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DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 2005, n. 189

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti, nonchè di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-10-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2006)
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Testo in vigore dal: 7-10-2005
al: 30-6-2006
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo 1, commi 2 e 3, della legge del 21 dicembre 2001,
n.  443,  e  successive  modificazioni,  recante delega al Governo in
materia  di  infrastrutture  ed insediamenti produttivi strategici ed
altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 maggio 2005;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 agosto 2005;
  Sulla  proposta  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  delle  attivita'  produttive, con il
Ministro della giustizia e con il Ministro per gli affari regionali;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
     Integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190

  1.  Nel decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sono inseriti i
seguenti articoli:
  "Art.  2-bis (Progettazione). - 1. Ai progetti delle infrastrutture
si  applicano le norme di cui all'allegato tecnico. Le predette norme
sono  vincolanti  per  le  Amministrazioni  dello Stato, per gli enti
pubblici nazionali ed i loro concessionari. Per le opere inserite nel
programma  di  cui  all'articolo  1, comma 1, della legge 21 dicembre
2001,  n.  443, per le quali l'interesse regionale e' concorrente con
il  preminente  interesse dello Stato, le regioni, province autonome,
province,  citta'  metropolitane, comuni, enti pubblici locali e loro
concessionari applicano le predette norme sino alla entrata in vigore
di  diversa e specifica normativa regionale, da emanarsi nel rispetto
dei  principi  della  citata  legge n. 443 del 2001 e della normativa
comunitaria.
  2.   L'affidamento   da  parte  del  soggetto  aggiudicatore  delle
attivita'  di  progettazione  e  degli  altri  servizi  pertinenti le
infrastrutture,   di  ammontare  pari  o  superiore  alla  soglia  di
applicazione  delle normative comunitarie in materia, e' regolato dal
decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, e successive modificazioni,
e  dal  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  158, e successive
modificazioni, ove le opere rientrino nel suo ambito di applicazione.
Al  fine  di  garantire  la trasparenza e la pubblicita' dei bandi di
gara, gli stessi devono essere pubblicati anche sul sito internet del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  delle regioni
interessate,  secondo  le  modalita' e le procedure di cui al decreto
del  Ministro  dei  lavori  pubblici  6 aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 100 del 2 maggio 2001. I servizi di ammontare
inferiore  alla  soglia  comunitaria  sono  affidati nel rispetto dei
principi di trasparenza, adeguata pubblicita' e imparzialita' imposti
dall'osservanza del Trattato U.E.
  3.   Le  persone  fisiche  e  giuridiche  incaricate  dai  soggetti
aggiudicatori della redazione del progetto a base di gara, nonche' le
societa' collegate alle stesse ai sensi della direttiva 93/37/CEE del
Consiglio,  del  14  giugno  1993,  e  successive  modificazioni, non
possono   in  alcuna  forma  e  per  alcun  titolo  partecipare  alla
realizzazione  dei  lavori da esse progettati, ne' essere affidatarie
di servizi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo da parte
degli   appaltatori,   concessionari   e  contraenti  generali  delle
infrastrutture,  ai  fini  dello  sviluppo  o  della  variazione  dei
progetti  dalle  stesse  redatti  e  della  realizzazione  dei lavori
medesimi.  I  soggetti  aggiudicatori  possono  estendere il predetto
divieto  ai  soggetti  che  abbiano  collaborato ad altro titolo alla
progettazione,  con  apposita  previsione  nel  bando  di  gara o nel
contratto di progettazione.
  4.  Il progetto preliminare e/o definitivo deve essere accompagnato
da  linee  guida  per  la  stima  degli  oneri  per  la sicurezza dei
cantieri,  non  soggetti a ribasso, che rientrano nell'importo a base
della  gara, nonche' della conseguente stima degli oneri medesimi. Il
soggetto  aggiudicatore  puo'  affidare  al  contraente generale, con
previsione  del  bando  di  gara  o  del  contratto,  i  compiti  del
responsabile dei lavori. Nell'affidamento mediante appalto integrato,
la  nomina  del  responsabile  unico  dei lavori spetta alla stazione
appaltante.
  5.  In  relazione  alle  attivita' di progettazione ed approvazione
delle  infrastrutture,  non  si  applicano  l'articolo 17 della legge
quadro ed i seguenti articoli del regolamento:
    a)  articolo  9  -  Pubblicita'  degli  atti  della conferenza di
servizi;
    b) titolo III, capo II - La progettazione;
    c)  titolo  IV,  capo  IV  -  Affidamento  dei servizi di importo
inferiore  al  controvalore  in  euro  di  200.000  DSP;  e  capo V -
Affidamento  dei  servizi di importo pari o superiore al controvalore
in euro di 200.000 DSP.
  6.  Le  infrastrutture  si considerano ad ogni effetto inserite nel
Programma  triennale  del soggetto aggiudicatore, di cui all'articolo
13 del regolamento.
  7.  Previa  intesa  con  il  Ministero  della  giustizia, fino alla
revisione   delle   tariffe   professionali   per   le  attivita'  di
progettazione,  necessaria  a  tener conto delle previsioni di cui al
comma  1,  ai  fini  della  determinazione  del  corrispettivo per le
attivita'   di   progettazione   delle   infrastrutture,  redatte  in
conformita'  al  presente  articolo  e  relativo  allegato tecnico, i
soggetti   aggiudicatori  aumentano  del  100  per  cento  l'aliquota
prevista  per il progetto preliminare dalla tabella B del decreto del
Ministro  della  giustizia  in  data  4 aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  96  del 26 aprile 2001; le aliquote previste
dalla  citata tabella per il progetto definitivo ed esecutivo vengono
ridotte   corrispondentemente   e   proporzionalmente  alle  aliquote
previste  per  il  progetto  definitivo  ed  esecutivo  in  modo  che
l'aliquota totale risulti sempre pari a 1.
  Art.  4-bis  (Norme  generali  sulla  procedura di approvazione dei
progetti).  -  1.  Le  procedure  di  istruttoria ed approvazione dei
progetti  sono  completate  nei  tempi  previsti dal presente decreto
salvo  che  non  siano  interrotte  o sospese su istanza del soggetto
aggiudicatore;  anche  nell'ipotesi  di  piu' sospensioni, il termine
complessivo  di  sospensione  non  puo'  superare  i  novanta giorni,
trascorsi  i  quali  le  procedure  di  istruttoria  ed  approvazione
riprendono il loro corso.
  2.  Ove  il  progetto sia incompleto, carente o contraddittorio, le
Amministrazioni  competenti  propongono  al  Ministero, nei termini e
modi  previsti  dal presente decreto, le prescrizioni per la corretta
successiva  integrazione.  Ove  cio'  non sia possibile per l'assenza
degli   elementi  progettuali  prescritti  dall'allegato  tecnico  al
presente    decreto,   le   Amministrazioni   competenti   concludono
l'istruttoria,  negli  stessi  termini  e  modi,  con la richiesta di
rinvio  del  progetto  a  nuova  istruttoria  e  la indicazione delle
condizioni  per la ripresentazione dello stesso. Il CIPE, su proposta
del  Ministero,  valuta la rilevanza delle carenze e, ove necessario,
dispone  la  chiusura  della  procedura  ed il rinvio del progetto al
soggetto  aggiudicatore. Restano fermi i commi 1 e 2 dell'articolo 20
in  merito  alla richiesta di integrazioni da parte della Commissione
speciale VIA.
