stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 191

Attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/10/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/01/2008)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 7-10-2005
al: 6-2-2008
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526;
  Vista   la  direttiva  2002/98/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualita' e di
sicurezza   per   la  raccolta,  il  controllo,  la  lavorazione,  la
conservazione  e  la  distribuzione  del  sangue  umano  e  dei  suoi
componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE;
  Vista  la  legge  31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. (Legge comunitaria 2003);
  Visti  i decreti legislativi 24 febbraio 1997, n. 46, e 8 settembre
2000, n. 332;
  Vista  la  legge  4  maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le
attivita'   trasfusionali   relative  al  sangue  umano  ed  ai  suoi
componenti, e per la produzione di plasmaderivati;
  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente
riordino  della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo
1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 17 luglio 1997, n. 308,
concernente  regolamento  recante norme per la disciplina dei compiti
di  coordinamento  a  livello nazionale delle attivita' dei centri di
coordinamento e compensazione in materia di sangue ed emoderivati;
  Visto  il decreto del Ministro della sanita' in data 1° marzo 2000,
recante  adozione  del  progetto relativo al piano nazionale sangue e
plasma   per   il  triennio  1999-2001,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2000;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
1°  settembre  2000,  recante  approvazione  dell'Atto di indirizzo e
coordinamento  in  materia  di  requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi  minimi,  per  l'esercizio  delle  attivita'  sanitarie
relative  alla  medicina  trasfusionale,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2000;
  Visto  il  decreto  del  Ministro della sanita' in data 7 settembre
2000,    recante    disposizioni    relative    all'importazione    e
all'esportazione  di  sangue  e di emocomponenti per uso terapeutico,
diagnostico  e  profilattico,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
248 del 23 ottobre 2000;
  Visto  il  decreto  del Ministro della salute in data 3 marzo 2005,
recante  caratteristiche  e  modalita' per la raccolta di sangue e di
emocomponenti,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  85 del 13
aprile 2005;
  Visto  il  decreto  del Ministro della salute in data 3 marzo 2005,
concernente   protocolli   per  l'accertamento  della  idoneita'  del
donatore  di  sangue  e  di  emocomponenti, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 85 del 13 aprile 2005;
  Acquisito  il  parere  della  Commissione nazionale per il servizio
trasfusionale nella riunione del 21 settembre 2004;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i  Ministri degli affari
esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e per gli
affari regionali;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                              Finalita'

  1. Il presente decreto stabilisce norme di qualita' e sicurezza del
sangue  umano e dei suoi componenti, al fine di assicurare un elevato
livello di protezione della salute umana.