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DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2005, n. 73

Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/5/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/01/2018)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 17-5-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva  1999/22/CE  del Consiglio, del 29 marzo 1999,
relativa   alla   custodia   degli  animali  selvatici  nei  giardini
zoologici;
  Vista  la  legge  31  ottobre  2003,  n.  306,  ed  in  particolare
l'articolo 1 e l'allegato B;
  Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni;
  Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive
modificazioni;
  Vista  la  Convenzione  sulla  diversita' biologica, ratificata con
legge  14  febbraio  1994,  n.  124,  ed in particolare l'articolo 9,
riguardante la conservazione ex situ;
  Visto  il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni,  e, in particolare, l'articolo 69, comma 1, lettere a)
e b);
  Visto l'articolo 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,
n. 320;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 aprile 2004;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 23 settembre 2004;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 febbraio 2005;
  Sulla   proposta  dei  Ministri  per  le  politiche  comunitarie  e
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  di  concerto con i
Ministri  degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze, della salute e delle politiche agricole e forestali;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                              Finalita'

  1. Il presente decreto detta norme in materia di giardini zoologici
finalizzate   a   potenziarne  il  ruolo  nella  conservazione  della
biodiversita',  allo  scopo  di  proteggere  la  fauna selvatica e di
salvaguardare la stessa diversita' biologica.
          Avvertenza
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  La  direttiva 1999/22/CE e' pubblicata in GUCE n. L.
          94 del 9 aprile 1999.
              -  L'art. 1 e l'allegato B della legge 31 ottobre 2003,
          n.   306   (Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi
          derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
          europee. Legge comunitaria 2003), cosi' recitano:
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato ad
          adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A e B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
          dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
          parlamentari.  Decorso  tale termine i decreti sono emanati
          anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto
          per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
          trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
          previsti  ai  commi  1 o 4 o successivamente, questi ultimi
          sono prorogati di novanta giorni.
              4.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1.
              5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
          eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
          legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
          Trento  e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
          province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
          propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del
          termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
          comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
          data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
          adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
          rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e  dei  principi  fondamentali stabiliti dalla legislazione
          dello Stato.».

                                                          «Allegato B
                                                (Art. 1, commi 1 e 3)
              1996/61/CE  del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla
          prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
              1999/22/CE  del  Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa
          alla   custodia   degli   animali  selvatici  nei  giardini
          zoologici.
              1999/63/CE  del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa
          all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
          gente  di  mare  concluso  dall'Associazione armatori della
          Comunita'  europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati
          dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
              2000/60/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 ottobre  2000,  che  istituisce  un  quadro per l'azione
          comunitaria in materia di acque.
              2000/76/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti.
              2000/79/CE   del   Consiglio,   del  27 novembre  2000,
          relativa      all'attuazione      dell'accordo      europeo
          sull'organizzazione  dell'orario di lavoro del personale di
          volo  nell'aviazione  civile  concluso  da  Association  of
          European   Airlines   (AEA),  European  Transport  Workers'
          Federation   (ETF),  European  Cockpit  Association  (ECA),
          European  Regions Airline Association (ERA) e International
          Air Carrier Association (IACA).
              2001/16/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19 marzo  2001,  relativa all'interoperabilita' del sistema
          ferroviario transeuropeo convenzionale.
              2001/86/CE  del  Consiglio,  dell'8 ottobre  2001,  che
          completa  lo  Statuto  della  Societa'  europea  per quanto
          riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
              2002/30/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 marzo   2002,  che  istituisce  norme  e  procedure  per
          l'introduzione   di   restrizioni  operative  ai  fini  del
          contenimento del rumore negli aeroporti della Comunita'.
              2002/44/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
          salute  relative  all'esposizione  dei lavoratori ai rischi
          derivanti  dagli  agenti  fisici  (vibrazioni)  (sedicesima
          direttiva  particolare  ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,
          della direttiva 89/391/CEE).
              2002/49/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          25 giugno   2002,   relativa  alla  determinazione  e  alla
          gestione del rumore ambientale.
