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DECRETO-LEGGE 30 giugno 2005, n. 115

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 (in G.U. 22/08/2005, n.194).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2017)
Testo in vigore dal: 31-12-2005
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
specifiche  disposizioni  per  garantire  la funzionalita' di settori
della pubblica amministrazione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 giugno 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, del Ministro per i
beni  e  le  attivita'  culturali,  del Ministro della giustizia, del
Ministro  della  difesa,  del  Ministro  delle  politiche  agricole e
forestali, del Ministro degli affari esteri e del Ministro del lavoro
e  delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
      Interventi urgenti per l'Universita' "Carlo Bo" di Urbino

  1.  Per  sopperire  alle  improrogabili  esigenze  dell'Universita'
"Carlo  Bo"  di  Urbino  e'  assegnato  alla medesima universita', ad
integrazione  del  contributo  erogato ai sensi della legge 29 luglio
1991,  n. 243, un ulteriore contributo straordinario di 15 milioni di
euro nell'anno 2005 e di 15 milioni di euro nell'anno 2006.
  2.  Il  consiglio di amministrazione dell'universita', integrato da
due   esperti   di  elevata  qualificazione  amministrativo-contabile
nominati  per  gli  anni  2005  e  2006 dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita'   e   della   ricerca,   d'intesa  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle finanze, provvede, ((entro dieci mesi)) dalla
data  di  entrata in vigore del presente decreto, alla definizione di
un  piano  programmatico  per  il  risanamento  economico-finanziario
dell'universita',   salvaguardandone  le  finalita'  istituzionali  e
prevedendo in particolare:
    a)   le   azioni,  gli  strumenti  e  le  risorse  occorrenti  al
raggiungimento   dell'equilibrio   finanziario   ed  economico  della
gestione,  anche  attraverso  l'eventuale  alienazione del patrimonio
edilizio;
    b) la definizione delle dotazioni organiche del personale docente
e tecnico-amministrativo.
  3.  L'onere  per  il  compenso  agli esperti di cui al comma 2 e' a
carico  dell'universita'  di Urbino a valere sul contributo assegnato
alla stessa universita' ai sensi del comma 1.
  4.  Il  piano  programmatico  di  cui  al  comma  2,  trasmesso nei
successivi   20   giorni   dalla   sua   definizione   al   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e al Ministero
dell'economia   e   delle   finanze,   e'   approvato   con   decreto
interministeriale,  previa  acquisizione  del parere delle competenti
Commissioni parlamentari.
  5.  All'onere  derivante dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per
l'anno 2005 ed a 15 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede, per
l'importo  di  12  milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2005-2007,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di parte corrente
"Fondo  speciale"  del  Ministero dell'economia e delle finanze, allo
scopo parzialmente utilizzando per 4,5 milioni di euro nell'anno 2005
e per 7,5 milioni di euro nell'anno 2006 l'accantonamento relativo al
Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche'
mediante  corrispondente riduzione di 10,5 milioni di euro per l'anno
2005  e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2006 dell'autorizzazione di
spesa  di  cui  all'articolo  5,  comma 1, lettera a), della legge 24
dicembre  1993,  n. 537, come determinata dalla tabella C della legge
30 dicembre 2004, n. 311.