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LEGGE 4 luglio 2005, n. 123

Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/7/2005
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Testo in vigore dal: 22-7-2005
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                            (Definizione)
   1.  La malattia celiaca o celiachia e' una intolleranza permanente
al glutine ed e' riconosciuta come malattia sociale.
   2.  Il  Ministro  della  salute  provvede, con proprio decreto, in
conformita' con quanto disposto dal comma 1, entro un mese dalla data
di  entrata  in  vigore della presente legge, a modificare il decreto
del  Ministro  della  sanita'  20  dicembre  1961,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 1962.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              -  Il  decreto  del  Ministro della sanita' 20 dicembre
          1961, reca: «Forme morbose da qualificarsi malattie sociali
          ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          11 febbraio 1961, n. 249».