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DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2005, n. 96

Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-6-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2011)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal:  23-6-2005

Art. 6

Dell'ammissione dell'aeromobile alla navigazione
1. Il capo II del titolo V del libro I della parte II del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Capo II

Dell'ammissione dell'aeromobile alla navigazione

Art. 749 (Ammissione degli aeromobili alla navigazione). - Sono ammessi alla navigazione gli aeromobili immatricolati mediante iscrizione nel registro aeronautico nazionale ed abilitati nelle forme previste dal presente codice.
Sono altresì ammessi alla navigazione gli aeromobili non immatricolati, nonché quelli già immatricolati di cui all'articolo 744, quarto comma, muniti di marche temporanee ai sensi dell'articolo 754.
Le condizioni per l'effettuazione degli esperimenti di volo degli aeromobili sono disciplinate dai regolamenti dell'ENAC.
Art. 750 (Iscrizione ed identificazione degli aeromobili). - Gli aeromobili sono iscritti nel registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC, se rispondono ai requisiti di nazionalità di cui all'articolo 756.
L'iscrizione è richiesta dal proprietario che risponde ai requisiti previsti dall'articolo 756.
L'aeromobile è identificato dalle marche di nazionalità e di immatricolazione.
Art. 751 (Aeromobili iscritti in registri di altri Stati). - Non possono ottenere l'immatricolazione gli aeromobili che risultino già iscritti in registri aeronautici di altri Stati.
Art. 752 (Marca di nazionalita). - Gli aeromobili iscritti nel registro aeronautico nazionale hanno la marca di nazionalità costituita dalla lettera maiuscola I.
Art. 753 (Marca di immatricolazione). - La marca di immatricolazione è composta da un gruppo di quattro lettere, è assegnata dall'ENAC e deve essere diversa per ogni aeromobile.
Art. 754 (Assegnazione di marche temporanee). - Su richiesta del costruttore, sono assegnate al costruttore medesimo marche temporanee per identificare aeromobili non immatricolati, di sua proprietà o nella sua disponibilità, che siano già iscritti nel registro delle costruzioni, allo scopo di effettuare l'attività di volo per prove, esperimenti, dimostrazioni, nonché consegna ad acquirenti.
Sono, altresì, assegnate marche temporanee agli aeromobili, non ancora immatricolati, di proprietà di soggetti rispondenti ai requisiti previsti dall'articolo 756, che ne dispongono a scopo di vendita, nonché, per esigenze di sicurezza nazionale, agli aeromobili di cui all'articolo 744, quarto comma, anche se già immatricolati.
Art. 755 (Certificato di immatricolazione). - Il certificato di immatricolazione è rilasciato dall'ENAC ed enuncia i contrassegni di individuazione dell'aeromobile, il tipo e le caratteristiche principali, le generalità del proprietario, l'aerodromo di abituale ricovero dell'aeromobile, nonché le altre indicazioni richieste dai regolamenti dell'ENAC.
Sono annotate sul certificato tutte le variazioni che comportano modificazioni dei dati indicati nel primo comma.
Art. 756 (Requisiti di nazionalità degli aeromobili). - Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale gli aeromobili che appartengono in tutto od in parte maggioritaria:
a) allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente pubblico e privato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;
c) a società costituite o aventi una sede in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea il cui capitale appartenga in tutto od in parte maggioritaria a cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero a persone giuridiche italiane o di altro Stato membro dell'Unione europea aventi le stesse caratteristiche di compagine societaria e il cui presidente, la maggioranza degli amministratori e l'amministratore delegato siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea.
L'ENAC, in deroga a quanto previsto dal primo comma, può, con provvedimento motivato, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società titolari di una licenza di esercizio abbiano l'effettiva disponibilità, ancorché non ne siano proprietarie. In tale caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 755, il titolo, diverso dalla proprietà, in base al quale l'iscrizione è effettuata. Gli obblighi che il presente titolo pone a carico del proprietario, in relazione all'ammissione dell'aeromobile alla navigazione, sono trasferiti sul soggetto che ha l'effettiva disponibilità dell'aeromobile.
La proprietà ed i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al secondo comma sono disciplinati dalla legge italiana.
Art. 757 (Perdita dei requisiti di nazionalita). - La perdita dei requisiti di nazionalità, ove non ricorrono le condizioni previste dall'articolo 756, secondo comma, comporta la cancellazione dell'aeromobile dal registro aeronautico nazionale.
L'ENAC esegue la cancellazione dell'aeromobile dal registro di iscrizione ai sensi dell'articolo 760.
Art. 758 (Perdita dei requisiti di nazionalità nei casi di successione e di aggiudicazione). - Quando l'aeromobile nazionale pervenga ad un soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 756 a causa di morte, l'erede o il legatario, entro otto giorni dall'accettazione dell'eredità o dall'acquisto del legato, deve farne denuncia all'ENAC, il quale procede a norma dell'articolo 760, commi dal terzo al settimo.
