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LEGGE 14 maggio 2005, n. 80

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonchè per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.

note: Entrata in vigore del legge: 15-5-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/07/2006)
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vigente al 13/05/2024
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Testo in vigore dal: 13-7-2006
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 14 marzo  2005,  n.  35,  recante  disposizioni
urgenti nell'ambito del Piano di azione per  lo  sviluppo  economico,
sociale e territoriale, e' convertito in legge con  le  modificazioni
riportate in allegato alla presente legge. 
  2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata vigore della presente legge, un decreto  legislativo  recante
modificazioni al codice di procedura civile. Il decreto, nel rispetto
ed in coerenza con la  normativa  comunitaria  e  in  conformita'  ai
principi ed ai criteri direttivi previsti dal  comma  3,  provvede  a
realizzare il necessario  coordinamento  con  le  altre  disposizioni
vigenti ed e' adottato su proposta del Presidente del  Consiglio  dei
ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il  Ministro
dell'economia e delle finanze, nonche'  sottoposto  al  parere  della
Assemblea  generale  della  Corte  suprema  di  cassazione  ai  sensi
dell'articolo 93 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12. Il parere e' reso entro trenta  giorni  dalla
data di trasmissione; decorso tale termine,  il  decreto  e'  emanato
anche in mancanza del parere. Lo schema di decreto e' successivamente
trasmesso  al  Parlamento,  perche'  sia  espresso  il  parere  delle
competenti Commissioni parlamentari  entro  il  termine  di  sessanta
giorni dalla  data  della  trasmissione;  decorso  tale  termine,  e'
emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine  venga  a
scadere nei  trenta  giorni  antecedenti  allo  spirare  del  termine
previsto  dal  primo  periodo  o  successivamente,  la  scadenza   di
quest'ultimo e' prorogata di centoventi giorni. Entro un  anno  dalla
data di entrata in vigore del decreto legislativo,  il  Governo  puo'
emanare  disposizioni  correttive  e  integrative  nel  rispetto  dei
principi e dei criteri direttivi di cui al comma 3 e con la procedura
di cui al presente comma. 
  3. Nell'attuazione della delega di cui al comma 2,  il  Governo  si
atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi: 
a) disciplinare il processo di cassazione in funzione  nomofilattica,
   stabilendo  identita'  dei   motivi   di   ricorso   ordinario   e
   straordinario ai sensi dell'articolo  111,  settimo  comma,  della
   Costituzione,  prevedendo  che  il  vizio  di  motivazione   debba
   riguardare un  fatto  controverso;  l'obbligo  che  il  motivo  di
   ricorso si chiuda, a pena di inammissibilita' dello stesso, con la
   chiara enunciazione di un quesito  di  diritto;  l'estensione  del
   sindacato   diretto    della    Corte    sull'interpretazione    e
   sull'applicazione dei contratti collettivi  nazionali  di  diritto
   comune, ampliando la previsione del numero  3)  dell'articolo  360
   del codice di procedura civile; la  non  ricorribilita'  immediata
   delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il
   giudizio e la ricorribilita' immediata delle sentenze che decidono
   parzialmente il merito, con conseguente esclusione  della  riserva
   di ricorso avverso le prime  e  la  previsione  della  riserva  di
   ricorso avverso le seconde; la  distinzione  fra  pronuncia  delle
   sezioni semplici e pronuncia delle sezioni unite prevedendo che la
   questione di giurisdizione sia sempre di competenza delle  sezioni
   unite nei casi  di  cui  all'articolo  111,  ottavo  comma,  della
   Costituzione, e possa invece essere assegnata, negli  altri  casi,
   alle sezioni semplici se  sulla  stessa  si  siano  in  precedenza
   pronunziate le sezioni unite; il vincolo delle sezioni semplici al
   precedente delle sezioni unite, stabilendo  che,  ove  la  sezione
   semplice non intenda aderire al precedente, debba  reinvestire  le
   sezioni unite con ordinanza motivata; l'estensione  delle  ipotesi
   di decisione nel merito, possibile anche nel caso di violazione di
   norme processuali; l'enunciazione del principio di diritto, sia in
