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LEGGE 17 maggio 2005, n. 92

Partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/6/2005
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Testo in vigore dal: 4-6-2005
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
        Partecipazione dell'Italia alle operazioni dell'OSCE
  1.  E'  autorizzata  la  partecipazione dell'Italia alle operazioni
civili   di  mantenimento  della  pace  e  di  diplomazia  preventiva
dell'Organizzazione  per  la  sicurezza  e  la cooperazione in Europa
(OSCE),  per  assicurare la continuita' della presenza italiana nelle
missioni  OSCE  sul  territorio,  nonche'  nel  Segretariato  e nelle
istituzioni dell'OSCE.