Le stesse norme si applicano nel caso di aggiudicazione dell'aeromobile ad un soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 756. Il termine per la denuncia decorre dal giorno dell'aggiudicazione.
Art. 759 (Demolizione e smantellamento dell'aeromobile). - Il proprietario che intende procedere alla demolizione dell'aeromobile deve darne comunicazione all'ENAC.
L'ENAC, ricevuta la comunicazione di cui al primo comma, procede alla pubblicazione, mediante affissione nell'ufficio periferico dell'ENAC avente giurisdizione sul luogo di abituale ricovero dell'aeromobile ed annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a fare valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti.
Se entro il termine di cui al secondo comma sono promosse presso l'ENAC formali opposizioni da parte di creditori, con l'indicazione e la quantificazione dei crediti vantati, degli interessi e delle spese sostenute, o se sull'aeromobile risultano iscritti diritti reali o di garanzia, l'ENAC autorizza la demolizione solamente dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori iscritti abbiano prestato consenso alla cancellazione dei diritti reali o di garanzia e siano stati soddisfatti gli altri creditori opposti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, dopo che il proprietario abbia provveduto al deposito di fideiussione bancaria, vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 556 e 1023, nonché degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal secondo comma. Il valore della fideiussione di cui al presente comma corrisponde alla somma dei crediti opposti maggiorata degli interessi legali e delle spese legali risultanti dall'atto di opposizione, fino a un limite massimo pari al valore dell'aeromobile accertato dai competenti organi dell'ENAC.
In caso di particolare urgenza, l'ENAC può autorizzare, su richiesta motivata del proprietario, la demolizione anche prima della scadenza del termine di cui al secondo comma, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti e dei diritti reali o di garanzia risultanti dai registri, nonché al deposito di fideiussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore dell'aeromobile accertato dai competenti organi dell'ENAC.
L'ENAC stabilisce in via generale con proprio regolamento le condizioni e le modalità in base alle quali può essere presentata la fideiussione di cui al terzo e quarto comma.
L'autorizzazione non è rilasciata se la demolizione può pregiudicare lo svolgimento di attività di analisi e indagini per la sicurezza aerea.
Ottenuta l'autorizzazione alla demolizione, le operazioni di smantellamento dell'aeromobile devono essere autorizzate dall'ENAC il quale ne stabilisce le modalità in conformità ai propri regolamenti.
L'ENAC accerta la demolizione e provvede ai sensi dell'articolo 760.
Art. 760 (Cancellazione dell'aeromobile dal registro). - L'aeromobile è cancellato dal registro d'iscrizione quando:
a) è perito o si presume perito;
b) è stato demolito;
c) ha perduto i requisiti di nazionalità richiesti nell'articolo 756;
d) è stato iscritto in un registro di altro Stato;
e) è stato riconsegnato al proprietario nei casi previsti dall'articolo 756, secondo comma;
f) il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l'aeromobile nel registro di altro Stato membro dell'Unione europea.
La cancellazione dell'aeromobile deve essere richiesta dal proprietario o dai soggetti che hanno l'effettiva disponibilità dell'aeromobile, ai sensi dell'articolo 756, secondo comma, i quali provvedono, inoltre, a riconsegnare i certificati di immatricolazione e di navigabilità.
Nei casi di cui alle lettere c) e d) del primo comma, l'ENAC, ricevuta la richiesta di cancellazione, procede alla pubblicazione, mediante affissione nel proprio ufficio periferico avente giurisdizione sul luogo di abituale ricovero dell'aeromobile ed annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti.
Se entro il termine di cui al terzo comma sono promosse presso l'ENAC formali opposizioni da parte di creditori, con l'indicazione e la quantificazione dei crediti vantati, degli interessi e delle spese sostenute, o se sull'aeromobile risultano iscritti diritti reali o di garanzia, l'ENAC esegue la cancellazione solamente dopo l'avveramento delle condizioni e secondo le procedure di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 759.
In caso di particolare urgenza, si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 759.
Nel caso di cui alla lettera f) del primo comma, il proprietario, che intende alienare l'aeromobile o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarlo dal registro aeronautico nazionale per l'iscrizione in un registro di un altro Stato dell'Unione europea, deve fare dichiarazione all'ENAC. L'ENAC, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dal registro aeronautico nazionale, procede alla cancellazione dell'aeromobile, previo ritiro dei certificati di immatricolazione e di navigabilità. Dell'avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, nonché pubblicità mediante affissione nell'ufficio periferico dell'ENAC avente giurisdizione sul luogo di abituale ricovero dell'aeromobile ed annotazione nel registro aeronautico nazionale.
Nel caso di cui al sesto comma, il termine di estinzione dei privilegi sull'aeromobile decorre dalla data di cancellazione.
La cancellazione dell'aeromobile può essere anche disposta d'ufficio.
Art. 761 (Perdita presunta). - Quando dal giorno dell'ultima notizia sono trascorsi tre mesi, l'aeromobile si presume perito nel giorno successivo a quello al quale risale l'ultima notizia.».