  3.  Il  progetto  preliminare  delle  infrastrutture e' istruito ed
approvato  a  norma  dell'articolo  3  ai  fini  della  intesa  sulla
localizzazione  dell'opera  e,  ove  previsto,  della  valutazione di
impatto ambientale; ogni altra autorizzazione, approvazione e parere,
comunque denominato, e' rilasciato sul progetto definitivo dell'opera
ai sensi dell'articolo 4.
  4.  Le  regioni,  le province autonome, gli enti locali e gli altri
soggetti  pubblici  e  privati  possono  partecipare  alle  eventuali
procedure  di valutazione di impatto ambientale nazionale, rimettendo
le  proprie  valutazioni ed osservazioni al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 18, comma 4; resta
fermo l'articolo 19, comma 2. Le valutazioni in materia ambientale di
competenza  regionale  sono  emesse e trasmesse al Ministero ai sensi
degli  articoli 3, 4 e 16, in applicazione delle specifiche normative
regionali,  in  quanto  compatibili  con  le  previsioni del presente
decreto  legislativo e salvo quanto previsto all'articolo 1, comma 1.
Il parere istruttorio sul progetto preliminare ai fini urbanistici ed
edilizi  e'  reso  dalle  sole regioni o province autonome, sentiti i
comuni  interessati,  ai sensi dell'articolo 3. Il parere istruttorio
sul  progetto  definitivo e' reso dai singoli soggetti competenti con
le  modalita' dell'articolo 4, e seguenti; le province partecipano al
procedimento secondo le competenze loro attribuite.
  5. Il soggetto aggiudicatore ha facolta' di avviare la procedura di
localizzazione  dell'opera  e  di  valutazione  di impatto ambientale
sulla  scorta  del progetto definitivo, anche indipendentemente dalla
redazione  e dalla approvazione del progetto preliminare; in tal caso
il  progetto  definitivo  e' istruito ed approvato, anche ai predetti
fini,  con  le  modalita'  e  nei  tempi  previsti dall'articolo 4. I
Presidenti   delle   regioni   e  province  autonome  interessate  si
pronunciano, sentiti i Comuni nel cui territorio si realizza l'opera.
Il  progetto  definitivo  e' integrato dagli elementi previsti per il
progetto    preliminare.   L'approvazione   del   progetto   comporta
l'apposizione    del   vincolo   espropriativo   e   la   contestuale
dichiarazione di pubblica utilita'.
  6.  Le  varianti  alla  localizzazione  dell'opera  possono  essere
disposte  dal  CIPE, con la procedura di cui all'articolo 3, comma 5,
mediante   nuova   rappresentazione   grafica   ovvero  mediante  una
prescrizione descrittiva di carattere normativo.
  7. Ove il CIPE disponga una variazione di localizzazione dell'opera
in  ordine  alla quale non siano state acquisite le valutazioni della
competente  Commissione  VIA o della regione competente in materia di
VIA,  ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o il
Presidente  della  regione  competente  in  materia di VIA ritenga la
variante stessa di rilevante impatto ambientale, il CIPE, su conforme
richiesta  del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o
del  Presidente  della  regione  competente,  dispone l'aggiornamento
dello  studio di impatto ambientale e la rinnovazione della procedura
di  VIA  sulla parte di opera la cui localizzazione sia variata e per
le  implicazioni  progettuali  conseguenti  anche relative all'intera
opera.  La  procedura  di VIA e' compiuta in sede di approvazione del
progetto  definitivo, salva la facolta' del soggetto aggiudicatore di
chiedere  la  reiterazione  della  procedura,  in  sede  di  progetto
preliminare, con successiva verifica sul progetto definitivo ai sensi
dell'articolo   20,   comma   4.  Resta  fermo  il  disposto  di  cui
all'articolo 20, comma 5.
  8.  In  alternativa  all'invio  su  supporto  cartaceo, il soggetto
aggiudicatore   ha  facolta'  di  provvedere  alla  trasmissione  del
progetto  e degli elaborati necessari alla approvazione dello stesso,
muniti  di  firma digitale, su supporto informatico non modificabile.
Le  Amministrazioni  competenti  alla  istruttoria e gli enti gestori
delle reti ed opere in qualsiasi modo interferenti che non dispongono
di  adeguati  mezzi  di  gestione  del  supporto  informatico possono
richiedere  l'invio di una o piu' copie cartacee; i relativi tempi di
istruttoria  decorrono dal ricevimento del progetto in forma cartacea
ove richiesta.
  9.  In  caso di motivato dissenso delle regioni e province autonome
interessate  sul  progetto  definitivo  di  cui  ai  commi  5 e 7 del
presente articolo si procede ai sensi dell'articolo 3, comma 6.
  10.  Sul  Progetto  di  Monitoraggio  ambientale, costituente parte
eventuale  del progetto definitivo ai sensi dell'allegato tecnico, le
regioni   possono   esprimersi   sentiti   i  comuni  e  le  province
interessati, nel termine di novanta giorni di cui all'articolo 4.
  Art.  4-ter  (Conferenza  di  servizi  ed approvazione del progetto
definitivo).  -  1. La Conferenza di servizi di cui all'articolo 4 e'
convocata  e  presieduta  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e dei
trasporti, o suo delegato, ovvero dal Capo della struttura tecnica di
missione.  La segreteria della Conferenza e' demandata alla struttura
tecnica  di  missione  di  cui all'articolo 2, di seguito denominata:
"struttura tecnica".
  2.  L'avviso  di convocazione e' inviato, anche per telefax o posta
elettronica,  almeno quindici giorni prima della data della riunione,
ai  soggetti  pubblici  e  privati  competenti alla partecipazione al
procedimento  secondo  le  competenze  previste dalle leggi ordinarie
vigenti.   A  tale  fine,  il  soggetto  aggiudicatore  rimette  alla
struttura  tecnica  la  lista  dei  soggetti  competenti e la data di
ricezione,  da  parte  degli stessi, del progetto definitivo, nonche'
una  relazione  illustrativa delle autorizzazioni necessarie, recante
l'indicazione  delle  normative  di riferimento ed il rapporto tra le
autorizzazioni  individuate  e  le  parti  del  progetto dalle stesse
interessate;  la stessa relazione indica i' soggetti da invitare alla
Conferenza di servizi in quanto gestori delle interferenze rilevate o
previste.   Ove  necessario,  nell'ambito  della  Conferenza  possono
tenersi  piu' riunioni preparatorie e istruttorie, anche con soggetti
diversi  in  relazione  all'avanzamento  e  all'ambito  delle singole
attivita' istruttorie e possono essere costituiti gruppi ristretti di
lavoro.  In  ogni  caso,  ogni  singolo  soggetto  partecipante  alla
Conferenza  deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di
prescrizioni  o  varianti,  compatibili con la localizzazione qualora
gia'  approvata  in  sede  di  progetto preliminare, entro il termine
perentorio  di  novanta  giorni  dalla data di ricezione del progetto
definitivo.  Le  proposte  possono  essere avanzate nelle riunioni di
Conferenza,  con  dichiarazione  a  verbale,  ovvero con atto scritto
depositato  entro  il  predetto  termine  presso  la segreteria della
Conferenza.  Le  proposte  tardivamente  pervenute  non sono prese in
esame ai fini della approvazione del progetto da parte del CIPE.