   caso di accoglimento, sia in caso di rigetto  dell'impugnazione  e
   con riferimento a  tutti  i  motivi  della  decisione;  meccanismi
   idonei,  modellati  sull'attuale  articolo  363  del   codice   di
   procedura civile, a  garantire  l'esercitabilita'  della  funzione
   nomofilattica della Corte di cassazione, anche  nei  casi  di  non
   ricorribilita'  del  provvedimento  ai  sensi  dell'articolo  111,
   settimo  comma,  della  Costituzione.  Prevedere  la   revocazione
   straordinaria e l'opposizione  di  terzo  contro  le  sentenze  di
   merito della Corte di cassazione, disciplinandone la competenza; 
b) riformare in senso razionalizzatore la  disciplina  dell'arbitrato
   prevedendo:  la   disponibilita'   dell'oggetto   come   unico   e
   sufficiente presupposto dell'arbitrato, salva diversa disposizione
   di legge; che, per la stipulazione di compromesso  e  di  clausola
   compromissoria, vi sia un unico criterio di capacita', riferito al
   potere di disporre  in  relazione  al  rapporto  controverso;  una
   disciplina relativa all'arbitrato con  pluralita'  di  parti,  che
   garantisca nella nomina degli arbitri il rispetto  della  volonta'
   originaria  o  successiva  delle  parti,  nonche'  relativa   alla
   successione nel diritto controverso  ed  alla  partecipazione  dei
   terzi  al  processo   arbitrale,   nel   rispetto   dei   principi
   fondamentali dell'istituto; una disciplina specifica finalizzata a
   garantire l'indipendenza  e  l'imparzialita'  degli  arbitri;  una
   disciplina  unitaria  e  completa  della   responsabilita'   degli
   arbitri, anche tipizzando le relative fattispecie; una  disciplina
   dell'istruzione probatoria, con la previsione di adeguate forme di
   assistenza giudiziaria; che gli arbitri possano conoscere  in  via
   incidentale delle questioni pregiudiziali non  arbitrabili,  salvo
   che per  legge  sia  necessaria  la  decisione  con  efficacia  di
   giudicato autonomo; una  razionalizzazione  della  disciplina  dei
   termini per la pronuncia del  lodo,  anche  con  riferimento  alle
   ipotesi  di  proroga  degli  stessi;  una  semplificazione  e  una
   razionalizzazione delle forme e delle modalita' di  pronuncia  del
   lodo; che il lodo, anche non omologato, abbia gli effetti  di  una
   sentenza;  una   razionalizzazione   delle   ipotesi   attualmente
   esistenti  di  impugnazione  per  nullita'  secondo   i   seguenti
   principi: 1) subordinare la controllabilita' del lodo ai sensi del
   secondo comma dell'articolo 829 del  codice  di  procedura  civile
   alla esplicita previsione delle parti, salvo diversa previsione di
   legge  e  salvo  il  contrasto   con   i   principi   fondamentali
   dell'ordinamento  giuridico,  2)  disciplinare  il   procedimento,
   prevedendo le  ipotesi  di  pronuncia  rescissoria  da  parte  del
   giudice  dell'impugnazione  per  nullita',  3)   disciplinare   in
   generale  i  rapporti  fra  arbitro  e   giudice,   ivi   compresa
   l'eccezione di patto compromissorio; una disciplina dell'arbitrato
   amministrato,  assicurando   che   l'intervento   dell'istituzione
   arbitrale nella nomina degli arbitri abbia luogo solo se  previsto
   dalle parti e  prevedendo,  in  ogni  caso,  che  le  designazioni
   compiute da queste ultime siano vincolanti;  la  soppressione  del
   capo  dedicato  all'arbitrato  internazionale,   con   tendenziale
   estensione della relativa disciplina all'arbitrato interno,  salvi
   gli opportuni  adattamenti,  con  esclusione  di  quanto  previsto
   dall'articolo 838 del codice di procedura civile; che le norme  in
   materia di arbitrato trovino sempre applicazione  in  presenza  di
   patto compromissorio comunque  denominato,  salva  la  diversa  ed
   espressa volonta' delle parti di derogare alla disciplina  legale,
   fermi in ogni caso il rispetto del principio del  contraddittorio,
   la sindacabilita' in via di azione o di eccezione della  decisione
   per vizi del procedimento e la possibilita' di fruire della tutela
   cautelare. 
  4. Nell'esercizio della delega di cui ai commi 2 e  3,  il  Governo
puo' revisionare la formulazione letterale e  la  collocazione  degli
articoli del vigente codice e delle altre  norme  processuali  civili
vigenti non direttamente investiti dai principi di delega in modo  da
accordarli  con  le  modifiche  apportate  dal  decreto   legislativo
adottato nell'esercizio della predetta delega. 
