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DECRETO LEGISLATIVO 20 giugno 2005, n. 125

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di medicina penitenziaria.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/7/2005
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Testo in vigore dal: 23-7-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  lo  Statuto  della  Regione  Siciliana,  approvato con regio
decreto  legislativo  15 maggio  1946, n. 455, convertito dalla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
  Visto  il  decreto  legislativo  22 giugno  1999,  n.  230, recante
riordino  della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della
legge 30 novembre 1998, n. 419;
  Viste  le  determinazioni  della  Commissione  paritetica  prevista
dall'articolo 43 dello Statuto siciliano;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 maggio 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli affari regionali, di concerto con i Ministri della
salute,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze e per la
funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 22 giugno 1999,
n.  230,  le  funzioni  sanitarie di cui all'articolo 8, comma 1, del
medesimo    decreto    legislativo    n.   230   del   1999,   svolte
dall'amministrazione  penitenziaria, nell'ambito del territorio della
Regione,   con  riferimento  ai  soli  settori  della  prevenzione  e
dell'assistenza  ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, sono
trasferite alla Regione Siciliana.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma  quinto,  della  Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
          leggi e regolamenti.
              -  Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,
          che  ha  approvato  lo  Statuto della Regione siciliana, e'
          stato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1946,
          n.  133 (edizione speciale) ed e' stato convertito in legge
          costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  2,  pubblicata  in
          Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58.
              -  Il  decreto  legislativo  22  giugno 1999, n. 230 e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1999, n. 165,
          S.O.
              - Il testo dell'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n.
          419  («Delega  al  Governo  per  la  razionalizzazione  del
          Servizio  sanitario  nazionale e per l'adozione di un testo
          unico  in  materia  di  organizzazione  e funzionamento del
          Servizio   sanitario   nazionale.   Modifiche   al  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992, n. 502» - pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale  7  dicembre  1998,  n.  286),  e'  il
          seguente:
              «Art.  5  (Riordino della medicina penitenziaria). - 1.
          Il  Governo  e'  delegato  ad emanare, entro sei mesi dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
          decreti    legislativi    di    riordino   della   medicina
          penitenziaria,  con  l'osservanza  dei  seguenti principi e
          criteri direttivi:
                a)  prevedere  specifiche  modalita' per garantire il
          diritto  alla  salute  delle  persone  detenute o internate
          mediante  forme  progressive  di inserimento, con opportune
          sperimentazioni     di    modelli    organizzativi    anche
          eventualmente  differenziati  in relazione alle esigenze ed
          alle  realta'  del  territorio,  all'interno  del  Servizio
          sanitario  nazionale, di personale e di strutture sanitarie
          dell'amministrazione penitenziaria;
                b)  assicurare  la tutela delle esigenze di sicurezza
          istituzionalmente       demandate       all'amministrazione
          penitenziaria;
                c)   prevedere   l'organizzazione  di  una  attivita'
          specifica al fine di garantire un livello di prestazioni di
          assistenza sanitaria adeguato alle specifiche condizioni di
          detenzione  o  internamento e l'esercizio delle funzioni di
          certificazione rilevanti a fini di giustizia;
                d)  prevedere  che il controllo sul funzionamento dei
          servizi  di  assistenza  sanitaria  alle persone detenute o
          internate  sia affidato alle regioni ed alle aziende unita'
          sanitarie locali;
                e) prevedere l'assegnazione, con decreto del Ministro
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
          al  Fondo  sanitario  nazionale  delle risorse finanziarie,
          relative   alle   funzioni   progressivamente   trasferite,
          iscritte  nello stato di previsione del Ministero di grazia
          e  giustizia,  nonche'  i criteri e le modalita' della loro
          gestione.
              2.  Entro  diciotto  mesi dalla scadenza del termine di
          cui  al  comma 1,  il Governo adotta, anche con riferimento
          all'esito   delle   sperimentazioni,  uno  o  piu'  decreti
          legislativi  recanti  disposizioni integrative e correttive
          dei  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1, sentito il
          parere delle competenti Commissioni parlamentari.
              3. L'esercizio della delega di cui al presente articolo
          avviene  attraverso l'esclusiva utilizzazione delle risorse
          attualmente  assegnate  al  Ministero di grazia e giustizia
          secondo  quanto  disposto  dal comma 1, lettera e), e senza
          ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.».
              -  L'art.  43  dello  Statuto  della  Regione siciliana
          prevede  che  una  commissione paritetica di quattro membri
          nominati  dall'Alto commissario della Sicilia e dal Governo
          dello  Stato, determinera' le norme transitorie relative al
          passaggio  degli  uffici  e  del personale dello Stato alla
          regione,  nonche'  le  norme  per l'attuazione del presente
          statuto.
          Note all'art. 1:
              - Si riporta il testo degli articoli 8, comma 1 e 9 del
          citato decreto legislativo n. 230 del 1999:
              «Art.   8   (Trasferimento   delle   funzioni   e  fase
          sperimentale).  -  1.  A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono
          trasferite  al  Servizio  sanitario  nazionale  le funzioni
          sanitarie  svolte  dall'amministrazione  penitenziaria  con
          riferimento  ai  soli  settori  della  prevenzione  e della
          assistenza  ai detenuti e agli internati tossicodipendenti.
          Sono  contestualmente  trasferiti il relativo personale, le
          attrezzature,  gli  arredi  e  gli  altri  beni strumentali
          nonche'  le  risorse finanziarie, nel rispetto dei principi
          contenuti  nell'art.  7  del  decreto  legislativo 31 marzo
          1998, n. 112.».
              «Art.  9  (Trasferimento  delle funzioni alle regioni a
          statuto  speciale  e  alle  province autonome). - 1. Per il
          trasferimento  delle  funzioni  di  cui al presente decreto
          legislativo  si provvede, per le Regioni a statuto speciale
          e  per  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano, con
          norme di attuazione ai sensi dei rispettivi statuti.».