  3.  La  convocazione  della  Conferenza  e'  resa nota ai terzi con
avviso pubblicato, a seguito della convocazione della Conferenza, sul
sito  internet  del  Ministero e delle regioni interessate secondo le
procedure  e  le  modalita' di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 6 aprile 2001, n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
100  del  2 maggio 2001. Eventuali soggetti competenti al rilascio di
permessi ed autorizzazioni comunque denominati, cui non sia pervenuto
il  progetto definitivo dell'opera, segnalano tale omissione entro il
termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'invito alla
Conferenza,  o  in caso di esclusione da invito o avviso di avvio del
procedimento,   nel   termine   di  sessanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  della  convocazione  della Conferenza sui sopraccitati
siti  internet.  Qualora il responsabile del procedimento, verificata
la  fondatezza  dell'istanza, accolga la richiesta di partecipazione,
il   soggetto   aggiudicatore   trasmette   il   progetto  definitivo
all'interessato e comunica alla struttura tecnica di missione la data
dell'avvenuta  consegna.  I soggetti privati che non siano gestori di
reti   ed   opere   interferenti   o   soggetti  aggiudicatori  delle
infrastrutture non intervengono alla Conferenza. I concessionari ed i
contraenti  generali possono partecipare alla Conferenza con funzione
di supporto alle attivita' istruttorie.
  4.  Il  procedimento si chiude alla scadenza del novantesimo giorno
dalla  data  di ricezione del progetto definitivo da parte di tutti i
soggetti  invitati alla Conferenza competenti al rilascio di permessi
ed  autorizzazioni  comunque denominati. Sono comunque prese in esame
le  proposte  pervenute  prima  della scadenza predetta. Il documento
conclusivo   della   Conferenza,   sottoscritto   dal   presidente  e
dall'incaricato  delle  funzioni  di  segretario della stessa, elenca
tutte  le  proposte  pervenute  ed  i soggetti invitati che non hanno
presentato  tempestiva  proposta.  Per  la eventuale procedura di VIA
restano fermi i diversi termini di cui al capo II.
  5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti formula al CIPE
a  mezzo della struttura tecnica la proposta di approvazione o rinvio
del  progetto a nuova istruttoria, tenendo conto di tutte le proposte
di  prescrizioni o varianti acquisite agli atti. Il CIPE, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva o rinvia a
nuova   istruttoria   il   progetto,   accogliendo   le  proposte  di
prescrizioni   e  varianti  compatibili  con  la  localizzazione,  le
caratteristiche   tecniche   e   funzionali  ed  i  limiti  di  spesa
individuati nel progetto preliminare laddove gia' approvato.
  6.  Ove  risulti,  dopo  la  chiusura  della Conferenza, la mancata
partecipazione  al  procedimento  di  un  soggetto  competente  e non
invitato,   allo   stesso   e'  immediatamente  rimesso  il  progetto
definitivo  con  facolta'  di  comunicare  al  Ministero  la  propria
eventuale  proposta entro il successivo termine perentorio di novanta
giorni;   la   proposta  e'  comunicata  al  CIPE  per  la  eventuale
integrazione   del   provvedimento   di   approvazione.  In  casi  di
particolare   gravita',   il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  ovvero  il  Presidente della regione interessata ai lavori
possono chiedere al CIPE la sospensione totale o parziale dei lavori,
nelle more della integrazione del provvedimento di approvazione.
  Art.  4-quater  (Varianti). - 1. Il soggetto aggiudicatore verifica
che  nello sviluppo del progetto esecutivo sia assicurato il rispetto
delle  prescrizioni  impartite  dal  CIPE in sede di approvazione del
progetto  definitivo  e  preliminare.  Restano  fermi  i compiti e le
verifiche di cui all'articolo 20.
  2. Il soggetto aggiudicatore e' tenuto ad apportare le modifiche ed
integrazioni  occorrenti,  nello  sviluppo del progetto esecutivo, in
conseguenza della verifica di cui al comma 1.
  3.  Le  varianti  da apportare al progetto definitivo approvato dal
CIPE,  sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di
realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto
aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo,
ne'  comportino  altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto
approvato  e  non richiedano la attribuzione di nuovi finanziamenti a
carico  dei  fondi;  in  caso  contrario  sono approvate dal CIPE. Le
varianti  rilevanti  sotto l'aspetto localizzativo sono approvate con
il   consenso  dei  presidenti  delle  regioni  e  province  autonome
interessate,   espresso   con   la   procedura  di  cui  al  comma  5
dell'articolo 3. Per le opere il cui finanziamento e' stato assegnato
su  presentazione  del  piano  economico  finanziario la richiesta di
nuovi  finanziamenti comporta la revisione dello stesso. Non assumono
rilievo  localizzativo  le  varianti di tracciato delle opere lineari
contenute   nell'ambito   del   corridoio   individuato  in  sede  di
approvazione del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa
individuazione   costituiscono   corridoio   di  riferimento  a  fini
urbanistici  le  zone di rispetto previste dall'articolo 14, comma 2,
del  testo  unico  delle  disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  espropriazione  per pubblica utilita', di cui al decreto
del  Presidente  della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive
modificazioni,  e  dal  decreto del Ministro per i lavori pubblici in
data 1° aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13
aprile 1968.
  4.  Il soggetto aggiudicatore informa il Ministero ed il Presidente
della  regione  interessata  delle  varianti  che  intende  approvare
direttamente,  ai  sensi  del comma 2; se l'opera e' soggetta a VIA o
ricade  in  ambiti soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo
22   gennaio   2004,   n.  42,  sono  informati  anche  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per i beni
e  le attivita' culturali. I predetti soggetti nel termine perentorio
di  quarantacinque  giorni  dalla data di ricezione hanno facolta' di
rimettere al CIPE l'approvazione della variante. Il CIPE, nei casi di
maggiore  gravita',  puo' ordinare la sospensione dell'esecuzione. La
medesima  informativa  e'  resa altresi' al Sindaco del Comune su cui
ricade l'intervento.
  5.  La  istruttoria delle varianti che non possono essere approvate
dal  soggetto  aggiudicatore  ai sensi del comma 2 e' compiuta con le
modalita' di cui all'articolo 4, anche nel caso in cui sia necessaria
una  nuova  valutazione  di  impatto  ambientale. In caso di motivato
dissenso  delle  regioni  e  delle  province  autonome interessate si
procede ai sensi dell'articolo 3, comma 6.
  6.   Ove   le   integrazioni,  adeguamenti  o  varianti  comportino
modificazioni  del  piano  di  esproprio,  il  progetto e' nuovamente
approvato   ai   fini   della   dichiarazione  di  pubblica  utilita'
dall'autorita'  espropriante  ai  sensi  del citato testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per  pubblica  utilita',  previe,  occorrendo, nuove comunicazioni ai
sensi dell'articolo 4.
  7.  Per  le  infrastrutture  strategiche  e di preminente interesse
nazionale,  il  cui  progetto  definitivo non sia stato approvato dal
CIPE  a  norma del presente decreto, i soggetti aggiudicatori possono
avvalersi sia delle procedure di approvazione delle varianti previste
dalle  diverse  norme vigenti, sia delle procedure di cui al presente
articolo,  con  l'adozione,  per  le  varianti che non possono essere
approvate  dal  soggetto  aggiudicatore  ai  sensi del comma 2, delle
procedure   con   conferenza   di   servizi,   secondo  le  modalita'
dell'articolo 4 e seguenti.
  Art.  5-bis (Risoluzione delle interferenze). - 1. Gli enti gestori
delle  reti ed opere destinate al pubblico servizio in qualsiasi modo
interferenti  con  l'infrastruttura  da realizzare hanno l'obbligo di
cooperare  alla  realizzazione della stessa con le modalita' previste
dall'articolo  5,  come precisato dal presente articolo. Le attivita'
di   cui   ai  commi  successivi  devono  essere  compiute  in  tempi
compatibili  con i tempi di progettazione, approvazione ed esecuzione
delle   infrastrutture,   come   risultanti   dal   presente  decreto
legislativo  e  dal  programma  a  corredo  del  progetto preliminare
definitivo  ed  esecutivo. La violazione dell'obbligo di cooperazione
che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori
comporta  per l'ente gestore responsabilita' patrimoniale per i danni
subiti   dal   soggetto   aggiudicatore.  I  progetti  preliminari  o
definitivi   di   risoluzione   delle   interferenze  possono  essere
sottoposti  alla  approvazione del CIPE, unitamente al progetto delle
infrastrutture interferite; in mancanza, vengono approvati secondo le
procedure proprie del soggetto che ha la competenza a realizzarle.
