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DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 187

Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/10/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2008)
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Testo in vigore dal: 6-10-2005
al: 14-5-2008
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003);
  Vista   la  direttiva  2004/44/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  25 giugno 2002, relativa alle prescrizioni minime di
sicurezza  e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni);
  Visto   il  decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,  e
successive modificazioni;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con i
Ministri  degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze,  della  salute,  delle  attivita' produttive, per gli affari
regionali e per la funzione pubblica;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

                        Campo di applicazione

  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  decreto  legislativo 19
settembre  1994, n. 626, il presente decreto legislativo prescrive le
misure  per  la  tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
che  sono  esposti  o  possono  essere  esposti a rischi derivanti da
vibrazioni meccaniche.
  2.  Nei riguardi dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 2, del
decreto  legislativo  19  settembre 1994, n. 626, le disposizioni del
presente  decreto  sono  applicate  tenuto  conto  delle  particolari
esigenze   connesse   al   servizio   espletato  individuate  con  il
provvedimento di cui al medesimo articolo 1, comma 2.
          Avvertenza:

              Nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - del 5
          ottobre  2005  si procedera' alla ripubblicazione del testo
          della  presente  legge  corredata  delle  relative note, ai
          sensi  dell'art.  8, comma 3, del regolamento di esecuzione
          del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla promulgazione
          delle  leggi,  sulla  emanazione dei decreti del Presidente
          della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni  ufficiali della
          Repubblica  italiana,  approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.