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DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2005, n. 117

Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-7-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2022)
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Testo in vigore dal: 17-7-2005
al: 26-9-2022
aggiornamenti all'articolo
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  31  ottobre  2003,  n.  306,  ed  in  particolare
l'articolo 1 e l'allegato A; 
  Vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre  2002,
che stabilisce norme di  polizia  sanitaria  per  la  produzione,  la
trasformazione, la distribuzione  e  l'introduzione  di  prodotti  di
origine animale destinati al consumo umano; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 28  gennaio  2002,  che  stabilisce  i  principi  e  i
requisiti  generali   della   legislazione   alimentare,   istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare; 
  Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo  1993,  n.  93,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196; 
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 18 marzo 2005; 
  Considerato che la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  non
ha espresso il prescritto parere nei termini di legge; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 maggio 2005; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
esteri, della giustizia, dell'economia e  delle  finanze  e  per  gli
affari regionali; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                        Campo d'applicazione 
  1. Il presente decreto stabilisce  le  norme  generali  di  polizia
sanitaria  che  devono  essere  applicate  in  tutte  le  fasi  della
produzione, trasformazione e distribuzione  di  prodotti  di  origine
animale e di prodotti derivati destinati al consumo umano, nonche' in
quella della loro introduzione da Paesi terzi. 
  2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al  decreto  legislativo
30 gennaio 1993,  n.  28,  e  successive  modificazioni,  al  decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, nonche' quelle  contenute  nelle
disposizioni cui e' fatto riferimento nell'allegato I. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3 del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi n valore di legge ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'art.  1  e  dell'allegato  A
          della legge 31  ottobre  2003,  n.  306  (Disposizioni  per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee.  Legge   comunitaria
          2003): 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente   legge,   i   decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle direttive comprese negli elenchi di cui agli  allegati
          A e B. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro per le politiche comunitarie e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle  direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso  a
          sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione   delle
          direttive elencate nell'allegato A,  sono  trasmessi,  dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          perche' su di essi  sia  espresso,  entro  quaranta  giorni
          dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
          parlamentari. Decorso tale termine i decreti  sono  emanati
          anche in mancanza del parere. Qualora il  termine  previsto
          per il parere dei competenti organi parlamentari scada  nei
          trenta  giorni  che  precedono  la  scadenza  dei   termini
          previsti ai commi 1 o 4 o  successivamente,  questi  ultimi
          sono prorogati di novanta giorni. 
              4. Entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore  di
          ciascuno dei decreti legislativi di cui  al  comma  1,  nel
          rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati  dalla
          presente legge, il Governo puo' emanare, con  la  procedura
          indicata nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative  e
          correttive dei decreti legislativi  emanati  ai  sensi  del
          comma 1. 
              5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,   della   Costituzione,   i   decreti    legislativi
          eventualmente  adottati   nelle   materie   di   competenza
          legislativa delle regioni  e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e  le
          province autonome nelle quali non sia ancora in  vigore  la
          propria normativa di attuazione, alla data di scadenza  del
          termine  stabilito   per   l'attuazione   della   normativa
          comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere  dalla
          data di entrata in vigore  della  normativa  di  attuazione
          adottata da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  nel
          rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e dei principi fondamentali  stabiliti  dalla  legislazione
          dello Stato.». 
          «Allegato A (Articolo 1, commi 1 e 3) 
              2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001,  relativa
          al   riconoscimento   reciproco    delle    decisioni    di
          allontanamento dei cittadini di Paesi terzi. 
              2002/6/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          18 febbraio 2002, sulle formalita' di  dichiarazione  delle
          navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati  membri
          della Comunita'. 
              2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 ottobre 2002, che modifica  le  direttive  90/425/CEE  e
          92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme  sanitarie
          relative ai sottoprodotti di origine animale. 
              2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 giugno 2002,  relativa  all'istituzione  di  un  sistema
          comunitario  di  monitoraggio   del   traffico   navale   e
          d'informazione e che  abroga  la  direttiva  93/75/CEE  del
          Consiglio. 
              2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita. 
              2002/86/CE della  Commissione,  del  6  novembre  2002,
          recante modifica della  direttiva  2001/101/CE  per  quanto
          concerne il termine a  partire  da  cui  sono  vietati  gli
          scambi di prodotti non conformi alla  direttiva  2000/13/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio. 
              2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia. 
              2002/93/CE del Consiglio,  del  3  dicembre  2002,  che
          modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga
          della facolta' di autorizzare gli Stati membri ad applicare
          un'aliquota  IVA  ridotta  su  taluni   servizi   ad   alta
          intensita' di lavoro. 