  2.   In   fase   di   redazione   del  progetto  preliminare  delle
infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:
    a)  la verifica del progetto, al fine di segnalare la sussistenza
delle interferenze;
    b)   la   collaborazione  tecnico  progettuale  con  il  soggetto
aggiudicatore  per lo sviluppo del progetto delle opere interferenti,
nonche' degli spostamenti di opere interferite;
    c)   l'avvio  della  progettazione  degli  spostamenti  di  opere
interferite, cui provvede l'ente gestore;
    d)  la  comunicazione  del  calcolo estimativo degli oneri per le
attivita'   di   propria   competenza   per   la   risoluzione  delle
interferenze.
  3.  In  fase  di  redazione ed approvazione del progetto definitivo
delle  infrastrutture,  la  cooperazione  dell'ente  gestore  ha  per
oggetto:
    a)  la  redazione,  in  tempi  congruenti con quelli del soggetto
aggiudicatore,  del  progetto  definitivo  degli spostamenti di opere
interferite  cui  provvede  l'ente gestore e la collaborazione con il
soggetto  aggiudicatore  per  il  progetto  definitivo  cui  provvede
quest'ultimo;
    b)  la  verifica  della completezza e congruita' del programma di
risoluzione  delle  interferenze,  redatto  a  corredo  del  progetto
definitivo, con la indicazione di eventuali ulteriori interferenze
    non  precisate  e  la  proposta  di  modifica  o integrazione del
    programma;
c) la comunicazione dell'importo definitivo degli oneri per le
attivita'   di   propria   competenza   per   la   risoluzione  delle
interferenze.
  4.  In  fase  di realizzazione dell'opera la cooperazione dell'ente
gestore  ha  per oggetto il rispetto del programma approvato dal CIPE
unitamente al progetto definitivo, ai fini della risoluzione di tutte
le interferenze di propria competenza.
  5. Le attivita' di collaborazione dell'ente gestore sono compiute a
spese   del   soggetto   aggiudicatore;   il  mancato  accordo  sulle
prestazioni  e  sulle spese non esonera l'ente gestore dal compimento
delle  attivita'  di  collaborazione  in  fase  progettuale, salvo il
diritto  a  ricevere  il  rimborso  di tutti gli oneri legittimamente
affrontati.  In  fase  esecutiva,  l'ente  gestore  deve  compiere le
attivita'  di  competenza  anche  in  mancanza  di  specifico accordo
convenzionale   con  il  soggetto  aggiudicatore,  a  condizione  che
quest'ultimo  metta  a  disposizione  in  via  anticipata  le risorse
occorrenti in corrispondenza alle previsioni del programma e salvo il
diritto  dello  stesso soggetto aggiudicatore al rimborso delle somme
poste  a disposizione in eccesso rispetto alle necessita'. Sono fatte
salve  le  diverse  previsioni  di  convenzioni  vigenti tra soggetto
aggiudicatore ed ente gestore.
  6.  Il  presente  articolo si applica, in quanto compatibile, anche
alle  interferenze  tra infrastrutture in corso di realizzazione. Nel
caso  di  interferenze  tra  infrastrutture in corso di realizzazione
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente integrazione, le
varianti ai progetti per risoluzione delle interferenze devono essere
approvate secondo le modalita' di cui all'articolo 4 e seguenti.
  Art. 5-ter (La societa' pubblica di progetto). - 1. Ove la proposta
del soggetto aggiudicatore, come approvata dal CIPE, preveda, ai fini
della migliore utilizzazione dell'infrastruttura e dei beni connessi,
l'attivita'   coordinata   di  piu'  soggetti  pubblici,  si  procede
attraverso  la  stipula  di  un  accordo  di programma tra i soggetti
pubblici  stessi  e, ove opportuno, attraverso la costituzione di una
societa'   pubblica   di   progetto,  senza  scopo  di  lucro,  anche
consortile,  partecipata  dai  soggetti  aggiudicatori  e dagli altri
soggetti  pubblici  interessati.  Alla  societa' pubblica di progetto
sono   attribuite   le   competenze   necessarie  alla  realizzazione
dell'opera  e  delle  opere  strumentali  o  connesse,  nonche'  alla
espropriazione  delle  aree  interessate, ed alla utilizzazione delle
stesse   e   delle   altre   fonti   di   autofinanziamento   indotte
dall'infrastruttura.  La  societa'  pubblica di progetto e' autorita'
espropriante  ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
La  Societa'  pubblica  di  progetto  realizza  l'intervento  in nome
proprio  e  per  conto  dei  propri  soci e mandanti, avvalendosi dei
finanziamenti  deliberati  dal  CIPE in suo favore, operando anche al
fine di ridurre il costo per la pubblica finanza.
  2. Alla Societa' pubblica di progetto possono partecipare le Camere
di commercio, industria e artigianato e le Fondazioni bancarie.
  3.  La  Societa' pubblica di progetto e' istituita al solo scopo di
realizzare ed eventualmente gestire l'infrastruttura e partecipare al
finanziamento  ed  e'  organismo  di  diritto pubblico ai sensi della
legge  quadro  e soggetto aggiudicatore ai sensi del presente decreto
legislativo.
  4.   Gli  enti  pubblici  interessati  alla  realizzazione  di  una
infrastruttura  possono partecipare, tramite accordo di programma, al
finanziamento  della stessa, anche attraverso la cessione al soggetto
aggiudicatore  ovvero  alla  Societa'  pubblica  di  progetto di beni
immobili   di   proprieta'  o  allo  scopo  espropriati  con  risorse
finanziarie proprie.
  5.  Ai  fini del finanziamento di cui al comma 4, gli enti pubblici
possono     contribuire     per    l'intera    durata    del    piano
economico-finanziario  al  soggetto  aggiudicatore  o  alla  Societa'
pubblica  di  progetto,  devolvendo  alla stessa i proventi di propri
tributi o diverse fonti di reddito, fra cui:
    a)  da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi aggiuntivi
di  oneri  di  urbanizzazione  o  infrastrutturazione ed ICI, indotti
dalla infrastruttura;
    b)  da  parte della Camera di commercio, industria e artigianato,
una  quota  della tassa di iscrizione, allo scopo aumentata, ai sensi
della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
  6.  La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso,
verso  il  quale le Fondazioni bancarie possono destinare il reddito,
nei modi e nelle forme previste dalle norme in vigore.
  7.  I  soggetti  privati  interessati  alla  realizzazione  di  una
infrastruttura possono contribuire alla stessa attraverso la cessione
di  immobili  di  loro  proprieta'  o impegnandosi a contribuire alla
spesa, a mezzo di apposito accordo procedimentale.".