  5. Il Governo e' delegato ad  adottare,  entro  centottanta  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della   presente   legge,   con
l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma  6,
uno o piu' decreti legislativi  recanti  la  riforma  organica  della
disciplina delle procedure concorsuali di cui  al  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267. La riforma, nel rispetto ed in  coerenza  con  la
normativa comunitaria e in  conformita'  ai  principi  e  ai  criteri
direttivi di cui al comma 6, realizza il necessario coordinamento con
le  altre  disposizioni  vigenti,  nonche'  la   riconduzione   della
disciplina  della  transazione  in  sede  fiscale  per  insolvenza  o
assoggettamento a procedure concorsuali al concordato preventivo come
disciplinato  in  attuazione  della   presente   legge.   I   decreti
legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del
Ministro  della  giustizia  e  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro delle  attivita'  produttive,  e
successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei
pareri da parte delle Commissioni competenti per  materia  e  per  le
conseguenze di carattere finanziario che sono resi entro  il  termine
di trenta giorni dalla data  di  trasmissione,  decorso  il  quale  i
decreti sono emanati anche in  mancanza  dei  pareri.  Qualora  detto
termine venga a scadere nei trenta giorni  antecedenti  allo  spirare
del  termine  previsto  dal  primo  periodo  del  presente  comma   o
successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta
giorni. 
  (( 5-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo adottato nell'esercizio della delega di cui al  comma  5,
il Governo puo' adottare disposizioni correttive e  integrative,  nel
rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 6 e con
la procedura di cui al medesimo comma 5. )) 
  6. Nell'esercizio della delega di cui al comma  5,  il  Governo  si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
a) modificare  la  disciplina  del  fallimento,  secondo  i  seguenti
   principi: 
   1) semplificare la disciplina attraverso l'estensione dei soggetti
   esonerati  dall'applicabilita'  dell'istituto  e   l'accelerazione
   delle procedure applicabili alle controversie in materia; 
   2) ampliare le competenze del comitato dei creditori,  consentendo
   una maggiore partecipazione dell'organo alla gestione della  crisi
   dell'impresa;  coordinare  i  poteri  degli  altri  organi   della
   procedura; 
   3)  modificare  la  disciplina  dei  requisiti  per  la  nomina  a
   curatore, annoverando tra i soggetti legittimati  a  ricoprire  la
   carica  gli  studi  professionali  associati,  le   societa'   tra
   professionisti, nonche' coloro che abbiano comprovate capacita' di
   gestione imprenditoriale; 
   4)  modificare  la  disciplina  delle  conseguenze  personali  del
   fallimento, eliminando le sanzioni personali e prevedendo  che  le
   limitazioni alla liberta' di residenza  e  di  corrispondenza  del
   fallito siano connesse alle sole esigenze della procedura; 
   5) modificare  la  disciplina  degli  effetti  della  revocazione,
   prevedendo che essi  si  rivolgano  nei  confronti  dell'effettivo
   destinatario della prestazione; 
   6) ridurre il termine di  decadenza  per  l'esercizio  dell'azione
   revocatoria; 
   7) modificare la  disciplina  degli  effetti  del  fallimento  sui
   rapporti giuridici pendenti, ampliando i termini entro i quali  il
   curatore  deve  manifestare  la  propria  scelta  in  ordine  allo
   scioglimento dei relativi contratti e  prevedendo  una  disciplina
   per i  patrimoni  destinati  ad  uno  specifico  affare  e  per  i
   contratti di locazione finanziaria; 
   8)  modificare  la  disciplina  della   continuazione   temporanea
   dell'esercizio dell'impresa, ampliando i poteri del  comitato  dei
   creditori e del curatore ed introducendo l'obbligo di  informativa
   periodica da parte del curatore al comitato  dei  creditori  sulla
   gestione provvisoria; 
   9)  modificare  la  disciplina  dell'accertamento   del   passivo,
   abbreviando i tempi della procedura, semplificando le modalita' di
   presentazione delle relative domande di  ammissione  e  prevedendo
   che in  sede  di  adunanza  per  l'esame  dello  stato  passivo  i
   creditori possano, a maggioranza dei crediti insinuati, confermare
   o effettuare  nuove  designazioni  in  ordine  ai  componenti  del
   comitato dei creditori,  nonche'  confermare  il  curatore  ovvero
   richiederne la sostituzione indicando al giudice delegato un nuovo