              2002/58/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 luglio  2002, relativa al trattamento dei dati personali
          e   alla  tutela  della  vita  privata  nel  settore  delle
          comunicazioni  elettroniche  (direttiva  relativa alla vita
          privata e alle comunicazioni elettroniche).
              2002/65/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 settembre  2002,  concernente  la  commercializzazione a
          distanza   di  servizi  finanziari  ai  consumatori  e  che
          modifica   la  direttiva  90/619/CEE  del  Consiglio  e  le
          direttive 97/7/CE e 98/27/CE.
              2002/73/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del
          Consiglio   relativa  all'attuazione  del  principio  della
          parita' di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto
          riguarda  l'accesso  al  lavoro,  alla  formazione  e  alla
          promozione professionali e le condizioni di lavoro.
              2002/74/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del
          Consiglio  concernente il ravvicinamento delle legislazioni
          degli  Stati  membri  relative  alla  tutela dei lavoratori
          subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
              2002/84/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          5 novembre  2002,  che  modifica le direttive in materia di
          sicurezza  marittima  e  di  prevenzione  dell'inquinamento
          provocato dalle navi.
              2002/87/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre  2002,  relativa  alla  vigilanza supplementare
          sugli  enti  creditizi,  sulle  imprese  di assicurazione e
          sulle   imprese   di   investimento   appartenenti   ad  un
          conglomerato   finanziario  e  che  modifica  le  direttive
          73/239/CEE,  79/267/CEE,  92/49/CEE,  92/96/CEE, 93/6/CEE e
          93/22/CEE   del   Consiglio   e  le  direttive  98/78/CE  e
          2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
              2002/89/CE  del  Consiglio,  del  28 novembre 2002, che
          modifica  la  direttiva 2000/29/CE concernente le misure di
          protezione   contro   l'introduzione   nella  Comunita'  di
          organismi  nocivi  ai  vegetali  o  ai  prodotti vegetali e
          contro la loro diffusione nella Comunita'.
              2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a
          definire  il  favoreggiamento dell'ingresso, del transito e
          del soggiorno illegali.
              2002/92/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa.
              2002/95/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 gennaio  2003, sulla restrizione dell'uso di determinate
          sostanze  pericolose  nelle  apparecchiature  elettriche ed
          elettroniche.
              2002/96/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 gennaio  2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche
          ed elettroniche (RAEE).
              2003/4/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione
          ambientale   e  che  abroga  la  direttiva  90/313/CEE  del
          Consiglio, del 7 giugno 1990.
              2003/6/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          28 gennaio   2003,   relativa   all'abuso  di  informazioni
          privilegiate  e  alla  manipolazione  del mercato (abusi di
          mercato).
              2003/17/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          3 marzo  2003,  che modifica la direttiva 98/70/CE relativa
          alla qualita' della benzina e del combustibile diesel.
              2003/24/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 aprile  2003,  che  modifica  la  direttiva 98/18/CE del
          Consiglio,  del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e
          norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
              2003/25/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 aprile   2003,   concernente   requisiti   specifici  di
          stabilita' per le navi ro/ro da passeggeri.
              2003/33/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 maggio   2003,  sul  ravvicinamento  delle  disposizioni
          legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli Stati
          membri  in  materia  di pubblicita' e di sponsorizzazione a
          favore dei prodotti del tabacco.
              2003/43/CE  del  Consiglio, del 26 maggio 2003, recante
          modifica  della  direttiva  88/407/CEE  che  stabilisce  le
          esigenze  di  polizia  sanitaria  applicabili  agli  scambi
          intracomunitari  e  alle  importazioni di sperma di animali
          della specie bovina.
              2003/44/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 giugno  2003,  che  modifica  la  direttiva 94/25/CE sul
          ravvicinamento      delle     disposizioni     legislative,
          regolamentari   e   amministrative   degli   Stati   membri
          riguardanti le imbarcazioni da diporto.
              2003/50/CE  del  Consiglio,  dell'11 giugno  2003,  che
          modifica  la  direttiva  91/68/CEE  per  quanto riguarda il
          rafforzamento  dei  controlli  sui  movimenti  di  ovini  e
          caprini.».