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto. Le norme di cui
all'allegato  tecnico  al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190,
introdotte  dal  comma  1,  primo capoverso, si applicano ai progetti
delle  infrastrutture,  la cui redazione sia stata bandita o, in caso
di  procedura  negoziata,  affidata  ovvero,  per  i progetti redatti
direttamente, oggetto di deliberazione dell'organo competente dopo la
data  di  entrata  in  vigore del presente decreto. Per i progetti in
corso  e per quelli banditi prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, i soggetti aggiudicatori hanno facolta' di adeguare
il  progetto  alle  norme tecniche allegate, con eventuale variazione
del relativo corrispettivo.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo 1, commi 2 e 3, della legge del 21 dicembre 2001,
n.  443,  e  successive  modificazioni,  recante delega al Governo in
materia  di  infrastrutture  ed insediamenti produttivi strategici ed
altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 maggio 2005;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 agosto 2005;
  Sulla  proposta  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  delle  attivita'  produttive, con il
Ministro della giustizia e con il Ministro per gli affari regionali;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
     Integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190

  1.  Nel decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sono inseriti i
seguenti articoli:
  "Art.  2-bis (Progettazione). - 1. Ai progetti delle infrastrutture
si  applicano le norme di cui all'allegato tecnico. Le predette norme
sono  vincolanti  per  le  Amministrazioni  dello Stato, per gli enti
pubblici nazionali ed i loro concessionari. Per le opere inserite nel
programma  di  cui  all'articolo  1, comma 1, della legge 21 dicembre
2001,  n.  443, per le quali l'interesse regionale e' concorrente con
il  preminente  interesse dello Stato, le regioni, province autonome,
province,  citta'  metropolitane, comuni, enti pubblici locali e loro
concessionari applicano le predette norme sino alla entrata in vigore
di  diversa e specifica normativa regionale, da emanarsi nel rispetto
dei  principi  della  citata  legge n. 443 del 2001 e della normativa
comunitaria.
  2.   L'affidamento   da  parte  del  soggetto  aggiudicatore  delle
attivita'  di  progettazione  e  degli  altri  servizi  pertinenti le
infrastrutture,   di  ammontare  pari  o  superiore  alla  soglia  di
applicazione  delle normative comunitarie in materia, e' regolato dal
decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, e successive modificazioni,
e  dal  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  158, e successive
modificazioni, ove le opere rientrino nel suo ambito di applicazione.
Al  fine  di  garantire  la trasparenza e la pubblicita' dei bandi di
gara, gli stessi devono essere pubblicati anche sul sito internet del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  delle regioni
interessate,  secondo  le  modalita' e le procedure di cui al decreto
del  Ministro  dei  lavori  pubblici  6 aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 100 del 2 maggio 2001. I servizi di ammontare
inferiore  alla  soglia  comunitaria  sono  affidati nel rispetto dei
principi di trasparenza, adeguata pubblicita' e imparzialita' imposti
dall'osservanza del Trattato U.E.
  3.   Le  persone  fisiche  e  giuridiche  incaricate  dai  soggetti
aggiudicatori della redazione del progetto a base di gara, nonche' le
societa' collegate alle stesse ai sensi della direttiva 93/37/CEE del
Consiglio,  del  14  giugno  1993,  e  successive  modificazioni, non
possono   in  alcuna  forma  e  per  alcun  titolo  partecipare  alla
realizzazione  dei  lavori da esse progettati, ne' essere affidatarie
di servizi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo da parte
degli   appaltatori,   concessionari   e  contraenti  generali  delle
infrastrutture,  ai  fini  dello  sviluppo  o  della  variazione  dei
progetti  dalle  stesse  redatti  e  della  realizzazione  dei lavori
medesimi.  I  soggetti  aggiudicatori  possono  estendere il predetto
divieto  ai  soggetti  che  abbiano  collaborato ad altro titolo alla
progettazione,  con  apposita  previsione  nel  bando  di  gara o nel
contratto di progettazione.
  4.  Il progetto preliminare e/o definitivo deve essere accompagnato
da  linee  guida  per  la  stima  degli  oneri  per  la sicurezza dei
cantieri,  non  soggetti a ribasso, che rientrano nell'importo a base
della  gara, nonche' della conseguente stima degli oneri medesimi. Il
soggetto  aggiudicatore  puo'  affidare  al  contraente generale, con
previsione  del  bando  di  gara  o  del  contratto,  i  compiti  del
responsabile dei lavori. Nell'affidamento mediante appalto integrato,
la  nomina  del  responsabile  unico  dei lavori spetta alla stazione
appaltante.
  5.  In  relazione  alle  attivita' di progettazione ed approvazione
delle  infrastrutture,  non  si  applicano  l'articolo 17 della legge
quadro ed i seguenti articoli del regolamento:
    a)  articolo  9  -  Pubblicita'  degli  atti  della conferenza di
servizi;
    b) titolo III, capo II - La progettazione;
    c)  titolo  IV,  capo  IV  -  Affidamento  dei servizi di importo
inferiore  al  controvalore  in  euro  di  200.000  DSP;  e  capo V -
Affidamento  dei  servizi di importo pari o superiore al controvalore
in euro di 200.000 DSP.
  6.  Le  infrastrutture  si considerano ad ogni effetto inserite nel
Programma  triennale  del soggetto aggiudicatore, di cui all'articolo
13 del regolamento.
  7.  Previa  intesa  con  il  Ministero  della  giustizia, fino alla
revisione   delle   tariffe   professionali   per   le  attivita'  di
progettazione,  necessaria  a  tener conto delle previsioni di cui al
comma  1,  ai  fini  della  determinazione  del  corrispettivo per le
attivita'   di   progettazione   delle   infrastrutture,  redatte  in
conformita'  al  presente  articolo  e  relativo  allegato tecnico, i
soggetti   aggiudicatori  aumentano  del  100  per  cento  l'aliquota
prevista  per il progetto preliminare dalla tabella B del decreto del
Ministro  della  giustizia  in  data  4 aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  96  del 26 aprile 2001; le aliquote previste
dalla  citata tabella per il progetto definitivo ed esecutivo vengono
ridotte   corrispondentemente   e   proporzionalmente  alle  aliquote
previste  per  il  progetto  definitivo  ed  esecutivo  in  modo  che
l'aliquota totale risulti sempre pari a 1.
  Art.  4-bis  (Norme  generali  sulla  procedura di approvazione dei
progetti).  -  1.  Le  procedure  di  istruttoria ed approvazione dei
progetti  sono  completate  nei  tempi  previsti dal presente decreto
salvo  che  non  siano  interrotte  o sospese su istanza del soggetto
aggiudicatore;  anche  nell'ipotesi  di  piu' sospensioni, il termine
complessivo  di  sospensione  non  puo'  superare  i  novanta giorni,
trascorsi  i  quali  le  procedure  di  istruttoria  ed  approvazione
riprendono il loro corso.
  2.  Ove  il  progetto sia incompleto, carente o contraddittorio, le
Amministrazioni  competenti  propongono  al  Ministero, nei termini e
modi  previsti  dal presente decreto, le prescrizioni per la corretta
successiva  integrazione.  Ove  cio'  non sia possibile per l'assenza
degli   elementi  progettuali  prescritti  dall'allegato  tecnico  al
presente    decreto,   le   Amministrazioni   competenti   concludono
l'istruttoria,  negli  stessi  termini  e  modi,  con la richiesta di
rinvio  del  progetto  a  nuova  istruttoria  e  la indicazione delle
condizioni  per la ripresentazione dello stesso. Il CIPE, su proposta
del  Ministero,  valuta la rilevanza delle carenze e, ove necessario,
dispone  la  chiusura  della  procedura  ed il rinvio del progetto al
soggetto  aggiudicatore. Restano fermi i commi 1 e 2 dell'articolo 20
in  merito  alla richiesta di integrazioni da parte della Commissione
speciale VIA.
  3.  Il  progetto  preliminare  delle  infrastrutture e' istruito ed
approvato  a  norma  dell'articolo  3  ai  fini  della  intesa  sulla
localizzazione  dell'opera  e,  ove  previsto,  della  valutazione di
impatto ambientale; ogni altra autorizzazione, approvazione e parere,
comunque denominato, e' rilasciato sul progetto definitivo dell'opera
ai sensi dell'articolo 4.