              2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 gennaio 2003, che stabilisce  norme  di  qualita'  e  di
          sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la
          conservazione e la distribuzione del  sangue  umano  e  dei
          suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001. 
              2002/99/CE del Consiglio, del  16  dicembre  2002,  che
          stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la
          trasformazione,  la  distribuzione  e   l'introduzione   di
          prodotti di origine animale destinati al consumo umano. 
              2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa  a
          migliorare  l'accesso  alla  giustizia  nelle  controversie
          transfrontaliere attraverso la definizione di norme  minime
          comuni relative al patrocinio a spese dello Stato  in  tali
          controversie. 
              2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio  2003,  recante
          norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo
          negli Stati membri. 
              2003/12/CE della  Commissione,  del  3  febbraio  2003,
          riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel
          quadro della direttiva  93/42/CEE  del  Consiglio,  del  14
          giugno 1993, concernente i dispositivi medici. 
              2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE  del
          Consiglio,   del   27   luglio   1976,    concernente    il
          ravvicinamento  delle  legislazioni  degli   Stati   membri
          relative ai prodotti cosmetici. 
              2003/30/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8  maggio  2003,   sulla   promozione   dell'uso   dei
          biocarburanti  o  di  altri  carburanti   rinnovabili   nei
          trasporti. 
              2003/32/CE  della  Commissione,  del  23  aprile  2003,
          recante modalita' specifiche relative ai requisiti previsti
          dalla direttiva 93/42/CEE  del  Consiglio,  del  14  giugno
          1993, per i dispositivi medici fabbricati  con  tessuti  di
          origine animale. 
              2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia
          di tassazione dei  redditi  da  risparmio  sotto  forma  di
          pagamenti di interessi. 
              2003/49/CE  del   Consiglio,   del   3   giugno   2003,
          concernente  il  regime  fiscale  comune   applicabile   ai
          pagamenti di interessi e di canoni fra societa'  consociate
          di Stati membri diversi. 
              2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno  2003,  recante
          modifica   delle   direttive   66/401/CEE   relativa   alla
          commercializzazione  delle  sementi  di  piante  foraggere,
          66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle  sementi
          di cereali, 68/193/CEE  relativa  alla  commercializzazione
          dei materiali di  moltiplicazione  vegetativa  della  vite,
          92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle  piantine
          di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione  di  ortaggi,
          ad  eccezione  delle  sementi,  92/34/CEE   relativa   alla
          commercializzazione dei materiali di moltiplicazione  delle
          piante da frutto e delle piante da  frutto  destinate  alla
          produzione    di    frutti,    98/56/CE    relativa    alla
          commercializzazione dei materiali di moltiplicazione  delle
          piante    ornamentali,     2002/54/CE     relativa     alla
          commercializzazione   delle   sementi   di    barbabietole,
          2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle  sementi
          di ortaggi, 2002/56/CE  relativa  alla  commercializzazione
          dei tuberi seme  di  patate,  e  2002/57/CE  relativa  alla
          commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da
          fibra,  per  quanto   riguarda   le   analisi   comparative
          comunitarie.». 
              - La direttiva 2002/99/CE e' pubblicata in GUCE n. L 18
          del 23 gennaio 2003. 
              - Il regolamento (CE) n. 178/2002 e' pubblicato in GUCE
          n. L 31 del 1° febbraio 2002. 
              - Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28,  reca:
          «Attuazione  delle  direttive   89/662/CEE   e   90/425/CEE
          relative ai controlli veterinari  e  zootecnici  di  taluni
          animali vivi e su prodotti di origine  animale  applicabili
          negli scambi intracomunitari». 
              - Il decreto legislativo 3 marzo  1993,  n.  93,  reca:
          «Attuazione  delle  direttive   90/675/CEE   e   91/496/CEE
          relative all'organizzazione  dei  controlli  veterinari  su
          prodotti  e  animali  in  provenienza  da  Paesi  terzi   e
          introdotti nella Comunita' europea». 
              - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  reca:
          «Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni e agli enti locali,  in  attuazione  del
          capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59». 
              - Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196,  reca:
          «Attuazione  della  direttiva  97/12/CE  che   modifica   e
          aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa  ai  problemi  di
          polizia sanitaria in materia di scambi  intracomunitari  di
          animali delle specie bovina e suina». 
              - Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, reca:
          «Attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in  materia
          di organizzazione dei  controlli  veterinari  sui  prodotti
          provenienti da Paesi terzi». 
          Note all'art. 1: 
              - Per il decreto legislativo 30 gennaio  1993,  n.  28,
          vedi note alle premesse. 
              - Per il decreto legislativo 25 febbraio 2000,  n.  80,
          vedi note alle premesse.