli edifici tenendo  conto  delle  condizioni  locali  e
climatiche esterne, nonche'  delle  prescrizioni  relative  al  clima
degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi. 
  2. Il presente decreto definisce e integra  criteri,  condizioni  e
modalita' per: 
    a) migliorare le prestazioni energetiche  degli  edifici  ((anche
tramite  l'applicazione  di  requisiti  minimi  alla  prestazione  di
edifici   nuovi,   nonche'    edifici    esistenti    sottoposti    a
ristrutturazione ed elementi edilizi o sistemi tecnici per l'edilizia
rinnovati o sostituiti)); 
    b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle
fonti rinnovabili negli edifici; 
    b-bis) determinare i criteri  generali  ((per  il  calcolo  della
prestazione energetica,)) per  la  certificazione  della  prestazione
energetica degli  edifici  e  per  il  trasferimento  delle  relative
informazioni in sede di compravendita e locazione; 
    b-ter)  ((definire  le  modalita'   di   esercizio,   conduzione,
controllo, ispezione e manutenzione degli  impianti  termici  per  la
climatizzazione invernale ed estiva e per la preparazione  dell'acqua
calda sanitaria)) al fine di  ridurre  il  consumo  energetico  e  le
emissioni di biossido di carbonio 
    c) sostenere la diversificazione energetica; 
    d)  promuovere   la   competitivita'   dell'industria   nazionale
attraverso lo sviluppo tecnologico; 
    e)  coniugare  le  opportunita'  offerte   dagli   obiettivi   di
efficienza energetica con lo sviluppo di materiali,  di  tecniche  di
costruzione, di  apparecchiature  e  di  tecnologie  sostenibili  nel
settore delle costruzioni e con l' occupazione; 
    f) conseguire gli obiettivi nazionali  in  materia  energetica  e
ambientale  ((nel  settore  degli  edifici,  definendo  le  strategie
nazionali  di  lungo  termine  per  la  ristrutturazione  del   parco
immobiliare nazionale)); 
    g) razionalizzare  le  procedure  nazionali  e  territoriali  per
l'attuazione delle normative energetiche al fine di ridurre  i  costi
complessivi, per la pubblica amministrazione e per i cittadini e  per
le imprese; 
    h) applicare in modo omogeneo e integrato la normativa  su  tutto
il territorio nazionale; 
    h-bis) assicurare l'attuazione e  la  vigilanza  sulle  norme  in
materia di prestazione energetica degli edifici, anche attraverso  la
raccolta e l'elaborazione di informazioni e dati; 
    h-ter) promuovere ((l'efficienza energetica e))  l'uso  razionale
dell'energia anche attraverso l'informazione e  la  sensibilizzazione
degli utenti finali. 
    ((h-quater)  perseguire  la  conoscenza  dettagliata  del   parco
immobiliare nazionale, della sua prestazione energetica  e  dei  suoi
consumi, anche attraverso l'implementazione, la valorizzazione ed  il
collegamento  tra  le  banche  dati,  mettendo  tali  informazioni  a
disposizione  dei  cittadini,  delle   imprese   e   della   pubblica
amministrazione  anche  al   fine   di   sviluppare   strumenti   che
incrementino il tasso di riqualificazione energetica degli edifici; 
    h-quinquies) promuovere la  diffusione  delle  infrastrutture  di
ricarica  dei  veicoli  elettrici  e   definire   gli   obblighi   di
integrazione di tali sistemi negli edifici.))