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DECRETO-LEGGE 14 maggio 2005, n. 81

Disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-5-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 luglio 2005, n. 131 (in G.U. 13/07/2005, n.161).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/08/2006)
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Testo in vigore dal: 14-5-2005
al: 13-7-2005
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visti  gli articoli 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita'
europea;
  Vista  la  legge  14  novembre  1995,  n. 481, recante norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita';
  Visto  il  decreto-legge  25  maggio 2001, n. 192, convertito dalla
legge  20  luglio  2001,  n.  301,  recante  disposizioni urgenti per
salvaguardare  i  processi  di  liberalizzazione e privatizzazione di
specifici settori dei servizi pubblici;
  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore
energetico,   nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto  delle
disposizioni  vigenti  in  materia  di  energia;  ed  in  particolare
l'articolo 1, comma 29;
  Vista   la  direttiva  2003/54/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
  Vista   la  direttiva  2003/55/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;
  Vista  la  procedura  di  infrazione  2001/2153,  di cui alla causa
C174/04,  ai  sensi  dell'articolo  226 del Trattato istitutivo della
Comunita'  europea,  sulle  disposizioni  del citato decreto-legge 25
maggio  2001, n. 192, per asserita incompatibilita' con l'articolo 56
del   medesimo   Trattato,  relativo  alla  libera  circolazione  dei
capitali;
  Considerati  i  progressi  compiuti  dagli Stati membri dell'Unione
europea  verso  la  formazione  di  un  mercato  interno dell'energia
elettrica  e  del gas e tenuto conto che le disposizioni legislative,
regolamentari   e  amministrative  necessarie  per  conformarsi  alle
direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE devono essere poste in vigore dagli
Stati membri entro la data del 1° luglio 2004;
  Considerato   che,   al  fine  di  promuovere  la  sicurezza  degli
approvvigionamenti  nazionali di energia e di tutelare la concorrenza
nei  mercati,  il  Governo italiano e i Governi di altri Stati membri
dell'Unione  europea hanno avviato la definizione di intese e accordi
di collaborazione nel campo dell'energia;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  intese  a  rimuovere  limiti  e vincoli posti a imprese
pubbliche  appartenenti  a Stati membri dell'Unione europea, anche se
titolari  di  una  posizione dominante nel proprio mercato nazionale,
quando  tali  imprese  contribuiscono ai processi di liberalizzazione
dei  mercati  ed  allo  sviluppo  degli investimenti in Italia, nella
prospettiva del mercato interno europeo;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 maggio 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  delle  attivita'  produttive e del Ministro dell'economia e
delle finanze;

                                Emana

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
               Partecipazioni in societa' operanti nei
          settori dell'energia elettrica e del gas naturale

  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  25  maggio  2001,  n. 192,
convertito  dalla  legge  20 luglio 2001, n. 301, dopo il comma 3, e'
inserito il seguente:
  "3-bis.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei
riguardi  dei  soggetti  controllati direttamente o indirettamente da
uno  Stato  membro  dell'Unione  europea  o dalle sue amministrazioni
pubbliche,  titolari  nel  proprio mercato nazionale di una posizione
dominante,  qualora  le  competenti Autorita' degli Stati interessati
abbiano  approvato  norme,  definito indirizzi e avviato le procedure
per  la  privatizzazione  di  tali  soggetti, quali la quotazione nei
mercati  finanziari  regolamentati  o  altre  procedure equivalenti e
siano  state  definite  con  il Governo italiano intese finalizzate a
tutelare   la   sicurezza   degli   approvvigionamenti  energetici  e
l'apertura   del   mercato,  promuovendo  l'effettivo  esercizio,  in
condizioni di reciprocita', delle liberta' fondamentali garantite dal
Trattato  istitutivo  della Comunita' europea nell'accesso ai mercati
dell'energia elettrica e del gas naturale.".