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DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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vigente al 14/09/2016
Testo in vigore dal: 14-9-2016
al: 26-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera  r),  della
Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri; 
  Visto l'articolo 10 della legge 29 luglio  2003,  n.  229,  recante
interventi  in  materia  di  qualita'  della  regolazione,  riassetto
normativo e codificazione - legge di semplificazione 2001; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme
in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge
23 ottobre 1992, n. 421; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri; 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa  (Testo  A),  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto  legislativo  23  gennaio  2002,  n.  10,  recante
attuazione  della  direttiva  1999/93/CE  relativa   ad   un   quadro
comunitario per le firme elettroniche; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali; 
  Vista la legge 9 gennaio  2004,  n.  4,  recante  disposizioni  per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici; 
  Visto il decreto legislativo  20  febbraio  2004,  n.  52,  recante
attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le
modalita' di fatturazione in materia di IVA; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'11 novembre 2004; 
  Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea  di  cui
alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
22 giugno 1998, modificata dalla direttiva  98/48/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla  legge  21
giugno 1986, n. 317, cosi' come modificata dal decreto legislativo 23
novembre 2000, n. 427; 
  Acquisito  il  parere  della   Conferenza   unificata,   ai   sensi
dell'articolo 8, del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
espresso nella riunione del 13 gennaio 2005; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2005; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 marzo 2005; 
  Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le  tecnologie,  di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica,  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno,  con  il
Ministro della giustizia, con il Ministro delle attivita'  produttive
e con il Ministro delle comunicazioni; 
 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente codice si intende per: 
    ((0a) AgID: l'Agenzia per l'Italia digitale di  cui  all'articolo
19  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;)) 
    a) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)); 
    b) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)); 
    c) carta d'identita' elettronica: il documento d'identita' munito
di elementi per l'identificazione fisica del titolare  rilasciato  su
supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente
finalita' di dimostrare l'identita' anagrafica del suo titolare; 
    d) carta  nazionale  dei  servizi:  il  documento  rilasciato  su
supporto informatico per consentire l'accesso per via  telematica  ai
servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni; 
    e) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)); 
    f) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)); 
    g) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)); 
    h) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)); 
    i) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)); 
    i-bis) copia informatica di  documento  analogico:  il  documento
informatico  avente  contenuto  identico  a  quello   del   documento
analogico da cui e' tratto; 
    i-ter) copia per immagine su supporto  informatico  di  documento
analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici
a quelli del documento analogico da cui e' tratto; 
    i-quater)  copia  informatica  di   documento   informatico:   il
documento  informatico  avente  contenuto  identico  a   quello   del
documento da cui  e'  tratto  su  supporto  informatico  con  diversa
sequenza di valori binari; 
    i-quinquies)  duplicato  informatico:  il  documento  informatico
ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso  dispositivo  o  su
dispositivi diversi, della medesima sequenza  di  valori  binari  del
documento originario; 
    ((i-sexies) dati territoriali: i dati che attengono, direttamente
o indirettamente, a una localita' o a un'area geografica specifica;)) 
    l)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)); 
    m) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)); 
    n) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)); 
    n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo 2,  comma  1,
lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36; 
    ((n-ter) domicilio digitale:  l'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata o altro  servizio  elettronico  di  recapito  certificato
qualificato di cui al Regolamento (UE) 23  luglio  2014  n.  910  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  in  materia  di  identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni  elettroniche  nel
mercato interno e che abroga  la  direttiva  1999/93/CE,  di  seguito
«Regolamento eIDAS», che consenta la prova del momento  di  ricezione
di una comunicazione tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e
i soggetti giuridici, che sia basato su standard o norme riconosciute
nell'ambito dell'unione europea;)) 
    o) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)); 
    ((p) documento informatico: il documento elettronico che contiene
la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati  giuridicamente
rilevanti;)) 
    p-bis) documento analogico: la rappresentazione  non  informatica
di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; 
    q) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)); 
    q-bis) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)); 
    r)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)); 
    s) firma digitale: un particolare tipo di  firma  ((qualificata))
basata su un ((...)) su un  sistema  di  chiavi  crittografiche,  una
pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al  titolare
tramite la  chiave  privata  e  al  destinatario  tramite  la  chiave
pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e  di  verificare  la
provenienza e l'integrita'  di  un  documento  informatico  o  di  un
insieme di documenti informatici; 
    t) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)); 
    u) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)); 
    u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto  che
presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante  la
posta elettronica certificata; 
    u-ter)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)); 
    ((u-quater) identita' digitale: la  rappresentazione  informatica
della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi,
verificata attraverso l'insieme dei dati  raccolti  e  registrati  in
forma digitale secondo le modalita'  fissate  nel  decreto  attuativo
dell'articolo 64;)) 
    v) originali non unici: i documenti per  i  quali  sia  possibile
risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti  di
cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi; 
    v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in
grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un  messaggio  di
posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi; 
    z) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)); 
    aa) titolare: la  persona  fisica  cui  e'  attribuita  la  firma
elettronica e che ha accesso ai dispositivi per  la  creazione  della
firma elettronica; 
    bb) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)); 
    ((cc) titolare del dato: uno dei soggetti di cui all'articolo  2,
comma  2,  che  ha  originariamente  formato  per   uso   proprio   o
commissionato ad altro soggetto il documento che rappresenta il dato,
o che ne ha la disponibilita'; 
    dd) interoperabilita': caratteristica di un sistema  informativo,
le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire  in  maniera
automatica  con  altri  sistemi  informativi  per   lo   scambio   di
informazioni e l'erogazione di servizi; 
    ee) cooperazione applicativa: la parte del  Sistema  Pubblico  di
Connettivita' finalizzata all'interazione tra i  sistemi  informatici
dei soggetti partecipanti, per garantire l'integrazione dei metadati,
delle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi.)) 
  ((1-bis. Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di cui
all'articolo 3 del Regolamento eIDAS; 
  1-ter. Ove la legge consente  l'utilizzo  della  posta  elettronica
certificata e' ammesso anche l'utilizzo di altro servizio elettronico
di recapito certificato.))