   nominativo; 
   10)  prevedere  che,  entro  sessanta   giorni   dalla   redazione
   dell'inventario,  il  curatore   predisponga   un   programma   di
   liquidazione da sottoporre, previa approvazione del  comitato  dei
   creditori, all'autorizzazione del giudice delegato  contenente  le
   modalita' e i termini previsti per la  realizzazione  dell'attivo,
   specificando: 
     10.1)  se  e'   opportuno   disporre   l'esercizio   provvisorio
     dell'impresa  o  di  singoli  rami  di  azienda,  anche  tramite
     l'affitto a terzi; 
     10.2) la sussistenza di proposte di concordato; 
     10.3) le azioni risarcitorie,  recuperatorie  o  revocatorie  da
     esercitare; 
     10.4) le possibilita'  di  cessione  unitaria  dell'azienda,  di
     singoli rami, di beni o di rapporti giuridici  individuabili  in
     blocco; 
     10.5) le condizioni della vendita dei singoli cespiti, e che  il
     comitato dei creditori possa proporre al curatore  modifiche  al
     programma presentato, prima di procedere alla sua  votazione,  e
     che l'approvazione del programma sia subordinata all'esito 
     favorevole della votazione, da parte del comitato dei creditori; 
   11)  modificare  la  disciplina  della  ripartizione  dell'attivo,
   abbreviando  i  tempi  della   procedura   e   semplificando   gli
   adempimenti connessi; 
   12)  modificare  la  disciplina   del   concordato   fallimentare,
   accelerando i  tempi  della  procedura  e  prevedendo  l'eventuale
   suddivisione dei creditori  in  classi  che  tengano  conto  della
   posizione  giuridica  e  degli  interessi  omogenei  delle   varie
   categorie di creditori, nonche' trattamenti  differenziati  per  i
   creditori appartenenti a classi diverse; disciplinare le modalita'
   di voto per classi, prevedendo che non abbiano diritto di  voto  i
   creditori muniti di privilegio,  pegno  ed  ipoteca,  a  meno  che
   dichiarino di rinunciare al privilegio; disciplinare le  modalita'
   di approvazione del concordato, modificando altresi' la disciplina
   delle impugnazioni al fine di garantire una maggiore celerita' dei
   relativi procedimenti; 
   13) introdurre la disciplina dell'esdebitazione e disciplinare  il
   relativo  procedimento,  prevedendo  che   essa   consista   nella
   liberazione del debitore persona fisica  dai  debiti  residui  nei
   confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti qualora: 
     13.1) abbia cooperato con gli organi  della  procedura  fornendo
     tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento
     del passivo e al proficuo svolgimento delle operazioni; 
     13.2)  non  abbia  in  alcun  modo  ritardato  o  contribuito  a
     ritardare la procedura; 
     13.3) non abbia violato le disposizioni  di  cui  alla  gestione
     della propria corrispondenza; 
     13.4) non abbia beneficiato di  altra  esdebitazione  nei  dieci
     anni precedenti la richiesta; 
     13.5)  non  abbia  distratto  l'attivo  o   esposto   passivita'
     insussistenti,  cagionato  o  aggravato  il  dissesto   rendendo
     gravemente difficoltosa la ricostruzione del  patrimonio  e  del
     movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito; 
     13.6) non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o  per
     delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il  commercio,
     e  altri  delitti  compiuti  in  connessione   con   l'esercizio
     dell'attivita'  d'impresa,  salvo  che  per   tali   reati   sia
     intervenuta la riabilitazione. 
   14) abrogare la disciplina del procedimento sommario; 
b) prevedere l'abrogazione dell'amministrazione controllata; 
c) prevedere che i crediti di rivalsa verso il  cessionario  previsti
   dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, se  relativi
   alla cessione di beni mobili, abbiano privilegio sulla generalita'
   dei mobili  del  debitore  con  lo  stesso  grado  del  privilegio
   generale di cui agli articoli 2752 e 2753 del codice  civile,  cui
   tuttavia e' posposto. 
  7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
      Data a Roma, addi' 14 maggio 2005 
 
                               CIAMPI 
 
                                           Berlusconi, Presidente del 
                                  Consiglio dei Ministri 
                                   Siniscalco, Ministro dell'economia 
                                  e delle finanze 
                                  Castelli, Ministro della giustizia 
                                    Scajola, Ministro delle attivita' 
                                  produttive