  4.  Le  regioni,  le province autonome, gli enti locali e gli altri
soggetti  pubblici  e  privati  possono  partecipare  alle  eventuali
procedure  di valutazione di impatto ambientale nazionale, rimettendo
le  proprie  valutazioni ed osservazioni al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 18, comma 4; resta
fermo l'articolo 19, comma 2. Le valutazioni in materia ambientale di
competenza  regionale  sono  emesse e trasmesse al Ministero ai sensi
degli  articoli 3, 4 e 16, in applicazione delle specifiche normative
regionali,  in  quanto  compatibili  con  le  previsioni del presente
decreto  legislativo e salvo quanto previsto all'articolo 1, comma 1.
Il parere istruttorio sul progetto preliminare ai fini urbanistici ed
edilizi  e'  reso  dalle  sole regioni o province autonome, sentiti i
comuni  interessati,  ai sensi dell'articolo 3. Il parere istruttorio
sul  progetto  definitivo e' reso dai singoli soggetti competenti con
le  modalita' dell'articolo 4, e seguenti; le province partecipano al
procedimento secondo le competenze loro attribuite.
  5. Il soggetto aggiudicatore ha facolta' di avviare la procedura di
localizzazione  dell'opera  e  di  valutazione  di impatto ambientale
sulla  scorta  del progetto definitivo, anche indipendentemente dalla
redazione  e dalla approvazione del progetto preliminare; in tal caso
il  progetto  definitivo  e' istruito ed approvato, anche ai predetti
fini,  con  le  modalita'  e  nei  tempi  previsti dall'articolo 4. I
Presidenti   delle   regioni   e  province  autonome  interessate  si
pronunciano, sentiti i Comuni nel cui territorio si realizza l'opera.
Il  progetto  definitivo  e' integrato dagli elementi previsti per il
progetto    preliminare.   L'approvazione   del   progetto   comporta
l'apposizione    del   vincolo   espropriativo   e   la   contestuale
dichiarazione di pubblica utilita'.
  6.  Le  varianti  alla  localizzazione  dell'opera  possono  essere
disposte  dal  CIPE, con la procedura di cui all'articolo 3, comma 5,
mediante   nuova   rappresentazione   grafica   ovvero  mediante  una
prescrizione descrittiva di carattere normativo.
  7. Ove il CIPE disponga una variazione di localizzazione dell'opera
in  ordine  alla quale non siano state acquisite le valutazioni della
competente  Commissione  VIA o della regione competente in materia di
VIA,  ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o il
Presidente  della  regione  competente  in  materia di VIA ritenga la
variante stessa di rilevante impatto ambientale, il CIPE, su conforme
richiesta  del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o
del  Presidente  della  regione  competente,  dispone l'aggiornamento
dello  studio di impatto ambientale e la rinnovazione della procedura
di  VIA  sulla parte di opera la cui localizzazione sia variata e per
le  implicazioni  progettuali  conseguenti  anche relative all'intera
opera.  La  procedura  di VIA e' compiuta in sede di approvazione del
progetto  definitivo, salva la facolta' del soggetto aggiudicatore di
chiedere  la  reiterazione  della  procedura,  in  sede  di  progetto
preliminare, con successiva verifica sul progetto definitivo ai sensi
dell'articolo   20,   comma   4.  Resta  fermo  il  disposto  di  cui
all'articolo 20, comma 5.
  8.  In  alternativa  all'invio  su  supporto  cartaceo, il soggetto
aggiudicatore   ha  facolta'  di  provvedere  alla  trasmissione  del
progetto  e degli elaborati necessari alla approvazione dello stesso,
muniti  di  firma digitale, su supporto informatico non modificabile.
Le  Amministrazioni  competenti  alla  istruttoria e gli enti gestori
delle reti ed opere in qualsiasi modo interferenti che non dispongono
di  adeguati  mezzi  di  gestione  del  supporto  informatico possono
richiedere  l'invio di una o piu' copie cartacee; i relativi tempi di
istruttoria  decorrono dal ricevimento del progetto in forma cartacea
ove richiesta.
  9.  In  caso di motivato dissenso delle regioni e province autonome
interessate  sul  progetto  definitivo  di  cui  ai  commi  5 e 7 del
presente articolo si procede ai sensi dell'articolo 3, comma 6.
  10.  Sul  Progetto  di  Monitoraggio  ambientale, costituente parte
eventuale  del progetto definitivo ai sensi dell'allegato tecnico, le
regioni   possono   esprimersi   sentiti   i  comuni  e  le  province
interessati, nel termine di novanta giorni di cui all'articolo 4.
  Art.  4-ter  (Conferenza  di  servizi  ed approvazione del progetto
definitivo).  -  1. La Conferenza di servizi di cui all'articolo 4 e'
convocata  e  presieduta  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e dei
trasporti, o suo delegato, ovvero dal Capo della struttura tecnica di
missione.  La segreteria della Conferenza e' demandata alla struttura
tecnica  di  missione  di  cui all'articolo 2, di seguito denominata:
"struttura tecnica".
  2.  L'avviso  di convocazione e' inviato, anche per telefax o posta
elettronica,  almeno quindici giorni prima della data della riunione,
ai  soggetti  pubblici  e  privati  competenti alla partecipazione al
procedimento  secondo  le  competenze  previste dalle leggi ordinarie
vigenti.   A  tale  fine,  il  soggetto  aggiudicatore  rimette  alla
struttura  tecnica  la  lista  dei  soggetti  competenti e la data di
ricezione,  da  parte  degli stessi, del progetto definitivo, nonche'
una  relazione  illustrativa delle autorizzazioni necessarie, recante
l'indicazione  delle  normative  di riferimento ed il rapporto tra le
autorizzazioni  individuate  e  le  parti  del  progetto dalle stesse
interessate;  la stessa relazione indica i' soggetti da invitare alla
Conferenza di servizi in quanto gestori delle interferenze rilevate o
previste.   Ove  necessario,  nell'ambito  della  Conferenza  possono
tenersi  piu' riunioni preparatorie e istruttorie, anche con soggetti
diversi  in  relazione  all'avanzamento  e  all'ambito  delle singole
attivita' istruttorie e possono essere costituiti gruppi ristretti di
lavoro.  In  ogni  caso,  ogni  singolo  soggetto  partecipante  alla
Conferenza  deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di
prescrizioni  o  varianti,  compatibili con la localizzazione qualora
gia'  approvata  in  sede  di  progetto preliminare, entro il termine
perentorio  di  novanta  giorni  dalla data di ricezione del progetto
definitivo.  Le  proposte  possono  essere avanzate nelle riunioni di
Conferenza,  con  dichiarazione  a  verbale,  ovvero con atto scritto
depositato  entro  il  predetto  termine  presso  la segreteria della
Conferenza.  Le  proposte  tardivamente  pervenute  non sono prese in
esame ai fini della approvazione del progetto da parte del CIPE.
