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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005, n. 169

Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/8/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2018)
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 15-2-2018
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 87, quinto comma, 117,  secondo  comma,  lettera
g), e 117, sesto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio  1999,  n.  4,
come modificato dall'articolo 6, comma  4,  della  legge  19  ottobre
1999, n. 370; 
  Visto l'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica  5
giugno 2001, n. 328; 
  Sentiti gli ordini professionali interessati; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 7 aprile 2005; 
  Uditi i pareri del  Consiglio  di  Stato,  espressi  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 18 aprile 2005 e
del 13 giugno 2005; 
  Ritenuto di non accogliere l'osservazione del Consiglio  di  Stato,
contenuta nel parere  del  13  giugno  2005,  relativa  alla  mancata
previsione del voto per corrispondenza per i consigli provinciali, in
quanto attraverso  il  sistema  elettorale  si  intende  favorire  la
partecipazione personale degli iscritti alle elezioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 giugno 2005; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                       Ambito di applicazione 
  1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli
ordini dei dottori agronomi e dottori  forestali,  degli  architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti  sociali,
degli attuari, dei biologi, ((...)) dei geologi e degli ingegneri.