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DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 186

Attuazione della direttiva 2002/74/CE concernente la tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/10/2005
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Testo in vigore dal: 6-10-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2003);
  Vista   la  direttiva  2002/74/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,   del   23 settembre   2002,  che  modifica  la  direttiva
80/987/CEE   del  Consiglio,  concernente  il  riavvicinamento  delle
legislazioni  degli  Stati membri relative alla tutela dei lavoratori
subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle
finanze;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

       Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80

  1.  All'articolo 2  del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
  «2-bis.  L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in
cui  datore di lavoro sia un'impresa, avente attivita' sul territorio
di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro
Stato   membro   ed   in  tale  Stato  sottoposta  ad  una  procedura
concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto
la sua attivita' in Italia. Agli eventuali maggiori oneri che gravano
sul  fondo  di  garanzia si provvede ai sensi dell'articolo 2, ottavo
comma, quarto periodo, della legge 19 maggio 1982, n. 297.».
  2.  All'articolo 2,  comma  4,  del  decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 80, la lettera b) e' soppressa.
          Avvertenza:

              Nella   Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  del
          5 ottobre 2005 si procedera' alla ripubblicazione del testo
          della  presente  legge  corredata  delle  relative note, ai
          sensi  dell'art.  8, comma 3, del regolamento di esecuzione
          del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla promulgazione
          delle  leggi,  sulla  emanazione dei decreti del Presidente
          della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni  ufficiali della
          Repubblica  italiana,  approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.