  3.  La  convocazione  della  Conferenza  e'  resa nota ai terzi con
avviso pubblicato, a seguito della convocazione della Conferenza, sul
sito  internet  del  Ministero e delle regioni interessate secondo le
procedure  e  le  modalita' di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 6 aprile 2001, n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
100  del  2 maggio 2001. Eventuali soggetti competenti al rilascio di
permessi ed autorizzazioni comunque denominati, cui non sia pervenuto
il  progetto definitivo dell'opera, segnalano tale omissione entro il
termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'invito alla
Conferenza,  o  in caso di esclusione da invito o avviso di avvio del
procedimento,   nel   termine   di  sessanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  della  convocazione  della Conferenza sui sopraccitati
siti  internet.  Qualora il responsabile del procedimento, verificata
la  fondatezza  dell'istanza, accolga la richiesta di partecipazione,
il   soggetto   aggiudicatore   trasmette   il   progetto  definitivo
all'interessato e comunica alla struttura tecnica di missione la data
dell'avvenuta  consegna.  I soggetti privati che non siano gestori di
reti   ed   opere   interferenti   o   soggetti  aggiudicatori  delle
infrastrutture non intervengono alla Conferenza. I concessionari ed i
contraenti  generali possono partecipare alla Conferenza con funzione
di supporto alle attivita' istruttorie.
  4.  Il  procedimento si chiude alla scadenza del novantesimo giorno
dalla  data  di ricezione del progetto definitivo da parte di tutti i
soggetti  invitati alla Conferenza competenti al rilascio di permessi
ed  autorizzazioni  comunque denominati. Sono comunque prese in esame
le  proposte  pervenute  prima  della scadenza predetta. Il documento
conclusivo   della   Conferenza,   sottoscritto   dal   presidente  e
dall'incaricato  delle  funzioni  di  segretario della stessa, elenca
tutte  le  proposte  pervenute  ed  i soggetti invitati che non hanno
presentato  tempestiva  proposta.  Per  la eventuale procedura di VIA
restano fermi i diversi termini di cui al capo II.
  5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti formula al CIPE
a  mezzo della struttura tecnica la proposta di approvazione o rinvio
del  progetto a nuova istruttoria, tenendo conto di tutte le proposte
di  prescrizioni o varianti acquisite agli atti. Il CIPE, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva o rinvia a
nuova   istruttoria   il   progetto,   accogliendo   le  proposte  di
prescrizioni   e  varianti  compatibili  con  la  localizzazione,  le
caratteristiche   tecniche   e   funzionali  ed  i  limiti  di  spesa
individuati nel progetto preliminare laddove gia' approvato.
  6.  Ove  risulti,  dopo  la  chiusura  della Conferenza, la mancata
partecipazione  al  procedimento  di  un  soggetto  competente  e non
invitato,   allo   stesso   e'  immediatamente  rimesso  il  progetto
definitivo  con  facolta'  di  comunicare  al  Ministero  la  propria
eventuale  proposta entro il successivo termine perentorio di novanta
giorni;   la   proposta  e'  comunicata  al  CIPE  per  la  eventuale
integrazione   del   provvedimento   di   approvazione.  In  casi  di
particolare   gravita',   il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  ovvero  il  Presidente della regione interessata ai lavori
possono chiedere al CIPE la sospensione totale o parziale dei lavori,
nelle more della integrazione del provvedimento di approvazione.
  Art.  4-quater  (Varianti). - 1. Il soggetto aggiudicatore verifica
che  nello sviluppo del progetto esecutivo sia assicurato il rispetto
delle  prescrizioni  impartite  dal  CIPE in sede di approvazione del
progetto  definitivo  e  preliminare.  Restano  fermi  i compiti e le
verifiche di cui all'articolo 20.
  2. Il soggetto aggiudicatore e' tenuto ad apportare le modifiche ed
integrazioni  occorrenti,  nello  sviluppo del progetto esecutivo, in
conseguenza della verifica di cui al comma 1.
  3.  Le  varianti  da apportare al progetto definitivo approvato dal
CIPE,  sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di
realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto
aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo,
ne'  comportino  altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto
approvato  e  non richiedano la attribuzione di nuovi finanziamenti a
carico  dei  fondi;  in  caso  contrario  sono approvate dal CIPE. Le
varianti  rilevanti  sotto l'aspetto localizzativo sono approvate con
il   consenso  dei  presidenti  delle  regioni  e  province  autonome
interessate,   espresso   con   la   procedura  di  cui  al  comma  5
dell'articolo 3. Per le opere il cui finanziamento e' stato assegnato
su  presentazione  del  piano  economico  finanziario la richiesta di
nuovi  finanziamenti comporta la revisione dello stesso. Non assumono
rilievo  localizzativo  le  varianti di tracciato delle opere lineari
contenute   nell'ambito   del   corridoio   individuato  in  sede  di
approvazione del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa
individuazione   costituiscono   corridoio   di  riferimento  a  fini
urbanistici  le  zone di rispetto previste dall'articolo 14, comma 2,
del  testo  unico  delle  disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  espropriazione  per pubblica utilita', di cui al decreto
del  Presidente  della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive
modificazioni,  e  dal  decreto del Ministro per i lavori pubblici in
data 1° aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13
aprile 1968.
  4.  Il soggetto aggiudicatore informa il Ministero ed il Presidente
della  regione  interessata  delle  varianti  che  intende  approvare
direttamente,  ai  sensi  del comma 2; se l'opera e' soggetta a VIA o
ricade  in  ambiti soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo
22   gennaio   2004,   n.  42,  sono  informati  anche  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per i beni
e  le attivita' culturali. I predetti soggetti nel termine perentorio
di  quarantacinque  giorni  dalla data di ricezione hanno facolta' di
rimettere al CIPE l'approvazione della variante. Il CIPE, nei casi di
maggiore  gravita',  puo' ordinare la sospensione dell'esecuzione. La
medesima  informativa  e'  resa altresi' al Sindaco del Comune su cui
ricade l'intervento.
  5.  La  istruttoria delle varianti che non possono essere approvate
dal  soggetto  aggiudicatore  ai sensi del comma 2 e' compiuta con le
modalita' di cui all'articolo 4, anche nel caso in cui sia necessaria
una  nuova  valutazione  di  impatto  ambientale. In caso di motivato
dissenso  delle  regioni  e  delle  province  autonome interessate si
procede ai sensi dell'articolo 3, comma 6.
  6.   Ove   le   integrazioni,  adeguamenti  o  varianti  comportino
modificazioni  del  piano  di  esproprio,  il  progetto e' nuovamente
approvato   ai   fini   della   dichiarazione  di  pubblica  utilita'
dall'autorita'  espropriante  ai  sensi  del citato testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per  pubblica  utilita',  previe,  occorrendo, nuove comunicazioni ai
sensi dell'articolo 4.
  7.  Per  le  infrastrutture  strategiche  e di preminente interesse
nazionale,  il  cui  progetto  definitivo non sia stato approvato dal
CIPE  a  norma del presente decreto, i soggetti aggiudicatori possono
avvalersi sia delle procedure di approvazione delle varianti previste
dalle  diverse  norme vigenti, sia delle procedure di cui al presente
articolo,  con  l'adozione,  per  le  varianti che non possono essere
approvate  dal  soggetto  aggiudicatore  ai  sensi del comma 2, delle
procedure   con   conferenza   di   servizi,   secondo  le  modalita'
dell'articolo 4 e seguenti.
  Art.  5-bis (Risoluzione delle interferenze). - 1. Gli enti gestori
delle  reti ed opere destinate al pubblico servizio in qualsiasi modo
interferenti  con  l'infrastruttura  da realizzare hanno l'obbligo di
cooperare  alla  realizzazione della stessa con le modalita' previste
dall'articolo  5,  come precisato dal presente articolo. Le attivita'
di   cui   ai  commi  successivi  devono  essere  compiute  in  tempi
compatibili  con i tempi di progettazione, approvazione ed esecuzione
delle   infrastrutture,   come   risultanti   dal   presente  decreto
legislativo  e  dal  programma  a  corredo  del  progetto preliminare
definitivo  ed  esecutivo. La violazione dell'obbligo di cooperazione
che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori
comporta  per l'ente gestore responsabilita' patrimoniale per i danni
subiti   dal   soggetto   aggiudicatore.  I  progetti  preliminari  o
definitivi   di   risoluzione   delle   interferenze  possono  essere
sottoposti  alla  approvazione del CIPE, unitamente al progetto delle
infrastrutture interferite; in mancanza, vengono approvati secondo le
procedure proprie del soggetto che ha la competenza a realizzarle.
