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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005, n. 169

Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/8/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2018)
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Testo in vigore dal: 26-8-2005
al: 14-2-2018
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 87, quinto comma, 117,  secondo  comma,  lettera
g), e 117, sesto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio  1999,  n.  4,
come modificato dall'articolo 6, comma  4,  della  legge  19  ottobre
1999, n. 370; 
  Visto l'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica  5
giugno 2001, n. 328; 
  Sentiti gli ordini professionali interessati; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 7 aprile 2005; 
  Uditi i pareri del  Consiglio  di  Stato,  espressi  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 18 aprile 2005 e
del 13 giugno 2005; 
  Ritenuto di non accogliere l'osservazione del Consiglio  di  Stato,
contenuta nel parere  del  13  giugno  2005,  relativa  alla  mancata
previsione del voto per corrispondenza per i consigli provinciali, in
quanto attraverso  il  sistema  elettorale  si  intende  favorire  la
partecipazione personale degli iscritti alle elezioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 giugno 2005; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                       Ambito di applicazione 
  1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli
ordini dei dottori agronomi e dottori  forestali,  degli  architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti  sociali,
degli  attuari,  dei  biologi,  dei  chimici,  dei  geologi  e  degli
ingegneri. 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   quinto   comma,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              - L'art. 117 della Costituzione, secondo comma, lettera
          g) e sesto comma, e' il seguente:
              «Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle seguenti
          materie:
                a)-f) (omissis);
                g)  ordinamento e organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
                h)-s) (omissis).
              (Omissis).
              Le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
              -  Il  testo del comma 18, della legge 14 gennaio 1999,
          n.  4  (Disposizioni riguardanti il settore universitario e
          della  ricerca  scientifica,  nonche'  il servizio di mensa
          nelle  scuole  -  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 19
          gennaio  1999,  n.  14) modificato dal comma 4 dell'art. 6,
          della  legge  19 ottobre  1999,  n.  370  (Disposizioni  in
          materia   di   universita'   e  di  ricerca  scientifica  e
          tecnologica   -  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  26
          ottobre 1999, n. 252), e' il seguente:
              «18.  Con  uno  o  piu'  regolamenti  adottati, a norma
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          su  proposta  del Ministro dell'universita' e della ricerca
          scientifica  e  tecnologica, di concerto con il Ministro di
          grazia  e  giustizia,  sentiti  gli  organi direttivi degli
          ordini   professionali,   con  esclusivo  riferimento  alle
          attivita'  professionali  per il cui esercizio la normativa
          vigente  gia'  prevede l'obbligo di superamento di un esame
          di  Stato,  e'  modificata  e  integrata  la disciplina del
          relativo  ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi,
          nonche' dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e
          delle  relative  prove,  in conformita' ai seguenti criteri
          direttivi:
                a) determinazione dell'ambito consentito di attivita'
          professionale  ai  titolari  di  diploma universitario e ai
          possessori  dei  titoli istituiti in applicazione dell'art.
          17,  comma  95,  della  legge  15 maggio  1997,  n.  127, e
          successive modificazioni;
                b) eventuale  istituzione  di  apposite sezioni degli
          albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla
          lettera  a),  indicando  i  necessari  raccordi con la piu'
          generale   organizzazione   dei  predetti  albi,  ordini  o
          collegi;
                c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove
          degli  esami  di  Stato  con quanto disposto ai sensi della
          lettera a).».
              -  Il  testo  dell'art.  1-septies del decreto-legge 31
          gennaio  2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l'universita'
          e  la  ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il
          completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita'
          dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti
          relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche'
          altre  misure urgenti - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          31  gennaio  2005,  n.  24), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 (Conversione in legge, con
          modificazioni,  del  decreto-legge  31 gennaio  2005, n. 7,
          recante   disposizioni   urgenti  per  l'universita'  e  la
          ricerca,  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali, per il
          completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita'
          dei  pubblici  dipendenti,  nonche'  per  semplificare  gli
          adempimenti   relativi  a  imposte  di  bollo  e  tasse  di
          concessione.  Sanatoria  degli effetti dell'art. 4, comma 1
          del  decreto-legge  29 novembre  2004,  n. 280 - pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  1°  aprile  2005, n. 75), e' il
          seguente:
              «Art.  1-septies (Organi di ordini professionali). - 1.
          Nel  procedere  al  riordino del sistema elettorale e della
          composizione  degli organi degli ordini professionali, come
          previsto  dall'art.  4,  comma 3, del regolamento di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
          328,  al fine di uniformare e semplificare le procedure, va
          assicurata  la  rappresentanza unitaria degli iscritti agli
          albi  professionali  nei  consigli nazionali e territoriali
          con  un  numero  di componenti dei consigli territoriali da
          sette  a  quindici in ragione del numero degli iscritti, un
          numero  di  quindici componenti per i consigli nazionali, e
          con  una durata di quattro anni per i consigli territoriali
          e di cinque per i consigli nazionali. La durata e' estesa a
          tutte le professioni disciplinate dal regolamento di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
          328.  Per l'ordine degli psicologi si provvede con distinto
          regolamento,  da  emanare  ai  sensi dell'art. 1, comma 18,
          della   legge   14 gennaio  1999,  n.  4,  come  modificato
          dall'art.  6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370,
          entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore
          della  legge  di  conversione  del presente decreto, per la
          definizione  del  numero  dei  componenti  e del sistema di
          composizione dei consigli nazionali e territoriali.».
              -  Il  testo  del comma 2, dell'art. 17, della legge 23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri -
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
          214), e' il seguente:
            «2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              - Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della
          Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni
          della  disciplina  dei requisiti per l'ammissione all'esame
          di  Stato  e delle relative prove per l'esercizio di talune
          professioni,   nonche'   della   disciplina   dei  relativi
          ordinamenti - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto
          2001, n. 190), e' il seguente:
              «Art.  4  (Norme organizzative generali). - 1. Salve le
          disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il
          numero  dei  componenti  degli organi collegiali, a livello
          locale  o  nazionale,  degli ordini o collegi relativi alle
          professioni  di  cui  all'art.  1, comma 1, qualora vengano
          istituite le due sezioni di cui all'art. 2, e' ripartito in
          proporzione  al  numero  degli iscritti a ciascuna sezione.
          Tale  numero  viene  determinato  assicurando  comunque  la
          presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non
          inferiore   al   cinquanta   per   cento   alla  componente
          corrispondente  alla  sezione  A.  L'elettorato passivo per
          l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla sezione
          A.
              2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi
          provvedimenti    vengono    adottati   esclusivamente   dai
          componenti  appartenenti  alla  sezione  cui  appartiene il
          professionista assoggettato al procedimento.
              3.  Con  successivo  regolamento  ai sensi dell'art. 1,
          comma  18,  legge  14 gennaio  1999,  n.  4,  e  successive
          modificazioni,  verranno definite le procedure elettorali e
          il  funzionamento  degli  Organi  in sede disciplinare, nel
          rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.».