              -  La  legge 7 febbraio 1992, n. 150, reca: «Disciplina
          dei   reati   relativi  all'applicazione  in  Italia  della
          convenzione   sul  commercio  internazionale  delle  specie
          animali   e  vegetali  in  via  di  estinzione,  firmata  a
          Washington  il  3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre
          1975,  n.  874,  e  del  regolamento  (CEE)  n.  3626/82, e
          successive    modificazioni,    nonche'    norme   per   la
          commercializzazione  e  la  detenzione di esemplari vivi di
          mammiferi  e rettili che possono costituire pericolo per la
          salute  e  l'incolumita'  pubblica»  ed e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1992, n. 44.
              -  La  legge 11 febbraio 1992, n. 157, reca: «Norme per
          la  protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma e per il
          prelievo venatorio».
              -  L'art.  9  della  legge  14 febbraio  1994,  n.  124
          (Ratifica    ed    esecuzione   della   convenzione   sulla
          biodiversita',  con  annessi,  fatta  a  Rio  de Janeiro il
          15 giugno 1992), reca:
              «Art.   9  (Conservazione  ex  situ). - Ciascuna  Parte
          contraente, nella misura del possibile e come opportuno, ed
          innanzitutto  ai  fini  di integrare i provvedimenti per la
          conservazione in situ:
                a)  adotta provvedimenti per la conservazione ex situ
          dei  componenti  della  diversita' biologica, di preferenza
          nel Paese di origine di tali componenti;
                b) installa e mantiene strutture per la conservazione
          ex  situ  e la ricerca su piante, animali e microorganismi,
          di preferenza nel Paese di origine delle risorse genetiche;
                c)  adotta misure per assicurare la ricostituzione ed
          il risanamento delle specie minacciate ed il reinsediamento
          di  queste  specie  nei loro habitat naturali in condizioni
          appropriate;
                d)  regolamenta  e gestisce la raccolta delle risorse
          biologiche   negli   habitat   naturali   ai   fini   della
          conservazione  ex  situ  in  maniera  da  evitare che siano
          minacciati  gli  ecosistemi  e  le popolazioni di specie in
          situ,   in   particolare  se  provvedimenti  speciali  sono
          necessari in base al sottoparagrafo c) precedente;
                e)  coopera  nel fornire un sostegno finanziario e di
          altro  genere  per  la  conservazione  ex  situ  di  cui ai
          sottoparagrafi  a) a d) precedenti e per l'instaurazione ed
          il mantenimento di mezzi di conservazione ex situ nei Paesi
          in via di sviluppo.».
              -  L'art.  69,  comma 1,  lettere  a)  e b) del decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
          e  compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
          enti  locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
          1997, n. 59, cosi' recita:
              «Art.  69 (Compiti di rilievo nazionale). - 1. Ai sensi
          dell'art.  1,  comma  4,  lettera  c), della legge 15 marzo
          1997,  n.  59,  sono  compiti  di  rilievo nazionale per la
          tutela dell'ambiente quelli relativi:
                a) al  recepimento delle convenzioni internazionali e
          delle    direttive   comunitarie   relative   alla   tutela
          dell'ambiente e alla conseguente definizione di obiettivi e
          delle   iniziative   necessarie   per  la  loro  attuazione
          nell'ordinamento nazionale;
                b) alla  conservazione  e  alla  valorizzazione delle
          aree  naturali protette, terrestri e marine ivi comprese le
          zone  umide,  riconosciute  di  importanza internazionale o
          nazionale,  nonche'  alla tutela della biodiversita', della
          fauna  e  della  flora specificamente protette da accordi e
          convenzioni e dalla normativa comunitaria;».
              -  L'art. 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n.
          287  (Modifiche  al  decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300,  concernente le strutture organizzative dei Ministeri,
          nonche' i compiti e le funzioni del Ministero dell'ambiente
          e  della  tutela  del territorio), cosi' recita: «Modifiche
          all'art.  35  del  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n.
          300».
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
          1954, n. 320, reca: «Regolamento di polizia veterinaria».