  2.   In   fase   di   redazione   del  progetto  preliminare  delle
infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:
    a)  la verifica del progetto, al fine di segnalare la sussistenza
delle interferenze;
    b)   la   collaborazione  tecnico  progettuale  con  il  soggetto
aggiudicatore  per lo sviluppo del progetto delle opere interferenti,
nonche' degli spostamenti di opere interferite;
    c)   l'avvio  della  progettazione  degli  spostamenti  di  opere
interferite, cui provvede l'ente gestore;
    d)  la  comunicazione  del  calcolo estimativo degli oneri per le
attivita'   di   propria   competenza   per   la   risoluzione  delle
interferenze.
  3.  In  fase  di  redazione ed approvazione del progetto definitivo
delle  infrastrutture,  la  cooperazione  dell'ente  gestore  ha  per
oggetto:
    a)  la  redazione,  in  tempi  congruenti con quelli del soggetto
aggiudicatore,  del  progetto  definitivo  degli spostamenti di opere
interferite  cui  provvede  l'ente gestore e la collaborazione con il
soggetto  aggiudicatore  per  il  progetto  definitivo  cui  provvede
quest'ultimo;
    b)  la  verifica  della completezza e congruita' del programma di
risoluzione  delle  interferenze,  redatto  a  corredo  del  progetto
definitivo, con la indicazione di eventuali ulteriori interferenze
    non  precisate  e  la  proposta  di  modifica  o integrazione del
    programma;
c) la comunicazione dell'importo definitivo degli oneri per le
attivita'   di   propria   competenza   per   la   risoluzione  delle
interferenze.
  4.  In  fase  di realizzazione dell'opera la cooperazione dell'ente
gestore  ha  per oggetto il rispetto del programma approvato dal CIPE
unitamente al progetto definitivo, ai fini della risoluzione di tutte
le interferenze di propria competenza.
  5. Le attivita' di collaborazione dell'ente gestore sono compiute a
spese   del   soggetto   aggiudicatore;   il  mancato  accordo  sulle
prestazioni  e  sulle spese non esonera l'ente gestore dal compimento
delle  attivita'  di  collaborazione  in  fase  progettuale, salvo il
diritto  a  ricevere  il  rimborso  di tutti gli oneri legittimamente
affrontati.  In  fase  esecutiva,  l'ente  gestore  deve  compiere le
attivita'  di  competenza  anche  in  mancanza  di  specifico accordo
convenzionale   con  il  soggetto  aggiudicatore,  a  condizione  che
quest'ultimo  metta  a  disposizione  in  via  anticipata  le risorse
occorrenti in corrispondenza alle previsioni del programma e salvo il
diritto  dello  stesso soggetto aggiudicatore al rimborso delle somme
poste  a disposizione in eccesso rispetto alle necessita'. Sono fatte
salve  le  diverse  previsioni  di  convenzioni  vigenti tra soggetto
aggiudicatore ed ente gestore.
  6.  Il  presente  articolo si applica, in quanto compatibile, anche
alle  interferenze  tra infrastrutture in corso di realizzazione. Nel
caso  di  interferenze  tra  infrastrutture in corso di realizzazione
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente integrazione, le
varianti ai progetti per risoluzione delle interferenze devono essere
approvate secondo le modalita' di cui all'articolo 4 e seguenti.
  Art. 5-ter (La societa' pubblica di progetto). - 1. Ove la proposta
del soggetto aggiudicatore, come approvata dal CIPE, preveda, ai fini
della migliore utilizzazione dell'infrastruttura e dei beni connessi,
l'attivita'   coordinata   di  piu'  soggetti  pubblici,  si  procede
attraverso  la  stipula  di  un  accordo  di programma tra i soggetti
pubblici  stessi  e, ove opportuno, attraverso la costituzione di una
societa'   pubblica   di   progetto,  senza  scopo  di  lucro,  anche
consortile,  partecipata  dai  soggetti  aggiudicatori  e dagli altri
soggetti  pubblici  interessati.  Alla  societa' pubblica di progetto
sono   attribuite   le   competenze   necessarie  alla  realizzazione
dell'opera  e  delle  opere  strumentali  o  connesse,  nonche'  alla
espropriazione  delle  aree  interessate, ed alla utilizzazione delle
stesse   e   delle   altre   fonti   di   autofinanziamento   indotte
dall'infrastruttura.  La  societa'  pubblica di progetto e' autorita'
espropriante  ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
La  Societa'  pubblica  di  progetto  realizza  l'intervento  in nome
proprio  e  per  conto  dei  propri  soci e mandanti, avvalendosi dei
finanziamenti  deliberati  dal  CIPE in suo favore, operando anche al
fine di ridurre il costo per la pubblica finanza.
  2. Alla Societa' pubblica di progetto possono partecipare le Camere
di commercio, industria e artigianato e le Fondazioni bancarie.
  3.  La  Societa' pubblica di progetto e' istituita al solo scopo di
realizzare ed eventualmente gestire l'infrastruttura e partecipare al
finanziamento  ed  e'  organismo  di  diritto pubblico ai sensi della
legge  quadro  e soggetto aggiudicatore ai sensi del presente decreto
legislativo.
  4.   Gli  enti  pubblici  interessati  alla  realizzazione  di  una
infrastruttura  possono partecipare, tramite accordo di programma, al
finanziamento  della stessa, anche attraverso la cessione al soggetto
aggiudicatore  ovvero  alla  Societa'  pubblica  di  progetto di beni
immobili   di   proprieta'  o  allo  scopo  espropriati  con  risorse
finanziarie proprie.
  5.  Ai  fini del finanziamento di cui al comma 4, gli enti pubblici
possono     contribuire     per    l'intera    durata    del    piano
economico-finanziario  al  soggetto  aggiudicatore  o  alla  Societa'
pubblica  di  progetto,  devolvendo  alla stessa i proventi di propri
tributi o diverse fonti di reddito, fra cui:
    a)  da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi aggiuntivi
di  oneri  di  urbanizzazione  o  infrastrutturazione ed ICI, indotti
dalla infrastruttura;
    b)  da  parte della Camera di commercio, industria e artigianato,
una  quota  della tassa di iscrizione, allo scopo aumentata, ai sensi
della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
  6.  La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso,
verso  il  quale le Fondazioni bancarie possono destinare il reddito,
nei modi e nelle forme previste dalle norme in vigore.
  7.  I  soggetti  privati  interessati  alla  realizzazione  di  una
infrastruttura possono contribuire alla stessa attraverso la cessione
di  immobili  di  loro  proprieta'  o impegnandosi a contribuire alla
spesa, a mezzo di apposito accordo procedimentale.".
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto. Le norme di cui
all'allegato  tecnico  al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190,
introdotte  dal  comma  1,  primo capoverso, si applicano ai progetti
delle  infrastrutture,  la cui redazione sia stata bandita o, in caso
di  procedura  negoziata,  affidata  ovvero,  per  i progetti redatti
direttamente, oggetto di deliberazione dell'organo competente dopo la
data  di  entrata  in  vigore del presente decreto. Per i progetti in
corso  e per quelli banditi prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, i soggetti aggiudicatori hanno facolta' di adeguare
il  progetto  alle  norme tecniche allegate, con eventuale variazione
del relativo corrispettivo.